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Giurisprudenza

Imposta di successione: non deducibili le fidejussioni prestate dal de cuius

24 Luglio 2018

Sara Tonolli

Cassazione Civile, Sez. V, 8 giugno 2018, n. 14991 – Pres. Chindemi, Rel. Delli Priscoli

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso in cui l’erede accetti l’eredità con beneficio d’inventario, l’Agenzia delle Entrate può notificare allo stesso avviso di liquidazione delle imposte di successione, ipotecaria e catastale ma non può esigere il pagamento prima che si sia conclusa la procedura di liquidazione delle passività dell’asse ereditario, e sempre che sussista un attivo a favore dell’erede accettante con beneficio d’inventario.

In particolare, per ciò che concerne le passività gravanti sull’eredità che, a norma dell’art. 20 D.lgs 346/1990, possono essere dedotte dalla base imponibile dell’imposta di successione, la Corte di Cassazione torna a precisare che le stesse riguardano solo i debiti del de cuius già liquidi ed esigibili al tempo di apertura della successione, e che tale non può essere considerata la fidejussione prestata dallo stesso, a meno che a quel tempo non sia già certa l’insolvibilità del debitore garantito o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso. In tal caso, infatti, l’attivo ereditario sarebbe già stato depauperato dall’obbligazione fidejussoria.

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