WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 24/04

WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Approfondimenti

Il recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio nella Repubblica di San Marino

19 Dicembre 2017

Emanuela Montanari

Di cosa si parla in questo articolo

Introduzione

Il Decreto–Legge n.116/2017 “Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo“ recepisce nella Repubblica di San Marino la direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Il decreto, in vigore dal 29/9/2017, modifica la Legge n. 92/2008 introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari, le misure di adeguata verifica della clientela, incluse quella semplificata e rafforzata, la valutazione del rischio, le comunicazioni oggettive, sistemi interni di segnalazione delle violazioni, l’attività di conservazione e le sanzioni.

Le principali modifiche alla Legge antiriciclaggio n. 92/2008

Il punto centrale della nuova normativa è il principio dell’approccio basato sul rischio, in base al quale i soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio devono predisporre misure proporzionate ed adeguate ai rischi effettivamente rilevati sia dalla Commissione Europea a livello sopra nazionale, sia dall’autorità competente a livello nazionale, sia dal singolo destinatario in fase di autovalutazione, ponendo in essere politiche, procedure e controlli per gestire e mitigare in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati. Le politiche, le procedure e i controlli devono essere commisurati alla natura ed alle dimensioni dei soggetti designati, devono essere sottoposte periodicamente alle verifiche per la valutazione della loro adeguatezza e per gestire e mitigare i rischi identificati come alti devono essere adottate misure rafforzate.

La nuova disciplina antiriciclaggio, in attuazione della direttiva europea, estende il novero dei soggetti destinatari degli obblighi, ricomprendendovi i prestatori di servizi relativi a società o trust, i consorzi di garanzia collettiva fidi, le attività di commercio preziosi, i servizi di giochi d’azzardo, introduce nuovi obblighi in materia di autovalutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati e modifica le disposizioni in materia di persone politicamente esposte, sui beneficiari dei contratti assicurativi e sui titolari effettivi dei trust. Sono previste anche norme semplificate in materia di conservazione e di registrazione, ma sarà necessario attendere i provvedimenti attuativi per verificarne l’impatto. Un’ulteriore novità è costituita dall’introduzione dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

Coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in primis alle persone giuridiche e, tra queste, ai soggetti finanziari (cfr. il nuovo art. 70 bis della L. n. 92/2008), con particolare riferimento alle violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime, anche se commesse a beneficio di persone fisiche che agiscano a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detengano una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa. Sempre con riferimento all’apparato sanzionatorio applicabile nel caso l’obbligato sia un soggetto finanziario, occorre evidenziare che le persone fisiche che operano per conto di tali enti e, più precisamente, i soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e il personale sono responsabili della violazione solo qualora, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni contestate ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione del soggetto designato al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’effettività e l’effetto dissuasivo delle sanzioni è rafforzato grazie alla pubblicazione delle stesse sul sito di AIF unitamente al nominativo dell’autore della violazione e limiti edittali delle sanzioni, che possono arrivare fino al doppio del vantaggio ottenuto qualora lo stesso sia superiore a 5 milioni.

Le nuove regole in materia di adeguata verifica

Le norme in materia di adeguata verifica rigurdano l’ambito di applicazione, i contenuti, gli obblighi della clientela, l’identificazione e la verifica dell’identità della clientela e del titolare effettivo, le modalità di adempimento degli obblighi e conseguenti obblighi di astensione, accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust e criteri per la determinazione della titolarità effettiva.

Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica

L’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo deve essere eseguita dai soggetti obbligati sia all’atto dell’instaurazione di un rapporto d’affari che in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale di importo pari o superiore a 15.000 euro eseguita sia con un’operazione unica sia con più operazioni che appaiono collegate.

La nuova definizione di “rapporto d’affari” comprende i rapporti rientranti nell’esercizio delle attività riservate che non siano destinati ad esaurirsi con il compimento di una singola operazione: attraverso le disposizioni attuative saranno definite le tipologie di rapporti che dovranno essere sottoposti ad adeguata verifica.Sarà pertanto necesssario attendere se saranno consentite esenzioni.

L’adeguata verifica deve essere eseguita, inoltre, qualora venga disposto un trasferimento di fondi di importo superiore a 1.000 euro quale operazione occasionale. A questo proposito, si segnala che la Repubblica di San Marino ha già dato attuazione nella propria legislazione nazionale il Regolamento (UE) 847/2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi attraverso l’emanzione dell’Istruzione AIF 2017/01.

Ulteriori novità sono costituite dalla riduzione da euro 15.000 a euro 10.000 della soglia di valore dell’operazione raggiunta la quale scatta l’obbligo di adeguata verifica a carico dei soggetti designati che agiscono da tramite nei trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore effettuato fra soggetti diversi e dall’estensione dell’obbligo in questione ai prestatori dei servizi di giochi d’azzardo, i quali vi adempiono all’atto della puntata o dell’incasso dele vincite o quando eseguono operazioni di importo pari o superiore a 2.000 euro.

Si conferma l’applicazione dei predetti obblighi qualora vi sia un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi esenzione o soglia applicabile e qualora vi siano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati raccolti

Infine, le misure di adeguata verifica della clientela sono applicate sia nei confronti dei nuovi clienti nonché della clientela esistente in funzione del livello di rischio e i soggetti designati devono dimostrare che le misure adottate siano commisurate al livello dei rischi individuati.

Contenuto e modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

Con riferimento al contenuto degli obblghi di adeguata verifica, non si ravvedono modifiche sostanziali, confermando la nuova disciplina l’articolazione dell’obbligo di cui trattasi nelle seguenti attività:

  • identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo sulla base di documenti o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendenti,
  • acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, che si estende alle operazioni ocaasionali in caso di rischio elevato,
  • controllo costante del rapporto verificando che le operazioni compiute siano coerenti con il profilo economio-patrimonaile del cliente tenendo conto dell’origine dei fondi aggiornando i documenti e le informazioni e, in presenza di un rischio elevato, aumentando la frequenza della revisione e della verifica dei dati e delle informazioni.

L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo devono essere effettuate prima dell’instaurazione del rapporto o dell’esecuzione dell’operazione. La verifica dell’identità può essere posticipata in un momento successivo e completata il più presto possibile solo in presenza di un basso rischio comunque prima di eseguire operazioni. Per consentire l’operatività in tali casi i soggetti designati devono istituire procedure interne di gestione del rischio che definiscano le condizioni di operatività.

E’ necessario verificare l’esistenza dei poteri di rappresentanza di coloro che agiscono per conto del cliente identificarli e verificarne l’identità. Inoltre deve essere verificata l’attività economica svolta dal cliente e l’assetto proprietario e di controllo utilizzando estratti di pubblici registri, atti o documenti e informazioni rese dal cliente. I soggetti designati devono conservare traccia delle verifiche effettuate per l’individuazione del titolare effettivo tenendo traccia scritta del processo valutativo.

Contratti di assicurazione sulla vita

Per i contratti di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti i soggetti designati devono adempiere gli obblighi di adeguata verifica anche con riferimento al beneficiario della prestazione non appena questo sia individuato o designato, acquisendo:

  • il nome o la denominazione,
  • in caso di beneficiari designati in base a particolari caratteristiche o classi, informazioni sufficienti a consentire di stabilirne l’identità al momento del pagamento della prestazione assicurativa.

L’identità del beneficiario è accertata al pagemento della prestazione assicurativa. Inoltre, in caso di cessione a terzi, anche parziale, dell’assicurazione vita o altra assicurazione legata ad investimenti, il soggetto designato che è a conoscenza della cessione deve identificare il titolare effettivo al momento della cessione alla persona fisica o giuridica ovvero allo strumento giuridico beneficiario del valore del contratto ceduto (cfr. il nuovo art. 23-ter della L. n. 92/2008).

Criteri per l’individuazione del titolare effettivo

La definizione del titolare effettivo resta sostanzialmente inalterata essenso la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, il cliente ovvero la persona fisica o le persone fisiche nel cui interesse il rapporto d’affari o l’operazione sono rispettivamente instaurati, resi o eseguiti. Si fa riferimento alle persone fisiche che possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso una partecipazione significativa diretta o indiretta che attribuisca i diritti di voto o il controllo. E’ considerata significativa la partecipazione superiore al 25%. Nel caso in cui non sia possibile individuare nessun soggetto che risponda ai sopra indicati criteri si considerano titolari effettivi colo che esercitano poteri di amministrazione o di direzione.

Le novità riguardano le fondazioni, per le quali sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: i fondatori, i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili, i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Inoltre, nel caso in cui un cliente sia un trust si considerano titolari effettivi contemporaneamente il disponente, il trustee, il guardiano, i beneficiari o la categoria di persone nel cui interesse è istituito o agisce il trust oltre a chi esercita il controllo. Nel caso di individuazione di categorie o classi di persone il soggetto designato deve acquisire informazioni sifficienti a stabilirne l’identità al momento del pagamento o in cui il benenficiario esercita i diritti. La stessa regola vale per gli strumenti giuridici analoghi ai trust.

Per le persone fisiche vale la previgente regola ovvero titolari effettivi sono le persone fisiche nel cui interesse il rapporto o l’operazione sono instaurati o eseguiti.

Le persone giuridiche per il tramite dei propri amministratori (società, associazioni fondazioni o enti analoghi dotati di personalità giuridica) devono comunicare telematicamente al registro tenuto dall’Ufficio Industria le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva mentre i trustee sono tenuti a comunicare le predette informazioni al Registro dei trust. Fra le informazioni da trasmettere oltre ai documenti identificativi si rilevano le motivazioni in base ale quali i soggetti assumono la qualità di titlare effettivo. Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese accessibili ai soggetti designati per facilitare l’esecuzione dell’adeguata verifica previo pagamento di diritti di segreteria. Analogamente è consentito l’accesso ai soggetti che dimostrano di avere un interesse pervia autorizzazione degli Uffici stessi.Gli estratti dei registri non esonerano i soggetti designati dall’effettuare ulteriori verifiche.

Obblighi del cliente

I clienti devono fomire per iscritto e sotto la propria responsabilità, in forma scritta tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Le persone giuridiche (società trust fondazioni enti con o senza personalità giuridica) acquisiscono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla chiusura del rapporto, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le fomiscono ai soggetti obbligati, a richiesta per facilitare gli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela. Le informazioni sono acquisite a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture obbligatorie, dalle comunicazioni dei soci o da ogni altro dato. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci. L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto in assemblea e le delibere eventualmente assunte sono annullabili

Le informazioni relative alle fondazioni e agli enti con o senza personalità giuridica sono acquisite dal fondatore, ove in vita, ovvero dagli amministratori sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall’atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato disponibile. I trustee ottengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust e quando instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una operazione occasionale con i soggetti designati devono dichiarare il proprio ufficio di trustee.

L’autovalutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati e i presidi organizzativi volti a presidiare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

L’art. 16 quinquies della L. n. 92/2008, introdotto dal Decreto disciplina i nuovi obblighi di valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati, che devono adottare procedure volte a individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della propria attività, tenendo conto dei fattori di rischio compresi quelli relativi alla tipologia di operazioni effettuate, di clientela (clientela retail, private o corporate), dei paesi o aree geografiche dove operano (clienti nazionali o clienti non residenti), prodotti e servizi offerti (gestioni di patrimoni o conti di pagamento) e dei canali di distribuzione utilizzati e delle modalità di offerta alla clientela (contratti a distanza o operatività tradizionale tramite sportelli o operatività tramite promotori).

Le procedure di autovalutazione devono essere commisurate alla natura dell’affività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati e tengono conto dei risultati della valutazione nazionale dei rischi della valutazione sovra nazionale effettuata dalla Commissione Europea. La valutazione effettuata dai soggetti obbligati deve essere scritta, documentata (basata su analisi statistiche di dati) e periodicamente aggiornata e comunicata ad AIF.

L’esercizio dell’autovalutazione è propedeutico all’adozione da parte dei soggetti obbligati di politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati dagli stessi e a livello nazionale.

E’ prevista l’introduzione di una funzione antiriciclaggio adeguata rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attività nonchè la nomina di un responsabile incaricato antiriciclaggio selezionato con almeno un livello di funzionario, deve avere adeguate competenze professionali e devono essergli attribuiti poteri idonei a svolgere in modo autonomo e indipendente le funzioni compreso l’accesso ad ogni informazione senza necessità di autorizzazione.

I soggetti obbligati dovranno garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni e informazioni su indicatori, tendenze e schemi di riciclaggio e di fcinanziamento del tterrorismo adottando procedure interne per supportare i dipendenti e gli amministratori ail riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al fìnanziamento del terrorismo e l’adozione dei comportamenti stabiliti dalle procedure. Tali sistemi e procedure dovranno rispettare le prescrizioni e le garanzie stabilite dalla normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

Paesi terzi ad alto rischio

Anche a San Marino, in conformità con quanto prevede la Direttiva (UE) 2015/849, allo scopo di proteggere l’economia ed il sistema finanziario il Comitato per il Credito e Risparmio, su proposta della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, individuerà le giurisdizioni estere con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo considerando le giurisdizioni che:

  1. pongono un elevato rischio per la Repubblica di San Marino sulla base della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
  2. sono state individuate dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2 della Direttiva (UE) 2015/849;
  3. sono state individuate dal GAFI/FATF, MONEYVAL o altri FATF Associate Members per carenze strategiche in materia di prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo ovvero non collaborano in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il Congresso di Stato approverà la lista dei Paesi ad alto rischio.

Come indicato nella Relazione al progetto di Decreto-legge, il riferimento normativo è il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 e che individua i seguenti paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche: Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iraq, Repubblica democratica popolare del Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen , Iran, Repubblica popolare democratica di Corea.

La lista tuttavia non è definitiva ed è in corso una sua revisione che dovrebbe essere pubblicata entro la fine dell’anno.

Limiti al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore

Dal 1/1/2018 il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante e di titoli al portatore è vietato qualora il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 10.000 euro. Il trasferimento è consentito solo se avviene per il tramite di una banca. Anche il limite per la trasferibilità degli assegni è ridotto a 10.000 euro: quindi, gli assegni bancari e circolari di importo pari o superiore a 10.000 euro dovranno essere emessi con la clausola di non trasferibiità se tratti o negoziati su banche sammarinesi ovvero da queste emessi.

Misure semplificate di adeguata verifica

Non esistono più misure di semplificata verifica standardizzate per tipologia di clientela o di prodotto. E’ consentito, in presenza di un basso livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuato nell’ambito della valutazione nazionale o dell’autovalutazione, applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti. Pertanto non sarà più possibile esonerare determinati soggetti o prodotti dall’applicazione delle disposizioni salvo verificare l’attuazione delle disposizioni da parte della regolamentazione secondaria: AIF infatti stabilirà le misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazione che presentano un basso livello di rischio. In ogni caso non è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica nei casi in cui il cliente ha sede o residenza in paesi ad alto rischio.

Misure rafforzate di adeguata verifica

Come previsto dall’art. 18 e dall’Allegato III della Direttiva 2015/849, l’adozione di misure rafforzate è obbligatoria nei seguenti casi:

  • nei rapporti continuativi o nell’esecuzione di operazioni nei confronti delle PEP, anche beneficiarie dei contratti di assicurazione sulla vita,
  • nelle situazioni ad alto rischio emerse nell’ambito della valutazione nazionale e dell’autovalutazione,
  • nel caso di soggetti residenti in paesi ad alto rischio
  • nei rapporti di corrispondenza transfrontalieri con soggetti finanziari esteri inclusi l’accensione di rapporti continuativi, i servizi per la gestione della liquidità, i trasferimenti di fondi, i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli.

Le misure di rafforzata verifica prevedono in ogni caso l’autorizzazione dell’alta dirigenza, misure per stabilire l’origine dei fondi e o del patrimonio (per le PEP), la verifica delle procedure AML/CFT (per i soggetti finanziari esteri) e l’esame delle operazioni di importo insolitamente elevato o quando sussistono dubbi circa la finalità delle stesse rafforzando le verifiche per stabilire se le operazioni siano sospette. Per valutare i rischi si deve tener conto dei fattori di rischio: aree geografiche, particolari prodotti, tipologie di clientela, canali di distribuzione.

Procedure sanzionatorie

Le sanzioni sono applicate in base al principio della proporzionalità. Come in precedenza, le sanzioni penali sono limitate alle ipotesi dolose, mentre quelle amministrative possono essere comminate anche per mere violazioni formali: per queste ultime ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Resta il principio del cumulo giuridico speciale per le sanzioni amministrative, ossia in caso di violazione di diverse disposizioni o commissioni di più violazioni si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, mentre per le sanzioni penali si applicano i criteri contenuti nel codice penale sul cumulo materiale o giuridico, concorso formale, continuazione, reiterazione ecc

Inoltre, è stata accentuata la responsabilità della persona giuridica di cui alla Legge n. 99/2013 benché non sia stato eliminato il principio in base al quale nelle violazioni amministrative ognuno è responsabile delle proprie azioni o omissioni coscienti e volontarie, siano essa dolose o colpose e la persona giuridica risponda in solido.

Le persone giuridiche, infatti, ora sono considerate responsabili delle violazioni commesse a beneficio di chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo e che detenga una posizione preminente. In tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a 30.000 euro o di 10.000 euro se applicata a coloro che hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni. Qualora il vantaggio ottenuto dall’autore sia superiore a 5.000.000 euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto.

La nuova legge eleva l’entità delle sanzioni fino al doppio dell’ammontare del vantaggio oppure fino ad un massimo di un milione di euro nel caso in cui le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime producano un vantaggio economico. Inoltre AIF ha il potere di ordinare l’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni dirigenziali per le persone ritenute responsabili per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni o revocare o sospendere l’autorizzazione ad operare.

Infine AIF pubblica sul proprio sito internet le violazioni commesse e le sanzioni applicate oltre all’identità delle persone sanzionate.

Altre novità introdotte dal nuove Decreto-Legge n. 116/2017 di modifica della Legge n. 92/2008

Si segnalano gli ulteriori seguenti punti innovativi:

  • sono eliminate le differenze di trattamento delle persone politicamente esposte nazionali rispetto a quelle estere e in caso di cessasione della carica è necessario tenere in considerazione il rischio correlato alla persona politicamente esposta per almeno 12 mesi;
  • l’istituzione dell’archivio informatico antiriciclaggio diviene facoltativa nel caso in cui il sistema informatico di base adottato dai soggetti finanziari assicuri il rispetto delle caratteristiche tecniche previste per l’istituzione e la tenuta del medesimo archivio;
  • moneta elettronica: sono previste esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica unicamente per strumenti di pagamento non ricaricabili o soggetti a un limite mensile massimo di operazioni di 250 euro utilizzabile solo nella Repubblica di San Marino;
  • gli obblighi di comunicazione degli organi di controllo sono stati rafforzati: i componenti del collegio sindacale (dato che a San Marino nel diritto societario è previsto solo il sistema monistico) devono segnalare al Responsabile Incaricato Antiriciclaggio le operazioni che ritengono sospette e all’Agenzia di Informazione Finanziaria i fatti che possono integrare violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime della legge, di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni;
  • devono essere adottate procedure volte ad incentivare segnalazioni interne di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo da parte del personale dipendente (c.d. whistleblowing) garantendo la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni;
  • sono state introdotte le comunicazioni oggettive che non escludono l’obbligo di segnalazione che consistono nella trasmissione, con cadenza periodica, di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05

WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 24/04
Iscriviti alla nostra Newsletter