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Impianti di interesse strategico nazionale: in Gazzetta Ufficiale le misure urgenti

7 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.

La legge ha apportato importanti modifiche riguardo alla possibilità per l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia di sottoscrivere, in favore dell’ILVA spa, ulteriori apporti di capitale e di erogare finanziamenti in conto soci, sempre nel limite massimo di 705 milioni di euro.

Secondo il nuovo comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, la possibilità di sottoscrivere aumenti di capitale e di erogare finanziamenti in conto soci all’ILVA spa da parte di Invitalia sarà subordinata a logiche, criteri e condizioni di mercato. Inoltre, l’ILVA spa potrà richiedere la conversione in aumento di capitale sociale. La legge limita gli strumenti finanziari utilizzabili per il rafforzamento patrimoniale al finanziamento in conto soci convertibile in aumento di capitale, sempre sino all’importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro, e consente tali operazioni anche in presenza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico dell’ILVA spa.

Un’altra modifica importante riguarda la procedura di amministrazione straordinaria delle società partecipate dallo Stato. Secondo il nuovo comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003, nei casi di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria potrà avvenire su istanza del socio pubblico che detiene almeno il 30% delle quote societarie, quando il socio stesso abbia segnalato all’organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all’articolo 1 e l’organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l’istanza di cui al comma 1 entro i successivi 15 giorni.

La legge ha anche apportato importanti modifiche riguardo ai compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi. Il nuovo comma 1 ha modificato l’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999. La lettera a) precisa che la parametrazione dei compensi in rubrica rispetto al fatturato dell’impresa opera solo se non sono prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza.

Le modifiche prevedono che la parametrazione dei compensi in base al fatturato dell’impresa opera solo se non sono prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza. Inoltre, viene prevista la corresponsione di acconti sul compenso spettante nella sola fase di esercizio dell’impresa e viene subordinato il 25% del compenso complessivamente spettante alla verifica del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.

Un’altra modifica riguarda i compensi degli amministratori giudiziari. Viene stabilito che gli esiti liquidatori derivanti dall’applicazione dei criteri per il calcolo e la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari non possono superare il limite massimo complessivo di 500.000 euro, anche in caso di incarico collegiale.

Per quanto riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, viene limitata l’applicazione di misure cautelari e di sequestro preventivo alle imprese di interesse strategico nazionale al fine di impedire la loro chiusura.

Le modifiche all’articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e introduce due nuovi commi per specificare gli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto impianti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale. In particolare, viene prevista la prosecuzione dell’attività attraverso l’impiego di un amministratore giudiziario o del commissario già nominato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Inoltre, vengono specificate le prescrizioni necessarie per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Il provvedimento entra in vigore il 07 marzo 2023.

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