La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto illegittimo applicare la regola della postergazione dei finanziamenti soci delle società a responsabilità limitata alle società cooperative. In particolare, gli Ermellini, sottolineando la diversità dei principi posti a fondamento delle cooperative, definendoli “estranei se non contrapposti a quelli imperanti nelle società lucrative”, hanno escluso tout court la possibilità di applicazione estensiva della disciplina della postergazione, di cui all’articolo 2467 cod. civ.