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Imposte sostitutive: operazioni di addebito e di accredito del conto unico

20 Dicembre 2011

Con Decreto del 13 dicembre 2011 (GU n. 292 del 16 dicembre 2011) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico.

In particolare è stato previsto che, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, gli intermediari accreditano nel conto unico relativo al mese di gennaio 2012 l’imposta sostitutiva commisurata agli interessi, premi ed altri frutti maturati fino alla data del 31 dicembre 2011 sulla base dell’aliquota vigente a tale data e provvedono contestualmente ad addebitare l’imposta sostitutiva commisurata agli stessi interessi, premi ed altri frutti maturati fino alla stessa data sulla base dell’aliquota vigente dal 01 gennaio 2012. Gli intermediari provvedono ai corrispondenti addebiti ed accrediti nei confronti del soggetto per conto o a favore del quale le operazioni sono effettuate.

In alternativa, per le obbligazioni e titoli similari diversi da quelli senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, le operazioni di accredito e di addebito possono essere effettuate nel conto unico del mese di scadenza della cedola ovvero, se antecedenti, del mese di rimborso o di cessione del titolo. Gli intermediari provvedono contestualmente ai corrispondenti addebiti ed accrediti nei confronti del soggetto per conto o a favore del quale le operazioni sono effettuate.

Lo stesso regime si applica agli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al comma 1-bis dell’art. 2 del decreto legislativo 01 aprile 1996, n. 239.

Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari già rientranti nell’ambito di applicazione dell’abrogato comma 1-ter dell’art. 2 del decreto legislativo 01 aprile 1996, n. 239, la deroga prevista dalla lettera b) del comma 7 dell’art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 si applica seguendo i criteri stabiliti ai commi 1 e 2 per le operazioni di accredito e addebito al conto unico.

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