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Giurisprudenza

Imposta per banche non residenti sugli interessi percepiti all’interno di uno Stato UE

13 Luglio 2016

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, 13 luglio 2016, causa C‑18/15

Con sentenza del 13 luglio 2016, causa C‑18/15, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi in materia di imposta per gli istituti di credito non residenti relativamente ai redditi da interessi percepiti all’interno dello Stato membro interessato.

L’articolo 49 CE non osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale una procedura di ritenuta alla fonte dell’imposta è applicata alla remunerazione degli istituti di credito non residenti dello Stato membro nel quale sono forniti i servizi, mentre la remunerazione versata agli istituti di credito residenti di tale Stato membro non è soggetta ad una siffatta ritenuta, a condizione che l’applicazione agli istituti di credito non residenti della ritenuta alla fonte sia giustificata da un motivo imperativo d’interesse generale e non ecceda quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito.

L’articolo 49 CE osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che, di norma, assoggetta ad imposta gli istituti di credito non residenti per i redditi da interessi percepiti all’interno dello Stato membro interessato, senza riconoscere loro la possibilità di deduzione delle spese professionali direttamente connesse all’attività in parola, mentre una siffatta possibilità è riconosciuta agli istituti di credito residenti.

Spetta al giudice nazionale valutare, sulla base del suo diritto nazionale, quali siano le spese professionali che possono essere considerate direttamente connesse con l’attività in esame.


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