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Giurisprudenza

Illegittima segnalazione in centrale rischi: ammissibile il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

28 Marzo 2013

Tribunale di Verona, 18 marzo 2013

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 18 marzo 2013 il Tribunale di Verona ha affrontato, alla luce delle novità normative di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, il tema dell’esperibilità del rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di cancellazione dell’illegittima segnalazione a sofferenza alla centrale rischi. Il provvedimento è sintetizzato dalle massime che seguono.

Domanda cautelare in corso di causa diretta ad ottenere la cancellazione dell’illegittima segnalazione a sofferenza alla centrale rischi – Inapplicabilità, in generale, della disciplina sul codice della privacy e, in particolare, del  rimedio cautelare previsto dagli artt. 5 e 10, comma 4, del d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150 – Provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – Ammissibilità – Modalità della segnalazione

Nel caso di domanda cautelare diretta ad ottenere la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la centrale rischi difetta il presupposto per l’applicazione dell’art. 10, comma 4 del d. lgs. 150/2011, ossia l’esistenza di un provvedimento, inteso come atto di una autorità amministrativa, da rendere inefficace. La segnalazione infatti è una attività informativa, o meglio di trasmissione dati, che viene posta in essere direttamente da un soggetto privato, ossia l’istituto di credito convenuto, in conformità a quanto previsto dalla circolare sulla centrale rischi della Banca d’Italia n.139 dell’11 febbraio 1991, nell’ultimo aggiornamento (29 aprile 2011). In tale ipotesi, difettando un rimedio cautelare tipico, è ammissibile il ricorso al provvedimento ex art. 700 c.p.c.

Allorquando chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole non già delle modalità con cui i dati relativi all’insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti ma semplicemente dell’assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi, la relativa controversia non è riconducibile a quelle riguardanti l’applicazione della disciplina sul codice della privacy ma piuttosto a quelle da responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c..

 

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