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Giurisprudenza

Imposta di successione: non deducibili le fidejussioni prestate dal de cuius

24 Luglio 2018

Sara Tonolli

Cassazione Civile, Sez. V, 8 giugno 2018, n. 14991 – Pres. Chindemi, Rel. Delli Priscoli

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Nel caso in cui l’erede accetti l’eredità con beneficio d’inventario, l’Agenzia delle Entrate può notificare allo stesso avviso di liquidazione delle imposte di successione, ipotecaria e catastale ma non può esigere il pagamento prima che si sia conclusa la procedura di liquidazione delle passività dell’asse ereditario, e sempre che sussista un attivo a favore dell’erede accettante con beneficio d’inventario.

In particolare, per ciò che concerne le passività gravanti sull’eredità che, a norma dell’art. 20 D.lgs 346/1990, possono essere dedotte dalla base imponibile dell’imposta di successione, la Corte di Cassazione torna a precisare che le stesse riguardano solo i debiti del de cuius già liquidi ed esigibili al tempo di apertura della successione, e che tale non può essere considerata la fidejussione prestata dallo stesso, a meno che a quel tempo non sia già certa l’insolvibilità del debitore garantito o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso. In tal caso, infatti, l’attivo ereditario sarebbe già stato depauperato dall’obbligazione fidejussoria.

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