Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Decisione (UE) 2025/1114 della BCE del 20 maggio 2025, relativa alla delega del potere di adottare determinate decisioni sulla pubblicazione delle sanzioni per inadempienza degli obblighi di riserva minima.
Ai sensi dell’art. 7, par. 1, del Regolamento (CE) n. 2531/98, nel caso in cui un’istituzione non rispetti in tutto o in parte gli obblighi di riserva minima imposti ai sensi di tale regolamento e dei relativi regolamenti o decisioni della BCE, quest’ultima può irrogare una sanzione, pubblicando la relativa decisione definitiva sul proprio sito Internet ufficiale.
La pubblicazione è obbligatoria a meno che il Comitato esecutivo stabilisca che tale pubblicazione:
- comprometta la stabilità dei mercati finanziari o del sistema finanziario, ovvero un’indagine penale in corso
- cagioni un danno sproporzionato all’impresa interessata
- comporti la pubblicazione di informazioni riservate, che metterebbero a rischio legittimi interessi pubblici in materia di sicurezza, quali la sicurezza e la protezione dell’integrità delle banconote in euro, o la gestione sicura dei rischi informatici o operativi per i sistemi di pagamento di importanza sistemica.
Prima di irrogare una sanzione in caso di inadempienza degli obblighi di riserva minima, il Comitato esecutivo o, per suo conto, la banca centrale nazionale competente, notifica all’impresa interessata la presunta inadempienza e la corrispondente sanzione, la quale può presentare per iscritto informazioni, chiarimenti od obiezioni ritenuti pertinenti alla decisione di irrogare la sanzione, nonché contro la pubblicazione della sanzione.
In tal caso, se la banca centrale nazionale competente agisce per conto del Comitato esecutivo, trasmette senza indebito ritardo il fascicolo al Comitato esecutivo, cui spetta la decisione in merito all’applicazione di tale eccezione alla pubblicazione.
Tale comitato è tenuto ad adottare ogni anno un numero considerevole di decisioni sull’eventuale applicazione di un’eccezione alla pubblicazione delle sanzioni per inadempienza degli obblighi di riserva minima: pertanto, per consentire ai suoi organi decisionali di funzionare, si è resa quindi necessaria una delega dei poteri decisionali per l’adozione di tali decisioni, al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione Generale Servizi legali e al membro del Comitato esecutivo al quale risponde la Direzione Generale Operazioni di mercato.
La decisione definisce poi puntualmente i limiti e l’ambito della delega, limitata al potere di adottare decisioni sulla pubblicazione delle sanzioni per inadempienza degli obblighi di riserva minima; le decisioni sulla pubblicazione delle sanzioni in caso di elementi nuovi o in cui si applica un’eccezione alla pubblicazione sono escluse dall’ambito di applicazione della delega e rimangano in capo al Comitato esecutivo.