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Attualità

Il privilegio ex art. 2751 bis cc spetta ad associazioni e società tra professionisti?

5 Agosto 2021

Angelo Chianale, Professore Ordinario di Diritto Civile all’Università di Torino, Notaio in Torino

Di cosa si parla in questo articolo

Il caso

Cass., 26 aprile 2021, n. 10977 (ord.), ritorna sul privilegio generale previsto dall’art. 2751 bis c.c. per i crediti vantati dai professionisti e ne estende la portata per quanto riguarda le associazioni e le società tra professionisti.

Uno studio tecnico associato composto di due professionisti svolge varie prestazioni, consistenti in progettazione e direzione lavori per taluni interventi edilizi, a favore di una società poi fallita. Dai mandati professionali risulta che l’incarico è conferito allo Studio Associato e non anche ai singoli professionisti individualmente: il contratto è firmato dal solo legale rappresentante dell’associazione; le parcelle sono emesse dall’associazione; dalle note pro-forma non si evince l’identità del professionista che ha svolto la prestazione; lo studio associato si qualifica come creditore dei compensi e inoltre agisce in proprio nome per ottenere un decreto ingiuntivo.

Il giudice delegato del fallimento del cliente nega il privilegio invocato ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., che recita: “Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: … 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera [intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione”[1]. Il tribunale approva la decisione e rigetta l’opposizione presentata dallo studio associato.

Lo studio tecnico ricorre in Cassazione osservando che la documentazione depositata in atti consentiva di dimostrare la distinta riferibilità delle varie prestazioni necessarie per lo svolgimento del mandato ai due associati, i quali le avevano svolte materialmente e separatamente, secondo le rispettive qualifiche e competenze. La Corte accoglie il ricorso e ritiene idonea la prova che il credito dello studio associato si riferisce a prestazioni svolte personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, pur se formalmente e fiscalmente imputabili all’associazione professionale.

I precedenti

In passato la giurisprudenza rifiutava di riconoscere il privilegio per il credito dell’associazione o della società tra professionisti, per il quale era dirimente la natura di corrispettivo per l’attività dell’ente, mentre soltanto il compenso per una prestazione individuale del professionista era privilegiato[2]. La soluzione negativa veniva parzialmente superata ammettendo il privilegio soltanto se risultasse provato un accordo interno mediante il quale veniva ceduto dai professionisti all’associazione il credito al compenso, spettante individualmente al singolo professionista cedente[3].

Ancora per Cass., 3 marzo 2015, n. 4485, occorre accertare se il cliente conferisce l’incarico personalmente al singolo professionista associato, ovvero all’entità collettiva alla quale partecipa il professionista: nel primo caso il credito al compenso è privilegiato, in quanto costituisce remunerazione della prestazione lavorativa protetta dalla legge, mentre nel secondo è privo del privilegio, in quanto rappresenta il compenso generale per l’attività dell’ente collettivo che congloba il corrispettivo al singolo professionista. Di conseguenza, come pure sostenuto da Cass., 14 gennaio 2016, n. 443, l’associazione professionale gode del privilegio soltanto se essa subentra nel credito spettante al singolo professionista, gravando sull’associazione l’onere di provare in giudizio l’avvenuta cessione del credito.

La richiesta di una cessione del credito dal professionista all’associazione viene superata da Cass., 31 marzo 2016, n. 6285, per la quale “la mancanza della cessione non comporta di per sé la non riconoscibilità del privilegio, costituendo solo una delle ipotesi che possono ricorrere nel caso di insinuazione al passivo dello studio associato in via privilegiata”. Per tale decisione la titolarità del credito in capo all’associazione e la sua azionabilità da parte dell’ente (ad esempio con la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore) non sono incompatibili con la natura privilegiata. Mediante un’applicazione estensiva dell’art. 2751 bis c.c. la Corte salvaguarda la causa del credito professionale, purché sia data prova dell’espletamento individuale della prestazione a favore del cliente.

In seguito Cass., 20 aprile 2018, n. 9927, conferma che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale. Resta onere del professionista (avvocato) che chiede l’ammissione al passivo nella qualità di socio e legale rappresentante di una società tra professionisti di superare “la presunzione che il rapporto non si sia svolto tra la beneficiaria delle prestazioni ed il medesimo personalmente, bensì da quest’ultimo nell’interesse della … società tra esercenti la professione legale”.

Nello stesso senso Cass., 21 febbraio 2019, n. 5248, richiede che “il rapporto di prestazione d’opera si instauri esclusivamente e direttamente tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento”. In quel caso il credito era vantato da un’associazione tra avvocati e concerneva attività sia giudiziale sia stragiudiziale. In particolare per l’attività giudiziale risultava conferita procura alle liti a due professionisti. Ma la Corte ritiene assente la prova dello svolgimento individuale dell’attività fatturata dall’associazione.

La decisione in esame approva la linea più recente che concede il privilegio al credito vantato da un’associazione professionale se ogni prestazione è riferibile a un singolo professionista associato, pur attribuendo al professionista l’onere della prova. Infatti si decide che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e dunque l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio, salvo si dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, anche se formalmente richiesto dall’associazione professionale.

Una nuova apertura

Però rispetto alla giurisprudenza precedente la decisione in esame in effetti amplia l’ammissibilità del privilegio generale concesso dall’art. 2751 bis c.c.

Secondo le precedenti decisioni della Cassazione, che riconoscono il privilegio al credito vantato dall’associazione professionale, occorre provare che l’attività professionale viene svolta da un singolo professionista associato nei confronti del cliente (caso tipico è l’attività di difesa giudiziale che ha natura sempre personale).

Ora la Corte adotta una impostazione più largheggiante, venendo richiesta soltanto la distinta riferibilità ai singoli professionisti delle prestazioni necessarie per lo svolgimento del mandato conferito all’associazione professionale. Ciò rileva in particolare quando la prestazione è globalmente imputabile allo studio associato, che emette la relativa fattura, ma singoli segmenti dell’attività sono effettuati individualmente dai professionisti. Ad esempio la presentazione di una pratica edilizia affidata a uno studio tecnico associato può comprendere il progetto firmato da un architetto, i calcoli elaborati da un ingegnere, le relazioni predisposte da geometri, geologi e agronomi, e via discorrendo. Queste prestazioni ben possono non risultare dirette al cliente ma rimanere limitate al piano interno dell’associazione. L’articolazione interna dell’attività professionale, se dimostrata, comunque permette il riconoscimento del privilegio generale per tutte le frazioni del credito vantato dall’associazione relative alle varie prestazioni rese dai singoli professionisti[4].

Questa impostazione è coerente con il costante allargamento della platea dei crediti muniti del privilegio disposto dall’art. 2751 bis c.c. E’ noto che la radice storica della disposizione riguardava soltanto la tutela dei crediti per i compensi dei lavoratori dipendenti e dei professionisti intellettuali. Nel corso degli anni il legislatore ha aggiunto nell’articolo i crediti delle cooperative agricole per i corrispettivi della vendita dei prodotti, alcuni crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, i crediti degli artigiani e delle cooperative di produzione e lavoro, i crediti per iva e contributi previdenziali accolti dal n. 2. Poi la Corte costituzionale[5], eliminando l’aggettivo “intellettuale”, ha esteso il privilegio a tutti i professionisti e prestatori d’opera. Sembra davvero che ogni gruppo sociale organizzato abbia buone prospettive di ottenere un privilegio speciale, cioè di vedere i propri crediti preferiti a danno della massa dei creditori chirografari[6].

Ora il privilegio del credito dell’associazione professionale tutela anche le prestazioni rese dai singoli professionisti non direttamente al cliente, ma all’interno dell’attività globalmente demandata all’associazione stessa. Inoltre, seguendo l’ulteriore recente estensione approvata da Cass., 20 gennaio 2021, n. 978, che riconosce il credito per l’artigiano anche in forma di società[7], si può ritenere che il privilegio dell’art. 2751, n. 2), c.c. spetti anche per i crediti delle società tra professionisti, purché sia provata l’opera svolta da ciascun socio professionista.

 


[1] Cfr. per tutti PARENTE, Art. 2751 bis, in A.V., Della tutela dei diritti, a cura di Bonilini e Chizzini, in Comm. cod. civ., dir. da E. Gabrielli, Assago, 2015, 1111 ss.; l’aggettivo intellettuale è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost., 29 gennaio 1998, n. 1.

[2] Cass., 18 aprile 2000, n. 5002, in Fall., 2001, 402 ss. (società semplice tra professionisti); in dottrina A. PATTI, I privilegi, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 2003, 174, approva la soluzione restrittiva; secondo D. DI SABATO, I privilegi, in Tratt. dir. civ. del CNN, dir. da Perlingieri, Napoli, 2008, 134, l’estensione avrebbe richiesto una modifica legislativa.

[3] La cessione del credito è ipotizzata da Cass., 8 settembre 2011, n. 18455, e da 2 luglio 2012, n. 11052.

[4] La frazionabilità del credito dell’associazione professionale in una parte privilegiata e in un’altra parte chirografaria è consentita da Cass., 31 marzo 2016, n. 6285.

[5] Corte cost., 29 gennaio 1998, n. 1.

[6] Ad esempio la l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 474, ha esteso il privilegio del professionista anche ai contributi da versare alle casse di previdenza e assistenza delle singole categorie professionali e al credito per la rivalsa verso il cliente per l’imposta sul valore aggiunto; il Codice del Terzo Settore (d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 68) ha esteso il privilegio dell’art. 2751 bis c.c. ai crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale derivanti dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

[7] Per la Corte il privilegio spetta anche alle società consortili costituite in forma di s.r.l., in quanto il mutato quadro legislativo consente alle imprese artigiane di operare anche in forma societaria, onde l’esclusione del privilegio per i crediti delle società consortili costituite in tale forma non ha più ragion d’essere, fatto salvo il rispetto dei parametri di cui all’art. 5, comma 3, della l. n. 443 del 1985.

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