La Cassazione, con la recente sentenza del 13 gennaio 2026 n. 2817 (Pres. Ferro, Rel. Vella) ha fatto luce sul ruolo del commissario giudiziale e sulle categorie di creditori negli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa.
Nel caso di specie a seguito del deposito da parte di una società del ricorso per l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ex art. 57 CCII, il Tribunale ha nominato un commissario giudiziale per verificare la veridicità dei dati e l’attendibilità e fattibilità del piano. Alla luce del parere negativo del commissario, giustificato dalla sussistenza di profili critici in merito alla fattibilità dello stesso, il Tribunale rigettato la domanda di omologazione.
La Cassazione, in conformità con quanto detto dalla Corte d’appello, ha enunciato che, in merito al ruolo del commissario giudiziale, non risulti irrituale un suo parere sulla fattibilità del piano. Non v’è infatti la necessità di nominare un CTU, in quanto questi non risulta essere l’unico e insindacabile strumento per la verifica della veridicità dei dati e fattibilità del piano.
La Cassazione continua evidenziando come l’accordo tra creditori e società debitrice risulti essere il presupposto fondamentale dell’accordo di ristrutturazione. L’autorità giudiziaria può provvedere, quindi, ad una verifica dell’effettiva conclusione nelle modalità da questi ritenute opportune. Evidenzia, però, che un controllo “a campione” non possa dirsi sufficiente a provare l’effettiva sussistenza degli accordi.
Infine, in tale contesto sottolinea che, anche se il concetto di “categoria” di cui all’art. 61 CCII sia un termine sovrapponibile a quello di “classe” ex art. 85 CCII, applicabile al concordato preventivo, tuttavia, il legislatore, utilizzando termini differenti, ha voluto mantenere distinti gli istituti citati per evitare un’applicazione estensiva dell’art 85 CCII.
I creditori sono infatti raggruppati in diverse categorie a seconda dell’omogeneità della posizione giuridica e dei loro interessi economici. La Corte, richiamando la Cass. N. 9378 del 2018 ha evidenziato come con posizione giuridica debba farsi riferimento “alla natura del credito, alle sue qualità intrinseche, al carattere chirografario o privilegiato, all’eventuale esistenza di contestazioni, o di un titolo esecutivo, e soprattutto […] alla presenza o meno di garanzie prestate da terzi”, mentre gli interessi economici consistono nella “fonte e tipologia socio economica del credito, ovvero il peculiare tornaconto vantato dal suo titolare”.
Il concetto di categoria è rilevante nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa.
In tale contesto, infatti, i creditori non aderenti sono vincolati agli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati da almeno il 75% dei creditori della propria categoria.
La Cassazione, pertanto, conclude che, per evitare pratiche elusive tramite l’unione di crediti disomogenei nella medesima categoria, l’autorità giudiziaria deve verificare il rispetto dei criteri suindicati.


