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Giurisprudenza

Indebito oggettivo e applicazione dei “super interessi”

25 Agosto 2025

Cassazione Civile, Sez. I, 29 luglio 2025, n. 21806 – Pres. Di Marzio, Rel. Rolfi

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione della Cassazione Civile, con ordinanza n. 21806 del 29 luglio 2025 (Pres. Di Marzio, Rel. Rolfi) si è espressa sull’applicabilità, al credito vantato a titolo di indebito oggettivo (o ripetizione d’indebito) ex art. 2033 C.c., dei c.d. “super interessi“, di cui art. 1284, c. 4 C.c.

Si ricorda che tale norma stabilisce che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (ovvero il tasso di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002).

In tema di indebito oggettivo, l’art. 2033 C.c. dispone che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato ed ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

La Corte ricorda preliminarmente la ratio della disciplina sui super interessi, ovvero l’intenzione del legislatore di evitare che la resistenza – poi rivelatasi in tutto o in parte infondata –ad una domanda di condanna al pagamento di una somma pecuniaria consenta al debitore di lucrare sui tempi della durata del giudizio: scopo del dettato normativo è quindi quello di introdurre un meccanismo di accelerazione – o deflazione – dei giudizi.

Quanto all’individuazione dell’ambito di applicazione di tale speciale categoria di interessi, si è registrata nel tempo una evoluzione della giurisprudenza della Cassazione, così riassunta dalla Prima Sezione:

  • prime pronunce: l’ambito di applicazione dell’art. 1284, c. 4 C.c. è limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale; esito interpretativo fondato soprattutto sull’inciso preliminare della previsione (“se le parti non ne hanno determinato la misura”), poiché una simile condizione negativa non avrebbe avuto possibilità di concretizzarsi nel caso di obbligazioni di fonte non negoziale, non essendo possibile in tali casi procedere alla previa negoziazione del tasso di interessi applicabile
  • pronunce successive: il saggio d’interessi ex art. 1284, c. 4 C.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale, che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura, ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d’applicazione (v. Cass. Sez. 3, n. 61/2023; Cass. Sez. 3, n. 7677/2025)
  • Sezioni Unite, n. 12449 del 07/05/2024: l’applicabilità dell’art. 1284, c. 4 C.c. va valutata caso per caso, da parte del giudice della cognizione, con riferimento alle singole fattispecie di rapporto obbligatorio, riconducibili all’art. 1173 C.c.: l’accertamento deve investire la varietà dei presupposti applicativi del dettato normativo, individuati nella natura della fonte dell’obbligazione, che, in base all’art. 1173 cod. civ., può essere la più varia (obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale; l’area dei crediti di lavoro; crediti in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, crediti per gli alimenti, crediti derivanti da obblighi familiari

La Corte, pertanto, in applicazione dei principi delle Sezioni Unite, valuta lo specifico tema dell’operatività dei c.d. “super-interessi” nell’ipotesi in cui il credito venga ad essere vantato a titolo di indebito oggettivo, ritenendo che la loro applicabilità trovi pieno fondamento nella ratio della previsione che li ha introdotti nell’ordinamento, essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso.

Per la Corte, pertanto, sulla base di tale ratio, l’applicazione dei c.d. “super interessi” risulta condizionata dalla presenza o meno non di un rapporto contrattuale, bensì di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio: è in presenza di tale elemento che il debitore – convenuto in giudizio, non solo, può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte, versando una somma che risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all’esito di un giudizio.

In conclusione, i super interessi sono pienamente applicabili all’obbligazione da indebito oggettivo, dal momento che tale obbligazione sorge sin dal momento dell’indebito medesimo e presenta i caratteri della piena liquidità, trattandosi di un obbligo a carattere meramente restitutorio.

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