WEBINAR / 12 Marzo
La nuova disciplina dei contratti finanziari conclusi a distanza

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 19/02


WEBINAR / 12 Marzo
La nuova disciplina dei contratti finanziari conclusi a distanza
www.dirittobancario.it
Flash News

In GU UE il pacchetto Omnibus I: le modifiche a CSRD e CSDDD

26 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 26 febbraio 2026, la Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026, che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, 2022/2464/UE (CSRD) e 2024/1760/UE (CSDDD) per quanto riguarda alcuni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e alcuni obblighi sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (pacchetto Omnibus I).

Nel contesto dell’impegno della Commissione UE a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività (ovvero il pacchetto Omnibus I) si è quindi necessario modificare le Direttive citate, tra cui la CSRD e la CSDDD, mantenendo nel contempo fermi – nell’intento dei co-legislatori UE –  gli obiettivi strategici specificati nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo “Green Deal europeo“.

Le novità per il reporting di sostenibilità

La Direttiva parte del pacchetto Omnibus I restringe notevolmente il perimetro di applicazione dell’obbligo di reporting di sostenibilità: la CSRD infatti si applicherà solo alle grandi imprese che superano al contempo la soglia dei 1.000 dipendenti e dei 450 milioni di euro di fatturato netto annuo.

Oltre a limitare il numero di imprese direttamente soggette al reporting, una delle modifiche più rilevanti concerne l’introduzione del concetto di c.d. imprese protette e del value chain cap, nel quale vi rientrano tutte quelle imprese che non superano la media di 1.000 dipendenti nell’anno di rendicontazione e che sono parte della catena del valore dell’impresa soggetta a rendicontazione.

Le imprese protette godono di una significativa riduzione della quantità e qualità delle informazioni che devono fornire all’impresa rendicontante della cui catena del valore fanno parte: saranno soggette agli standard di rendicontazione volontari delle imprese (i c.d. “voluntary standards”), che saranno rilasciati dalla Commissione Europea entro 4 mesi dall’entrata in vigore della Direttiva.

Nel frattempo, le imprese protette potranno limitarsi a fornire le informazioni previste dalla Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione Europea e dagli standards VSME di rendicontazione di EFRAG, a cui le PMI possono aderire per effettuare una rendicontazione volontaria: in definitiva, un’impresa non potrà chiedere alle imprese della propria catena del valore aventi meno di 1.000 dipendenti informazioni che esulino da quelle previste dallo standard VSME di EFRAG o dagli standard che saranno adottati dalla Commissione Europea.

Per alcune società, che avevano già iniziato a predisporre la reportistica a partire dall’esercizio finanziario 2024, è prevista una fase transitoria per gli esercizi 2025 e 2026.

Tali modifiche, che si applicano prevalentemente alla Direttiva (UE) 2013/34 sui bilanci di esercizio, alleggeriranno significativamente la pressione gravante sia sulle imprese dichiaranti, sia sulle PMI, nell’ambito del reporting non finanziario.

Le novità in tema di due diligence dalla Omnibus I

Anche in questo caso, viene ridotto l’ambito soggettivo di applicazione della CSDDD e quindi dell’obbligo della due diligence, che si applicherà alle imprese con 5.000 dipendenti e un fatturato medio annuo di almeno 1,5 miliardi nell’anno di rendicontazione.

Il nuovo art. 8, c. 3, prevede, infatti, che la richiesta di informazioni da parte di imprese soggette al dovere di due diligence possa essere presentata direttamente ai propri partners commerciali, con meno di 5.000 dipendenti, ma solo se tali informazioni non possano essere ottenute in altre modalità.

Diversamente, l’analisi degli impatti della propria catena del valore deve svolgersi mediante una valutazione dei fattori di rischio effettuata sulla base delle sole informazioni ragionevolmente disponibili, anche attraverso l’utilizzo di database e altri strumenti di ricerca, al fine di identificare gli ambiti generali della propria catena del valore ove è più probabile che si verifichino gli impatti avversi che la direttiva mira a prevenire, mitigare e riparare.

Inoltre, si elimina la possibilità, originariamente prevista nella CSDDD, di risolvere il contratto, quale opzione di ultima istanza, nel caso di insufficienza di misure più conservative a garantire un adeguato presidio contro il verificarsi nuovamente di episodi avversi.

Per quanto riguarda invece le fasi iniziali del processo di due diligence, una delle revisioni più significative riguarda la modifica alla definizione di portatori di interesse (“stakeholders”), che non include più i consumatori e, rispetto al testo originario della direttiva, include, oltre ai lavoratori propri, delle controllate e dei partner commerciali, inclusi i loro rappresentanti, solamente altri individui o comunità che siano direttamente interessati dai prodotti, servizi e operazioni dell’impresa, delle sue controllate e partners commerciali.

Infine:

  • viene eliminato l’obbligo di adozione e attuazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici allineato all’Accordo di Parigi che era originariamente previsto all’art. 1, c. 1 lett. c) della CSDDD, e, coerentemente, anche l’art. 22 riguardante gli obblighi di lotta ai cambiamenti climatici gravanti sulle imprese
  • si elimina il regime della responsabilità civile introdotto dall’art. 29 del testo originario della CSDDD – che introduceva uno specifico regime di responsabilità civile uniforme in tutta l’UE per mancato ottemperamento delle imprese al dovere di diligenza – rimettendolo integralmente ai regimi di responsabilità civile degli ordinamenti nazionali.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 19 Marzo
Violazione di misure restrittive UE e sanctions compliance


Il nuovo regime di responsabilità penale per gli operatori bancari

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/02


WEBINAR / 2 Aprile
Derivati IRS: nuovi orientamenti della Cassazione


Scenari probabilistici e informativa: impatti contrattuali, organizzativi e sul contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/03