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Giurisprudenza

Illegittima segnalazione CRIF e preavviso in homebanking

9 Giugno 2022

 Collegio ABF di Milano, 28 aprile 2022, n. 6696 – Pres. Lapertosa, Rel. Pederzoli

Di cosa si parla in questo articolo

Con decisione n. 6696 del 28 aprile 2022, l’ABF si è espresso in materia di illegittima segnalazione CRIF (centrale rischi finanziari).

Nel caso di specie, il ricorrente evidenzia di essere stato segnalato al CRIF per ritardi nei pagamenti ma di non aver mai ricevuto da parte da parte della banca segnalatrice il preavviso di registrazione dei dati personali nelle Centrali Rischi Finanziari, non concedendogli, pertanto di provvedere al pagamento immediato per evitare la segnalazione.

Sul punto la banca eccepiva di aver dato notizia al cliente prima di procedere alla segnalazione con una comunicazione nell’home banking dello stesso.

L’ABF rileva come, con riguardo alle modalità di comunicazione e prova del ricevimento dei preavvisi in materia, sia stato approvato dal Garante per la Protezione dei dati personali (Garante Privacy) con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, il nuovo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

In tale contesto è riconosciuta la facoltà per l’intermediario di comunicare il preavviso per la segnalazione al CRIF mediante avviso nell’area riservata dell’home banking del cliente con contestuale comunicazione della messa a disposizione mediante messaggio istantaneo o all’email personale dell’utente.

Tuttavia, tale modalità di comunicazione della segnalazione al CRIF è riconosciuta esclusivamente nel caso in cui sia stata espressamente concordata con il cliente con espressa indicazione nelle condizioni contrattuali relative ai finanziamenti sottoscritti.

Inoltre, continua l’ABF, in ragione del principio di proporzionalità previsto dall’articolo 9 della legge 675/96 la segnalazione delle morosità devono essere effettuate alla centrale rischi finanziari solamente per il mancato pagamento di consistenti somme e gravi ritardi (nel caso di specie si trattava di una rata di euro 123,06).

In conclusione, l’ABF rilevava che comunque la comunicazione prevedeva un termine di 15 giorni per adempiere, tuttavia la banca procedeva alla segnalazione dopo solo nove giorni.

Alla luce delle motivazioni sopraesposte, l’ABF dichiarava illegittima la segnalazione contestata ordinandone la cancellazione dal CRIF.

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