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Illecito il sistema di videosorveglianza con rilevazione dell’audio dei dipendenti: ultimi orientamenti del Garante per la privacy

29 Ottobre 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento del 4 ottobre 2012 il Garante per la privacy ha dichiarato l’illiceità di un sistema di videosorveglianza in grado di captare anche le conversazioni dei dipendenti.

Richiamando il proprio già espresso orientamento (cfr. § 4.1, Provvedimento generale dell’8 aprile 2010), il Garante ha infatti ricordato come non debbano essere effettuate riprese al fine di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa.

In violazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, l. n. 300/1970 – la cui osservanza costituisce presupposto indefettibile per la liceità e correttezza del trattamento di dati personali, ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice – il sistema di telecamere interne, corredate dal relativo sistema di ripresa audio, consente il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.

Il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa, conclude il Garante, non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo, né è escluso dalla circostanza che le telecamere siano state solo installate ma non ancora funzionanti ovvero per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell’esistenza del sistema di videosorveglianza.

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