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Imprese di investimento e gestori del mercato: modifiche agli ITS sulle segnalazioni delle posizioni

26 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 luglio 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1300  recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per quanto riguarda sulle segnalazioni delle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato.

In particolare, la Direttiva (UE) 2021/338 ha modificato l’art. 58 della Direttiva 2014/65/UE relativamente alla segnalazione della posizione.

In conseguenza di tali modifiche la segnalazione della posizione non viene più applicata ai valori mobiliari individuati dall’art. 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della sopracitata direttiva, che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C.10.

Di conseguenza dovrebbero essere eliminati i riferimenti a tali categorie di derivati negli ITS previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093.

Il Regolamento in oggetto modifica, pertanto, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 sulla base dei progetti di ITS che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

In particolare, le modifiche intervengono sulla tabella di cui all’allegato II, che definisce i campi da segnalare per tutte le posizioni per tutte le scadenze di tutti i contratti.

Di seguito l’elenco dei campi:

  • Data e ora di presentazione della relazione;
  • Numero di riferimento della relazione;
  • Data del giorno di negoziazione della posizione comunicata;
  • Status della relazione;
  • Identificativo dell’entità che effettua la comunicazione;
  • Identificativo del possessore della posizione;
  • Indirizzo di posta elettronica del possessore della posizione;
  • Identificativo dell’entità madre capogruppo;
  • Indirizzo di posta elettronica dell’entità madre capogruppo;
  • Status dell’impresa madre dell’organismo di investimento collettivo;
  • Codice di identificazione del contratto negoziato in sedi di negoziazione;
  • Codice del prodotto della sede;
  • Identificativo della sede di negoziazione;
  • Tipo di posizione;
  • Scadenza della posizione;
  • Quantitativo della posizione;
  • Notazione del quantitativo della posizione;
  • Quantitativo della posizione equivalente delta;
  • Indicatore di posizione che riduce il rischio in relazione ad attività commerciali.
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