Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 19 luglio 2025 (G.u. Caparello), si è pronunciato su due temi ricorrenti nel contezioso tra banca e cliente, consolidando gli orientamenti maggioritari in merito: quello della prova della cessione del credito bancario e della legittimazione ad agire del cessionario succeduto alla banca, e quello della nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1975 C.c. di fideiussioni omnibus per conformità a quelle contenute nello schema predisposto dall’Associazione bancaria italiana e censurato per violazione della normativa antitrust da Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
In particolare, il caso vedeva un fideiussore opporsi al decreto ingiuntivo che lo condannava al pagamento di quanto dovuto dal debitore principale in forza di due contratti di credito e contestare, tra le varie, la titolarità del credito azionato in capo alla cessionaria succeduta alla banca nonché la nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1975 c.c. della fideiussione in quanto conformi allo schema ABI di cui sopra.
Preliminarmente, dopo aver ricordato che la prova della cessione del credito incombe sulla parte opposta, ossia sulla cessionaria, il Tribunale ha ritenuto dimostrata la titolarità del credito in capo a quest’ultima in quanto essa aveva prodotto in giudizio l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale, il contratto di cessione l’elenco dei crediti ceduti.
Peraltro, il Tribunale ha evidenziato come l’avviso pubblicato in Gazzetta fosse già di per sé idoneo a dimostrare l’avvenuta cessione in quanto indicava tra quelli ceduti i crediti che alla data del 31 dicembre 2020 derivavano da finanziamento ed i cui debitori risultavano classificati e segnalati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” nella Centrale dei rischi.
Tenuto conto che che l’ultima rata versata da debitore principale risaliva al 31 gennaio 2011, il Tribunale ha osservato come quest’ultimo rientrasse nel perimetro della cessione per come delineato in Gazzetta.
Quanto all’asserita nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex ar.t 1975 c.c., il Tribunale ne ha constatato la sostanziale conformità allo schema predisposto dall’ABI e censurato da Banca d’Italia.
Tenuto conto che la fideiussione era stata sottoscritta in data 30 settembre 2005 (quindi, in un periodo prossimo a quello del provvedimento dell’Autorità), il Tribunale ha ritenuto sufficientemente provato il carattere anticoncorrenziale di dette clausole e, pertanto, la loro nullità.
Pertanto, venuta meno la clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c., il Tribunale ha accertato che la banca non aveva coltivato le proprie ragioni entro il termine di sei mesi previsto dalla disposizione citata.
Il Tribunale, quindi, ha accolto l’opposizione e revocato il decreto.