L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 7/E del 04 giugno 2025, ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 in materia di applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita.
L’art. 1 della L. 207/2024, nei commi 87 e 88, interviene sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario, di cui all’art. 13, c. 2-ter, della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972:
- disponendo che il corrispondente ammontare sia versato annualmente
- prevedendo, per i contratti in essere al 1° gennaio 2025, il versamento per quote della predetta imposta di bollo annuale già maturata.
La circolare, in ordine al versamento dell’imposta di bollo relativa ai contratti di assicurazione sulla vita, chiarisce che:
- il versamento deve avvenire tramite modello F24
- è ammessa ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, la compensazione di crediti relativi ad altri tributi (compensazione orizzontale)
- l’imposta di bollo speciale annuale dovrà essere determinata al netto dell’imposta di bollo sulle comunicazioni dovuta annualmente (ai sensi del comma 87).
Il comma 88 stabilisce le rate e le scadenze, a partire dal 30 giugno 2025, per il versamento dell’imposta calcolata e accantonata per ciascun anno fino al 2024 per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025:
- il 50% entro il 30 giugno 2025
- il 20% entro il 30 giugno 2026
- il 20% entro il 30 giugno 2027
- il 10% entro il 30 giugno 2028.
Circa i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati (parzialmente o integralmente) medio tempore, ossia entro il 30 giugno 2028, l’Agenzia precisa che, con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, rimangono ferme tali quote e scadenze temporali, mentre con riferimento all’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene con le modalità previste dal comma 87.
La circolare chiarisce inoltre che, qualora le polizze siano emesse da imprese di assicurazioni estere non bi-optate e siano oggetto di un contratto di amministrazione in una società fiduciaria residente o siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l’imposta di bollo continua a essere corrisposta dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente, con le modalità previste dalla disciplina previgente (ex art. 3, c. 7, D.M. 24 maggio 2012).
Infine, l’Agenzia chiarisce che l’imposta di bollo speciale annuale relativa alle annualità precedenti al 2025 potrà essere scomputata dall’imposta di bollo accantonata per ciascun anno, fino al 31 dicembre 2024, versando l’eventuale eccedenza con le rate e le scadenze del comma 88.