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In Gazzetta Ufficiale il contributo di vigilanza COVIP 2023

16 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera Covip 18 gennaio 2023 di determinazione della misura, del termini e delle modalità di versamento del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Ad integrazione del finanziamento  della  COVIP, ente preposto alla vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, è previsto per l’anno 2023 il versamento di un contributo da parte dei soggetti previsti.

Tale contributo è pari allo 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nel corso dell’anno 2022.

Tuttavia, dalla base di calcolo del contributo vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni pensionistiche maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

Nel caso di forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, la base di calcolo dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Il contributo dovrà essere versato entro il 31 maggio 2023 e nel caso di cancellazione dall’albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza, il versamento del contributo sarà effettuato prima della cancellazione stessa.

Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA, compilando le pagine dedicate e messe a disposizione nell’area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.

Contestualmente al pagamento del contributo, dovranno essere trasmessi i dati relativi al contributo stesso da parte di tutti i soggetti di cui all’articolo 2, anche qualora il contributo non sia dovuto.

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