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Imposta sulle transazioni finanziarie: gli Stati esclusi dallo scambio di informazioni e dall’assistenza al recupero crediti

4 Marzo 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento del 1 marzo 2013, Protocollo n. 2013/26948, l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti.

Il Provvedimento è stato emanato ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013 attuativo del sistema di imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

In particolare, gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti sono gli Stati diversi dai seguenti: Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Islanda; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Malta; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito; Repubblica ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Ungheria.

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