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Approfondimenti

Il preavviso di segnalazione in Centrale Rischi e nei SIC

I principali orientamenti giurisprudenziali

11 Febbraio 2026

Antonio Ferraguto, Partner, La Scala Società tra Avvocati
Elisa Varisco, Senior Associate, La Scala Società tra Avvocati

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo analizza il tema della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia e presso gli altri Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), focalizzandosi sui principali orientamenti giurisprudenziali relativi agli aspetti procedurali e formali che precedono la segnalazione e sulle conseguenze del loro mancato rispetto.


1. Introduzione

La gestione delle informazioni creditizie rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità del sistema finanziario e per la corretta valutazione del merito creditizio.

Come noto, gli intermediari finanziari si avvalgono principalmente di due tipologie di archivi[1]:

A. La Centrale dei Rischi (CR) della Banca d’Italia

Un sistema informativo pubblico, sui rapporti di credito e di garanzia, che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela e che rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito: consente, infatti, di contenere il rischio di credito; accrescere la stabilità del sistema finanziario; favorire l’accesso al credito; contenere il sovra-indebitamento.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d’Italia informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela (c.d. soggetti segnalati) e ricevono informazioni sull’esposizione complessiva verso il sistema finanziario (c.d. “posizione globale di rischio”) dei soggetti segnalati e dei loro collegati.

In questo modo gli intermediari partecipanti hanno a disposizione uno strumento informativo in grado di accrescere la capacità di valutazione del merito creditizio della clientela e di gestione del rischio di credito, che possono utilizzare sia per il monitoraggio dell’esposizione nei confronti della propria clientela, sia in fase di erogazione di finanziamenti o concessione di garanzie.

B. I Sistemi di Informazione Creditizia (SIC)

Si tratta di banche dati private (la più nota delle quali è CRIF).

Il trattamento dei dati personali contenuti in un SIC può essere effettuato dal gestore e dai partecipanti, ciascuno per le attività di propria competenza, coerentemente con quanto disciplinato nel relativo Codice di condotta, esclusivamente per finalità connesse alla valutazione, all’assunzione o alla gestione di un rischio di credito, alla valutazione dell’affidabilità e della puntualità nei pagamenti dell’interessato.

Sebbene entrambe le tipologie di segnalazione incidano sulla reputazione creditizia del soggetto segnalato, esse sono regolate da principi e normative in parte differenti, con importanti ricadute pratiche in termini di presupposti per la segnalazione, obblighi informativi e tutele per il cliente.

La presente analisi si concentra, con riguardo ad entrambe le tipologie di segnalazione, sui principali orientamenti giurisprudenziali relativi agli aspetti procedurali e formali che precedono la segnalazione e sulle conseguenze del loro mancato rispetto.

2. Informativa al cliente e obblighi di preavviso: le differenze tra SIC e CR

L’obbligo di informare preventivamente il cliente prima di procedere a una segnalazione negativa è un principio cardine, ma la sua disciplina differisce tra SIC e Centrale Rischi.

2.1 Natura della segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC)

Per le segnalazioni nei SIC, la normativa di riferimento è duplice:

  • Art 5, comma 6, del “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, il quale stabilisce che: “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all’interessato un preavviso circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”.
  • Art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario (TUB), che rafforza tale obbligo per i consumatori, prevedendo che: “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.

2.1.1 Dunque, nell’ambito della contribuzione nei SIC da parte degli intermediari, l’invio del preavviso costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione stessa.

La ratio di tale obbligo per i SIC è quella di consentire al debitore di regolarizzare la propria posizione prima che la segnalazione diventi visibile a terzi, oppure di contestarne la legittimità.

Sul punto, tra le pronunce giurisprudenziali più recenti, che confermano ciò, si annovera ad esempio Trib. Lanciano, ord. n. 2720 del 14/07/2025, precisando che: “l’art. 125, comma 3, TUB e la Circolare n. 139/1991 non qualificano formalmente il preavviso come presupposto di legittimità della segnalazione; [mentre] il Codice di condotta (…) prevede un obbligo di preavviso costituente presupposto di legittimità della segnalazione”. E ancora: Tribunale Foggia, Sez. II, Ord., 19/10/2018: “l’informativa obbligatoria non può che essere intesa come preventiva (…), essendo piuttosto finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione. Di talché, qualora il finanziatore omettesse di inviare la suddetta documentazione o non dovesse rispettare il termine di preavviso fissato in 15 giorni, la segnalazione sarebbe, per ciò solo, illegittima ed andrebbe di conseguenza cancellata”.

Nello stesso senso va segnalata anche la giurisprudenza dell’ABF, consolidata nel ritenere che il mancato invio del preavviso renda la segnalazione nei SIC illegittima, con conseguente diritto del cliente ad ottenerne la cancellazione.

Tra le più recenti segnaliamo una decisione molto completa del Collegio di Milano [2]: “Secondo la normativa vigente i requisiti di legittimità della iscrizione di un nominativo nei S.I.C. sono due: a) la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; b) il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della prossima sua iscrizione in una centrale rischi. (…) il preavviso costituisce condizione di validità della segnalazione. La rilevata illegittimità delle segnalazioni determina il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la cancellazione dei dati indebitamente iscritti nelle banche dati private”.

2.1.2 Questo principio è stato esteso espressamente, sempre per le segnalazioni ai SIC, dal Collegio di Coordinamento dell’ABF a tutte le persone fisiche, indipendentemente dal fatto che agiscano come consumatori o come imprenditori individuali/professionisti.

Il Collegio di Coordinamento, infatti, con decisione n. 9311/2016 e, più di recente, n. 4632 del 15/05/2023, ha affermato che il preavviso è dovuto, quale presupposto di legittimità della segnalazione, anche qualora la persona fisica abbia agito in qualità di professionista o di imprenditore individuale.

In particolare, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4632 del 15/05/2023 ha pronunciato in proposito il seguente principio di diritto: “l’obbligo di preavviso (…) trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Pertanto, il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista[3].

Tale principio è stato successivamente ribadito anche dal Collegio di Torino, Decisione N. 8797 del 06/09/2023, il quale ha chiarito che la disciplina del Codice di condotta si applica a tutti “gli interessati”, cioè a “tutte le persone fisiche i cui dati personali siano oggetto del descritto trattamento facoltativo, inclusi i non consumatori. Il suo ambito di applicazione non può che coincidere con quello delle norme europee in materia di tutela dei dati personali, di cui il codice intende garantire la corretta applicazione con riferimento ai trattamenti mediante SIC, laddove l’art. 4.1 GDPR include nella nozione di “dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)” senza ulteriori distinzioni”.

2.2 Natura della segnalazione in Centrale Rischi (CR)

Anche in tal caso la normativa di riferimento è duplice:

i. il Capitolo 1, sezione 1, paragrafo 4 della Circolare n. 139/1991 di Banca d’Italia, prevede che: “Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza”.

Tale informativa deve essere preventiva, cioè, va trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione “negativa”. La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell’intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere.

ii. l’Art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario (T.U.B.), sopra richiamato.

L’esame testuale delle disposizioni sopra richiamate consente di osservare che:

– l’art. 125, comma 3, TUB e la Circolare n. 139/1991 non qualificano formalmente il preavviso come presupposto di legittimità della segnalazione;

– il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo che, invece, prevede un obbligo di preavviso costituente presupposto di legittimità della segnalazione, si applica solo in relazione ai sistemi di informazione creditizia privati (SIC), ma non alla CR, come espressamente indicato nella Premessa n. 11 in cui si prevede che: “il presente Codice di condotta non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici, quale il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia (…)”.

2.2.1 Per la segnalazione in Centrale Rischi, la giurisprudenza non è tuttavia univoca: con riguardo all’informativa preventiva, talvolta si è espressa ritenendo che non costituisca un presupposto di legittimità della segnalazione, ma solo un obbligo di trasparenza; altre volte, invece, si è pronunciata in senso contrario.

Sul punto, tra le pronunce di merito più recenti, richiamiamo nuovamente il Trib. Lanciano, ord. del 14/07/2025 che si è espresso anche in proposito: “l’art. 125, comma 3, TUB e la Circolare n. 139/1991 non qualificano formalmente il preavviso come presupposto di legittimità della segnalazione [mentre] il Codice di condotta – che, invece, prevede un obbligo di preavviso costituente presupposto di legittimità della segnalazione – si applica ai sistemi di informazione creditizia privati (SIC), ma non alla CR. D’altronde, il Garante della Privacy […] ha sempre qualificato nel corso degli anni il preavviso di segnalazione come presupposto di trasparenza e non di legittimità della segnalazione. L’invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce quindi un presupposto di legittimità della segnalazione ma l’adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa”.

In senso analogo si è pronunciato il Tribunale di Treviso, ord. del 29.09.2020: Non basta al cliente contestare l’omissione dell’avviso, che rappresenta un presupposto formale che non incide sulla legittimità della segnalazione, ove la stessa sia corretta dal punto di vista sostanziale”. Infatti, “il preavviso non è presupposto di legittimità delle segnalazioni in Centrale rischi, rappresentando un mero obbligo la cui violazione assume rilievo esclusivamente sul piano risarcitorio”.

E ancora il Tribunale di Patti, ord. del 29 maggio 2020: “In tema di segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, la mancata comunicazione preventiva al cliente non è di per sé causa di illegittimità della stessa per difetto di un requisito formale. (…) Anche in mancanza di avviso, pertanto, la segnalazione effettuata dalla banca deve ritenersi legittima e tale da escludere la responsabilità di quest’ultima, ove emerga in via fortemente indiziaria che la posizione finanziaria del cliente si era manifestata tale da porre a rischio la riscossione del credito vantato dalla banca resistente”.

Come detto, vi è però contrasto nella giurisprudenza di merito sul punto (la Suprema Corte di cassazione non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi sul tema della natura del preavviso), come chiaramente illustrato in un’interessante motivazione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, che invece ha un orientamento consolidato a riguardo, espresso in modo dirimente nella decisione n. 4519 del 10 maggio 2023, con cui ha sancito il seguente principio di diritto: “l’invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l’adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa”.

In particolare, nella motivazione della decisione, il Collegio ha ripercorso i principali orientamenti interpretativi della giurisprudenza di merito sul punto, anche in senso contrario, argomentando come segue, alla luce della finalità della segnalazione in Centrale Rischi: “Da un lato, quella di informare tempestivamente il sistema finanziario che il cliente è stato classificato a sofferenza: dunque, se la segnalazione venisse cancellata, verrebbe meno tale valenza informativa e si creerebbe una discrepanza tra situazione reale in cui il debitore è insolvente e situazione rappresentata in CR in cui il debitore risulta in bonis. Dall’altro, quella di far sì, a fini di vigilanza (…), che l’intermediario classifichi correttamente – per l’appunto a sofferenza – il cliente, tenendo conto della sua complessiva situazione finanziaria. E ciò è tanto vero che, poiché la classificazione a sofferenza deriva da una valutazione complessiva del soggetto, anche qualora l’intermediario fosse condannato a rettificare la segnalazione, l’intermediario potrebbe/dovrebbe comunque classificare nuovamente il soggetto a sofferenza. Il fatto che la segnalazione in Centrale Rischi sia obbligatoria, abbia finalità anche come strumento di vigilanza e di informativa del sistema creditizio/finanziario (e quindi anche la connotazione pubblicistica evidenziata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia ricordata) può indurre a non attribuire al preavviso, pur nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il carattere di presupposto di legittimità” (così Collegio di coordinamento, Decisione N. 4519 del 10/05/2023)[4].

Interessante, infine, notare che autorevole giurisprudenza ha richiamato proprio questa importante decisione del Collegio di coordinamento dell’ABF per conformare il proprio orientamento in materia: la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 1899 del 21 dicembre 2023 ha osservato che “facendo proprio il principio espresso dal Collegio di Coordinamento dell’ABF, condividendone le motivazioni, ritiene pertanto che il preavviso non costituisca un elemento necessario di validità della segnalazione alla Centrale dei Rischi”.

È possibile, dunque, che tale orientamento si consolidi per il futuro anche nell’interpretazione dei giudici di merito.

2.3 Le differenze tra SIC e CR e le ragioni sostanziali di questa differenziazione

Sulla base di tutti i principi di matrice normativa e giurisprudenziale sopra richiamati, si possono dunque così riassumere le differenze che contraddistinguono i due sistemi di segnalazione in analisi:

2.3.1 Diversa tipologia di segnalazione

Nei SIC si segnalano anche semplici ritardi di pagamento o il mancato pagamento di una o più rate, per cui il preavviso consente al cliente di evitare la segnalazione con un adempimento tardivo, regolarizzando la propria posizione.

In CR, invece, si segnala uno “stato di sofferenza”, che presuppone una valutazione complessiva e non transitoria di grave difficoltà economica, equiparabile all’insolvenza.

2.3.2 Finalità del sistema

I SIC sono Sistemi di informazione creditizia privati, che permettono agli intermediari partecipanti (su base volontaria) la condivisione di dati relativi alla clientela, al fine di verificare l’affidabilità creditizia dei soggetti richiedenti credito; in particolare, detta condivisione risponde a “finalità connesse alla valutazione, all’assunzione o alla gestione di un rischio di credito, alla valutazione dell’affidabilità e della puntualità nei pagamenti dell’interessato” (cfr. art. 3, Codice di condotta).

La CR è un sistema informativo pubblico, sui rapporti di credito e di garanzia, che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela e che rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito: consente, infatti, di i) contenere il rischio di credito; ii) accrescere la stabilità del sistema finanziario; iii) favorire l’accesso al credito (per la clientela meritevole); iv) contenere il sovra-indebitamento.

Oltre alla funzione di verifica del merito creditizio di un soggetto, è, dunque, evidente come la Centrale dei Rischi presenti anche una funzione pubblicistica, di razionalizzazione degli impieghi e di aumento della stabilità del sistema finanziario.

È questa la ragione per cui la cancellazione di una segnalazione a sofferenza veritiera, unicamente per un vizio formale (quale il mancato preavviso al soggetto segnalato), come da giurisprudenza in precedenza citata, creerebbe un disallineamento tra la realtà contabile dell’intermediario e le informazioni disponibili nel sistema, minando la finalità di stabilità finanziaria della CR.

Chiarificatrice in punto di differenze dei due sistemi di contribuzione in analisi è una decisione del Collegio di Bari dell’ABF, N. 4227 del 08 aprile 2024: “Quanto al presupposto sostanziale, per le segnalazioni a sofferenza nei SIC privati, il Collegio in linea con il proprio orientamento ritiene sufficiente la sussistenza di perduranti ritardi nei pagamenti, non essendo necessario lo “stato di insolvenza” richiesto invece per la segnalazione nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. (…) Non è pertanto necessario che l’intermediario valuti la complessiva situazione finanziaria del debitore prima di procedere alla segnalazione a sofferenza in un SIC. Per quanto concerne, invece, l’appostazione a sofferenza in Centrale Rischi, il Collegio evidenzia che la stessa non può scaturire da un mero ritardo nel pagamento del debito, ma piuttosto da indici dai quali poter dedurre l’incapacità del debitore di onorare i propri impegni futuri (come, ad esempio, la persistenza della situazione debitoria per oltre un biennio, l’esistenza di altre segnalazioni a sofferenza, la presenza di protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, provvedimenti monitori e azioni esecutive, e ogni altro elemento idoneo a provare uno status di grave crisi del debitore). Vengono, cioè, valorizzati ulteriori “elementi di allarme” oltre al prolungato ritardo nel pagamento delle rate”.

Sulle differenze tra i due tipi di segnalazione si è espressa anche la giurisprudenza di merito come segue: “La Centrale Rischi persegue l’interesse pubblico di tutela della stabilità del sistema creditizio e l’iscrizione risponde ad esigenze conoscitive del mercato finanziario, tanto che, oltre che al soggetto interessato, i dati sono accessibili solo agli intermediari, agli organi giudiziari e di polizia, nonché alle istituzioni”.  Un sistema di informazione creditizia (SIC), invece, “a differenza della Centrale Rischi presso la Banca d’Italia, include tutti i dati informativi, inerenti ai finanziamenti (peraltro anche quelli compresi tra le poche migliaia di euro e la somma di € 30.000,00). Gli intermediari, diversamente da quanto avviene con la Centrale Rischi, non sono obbligati ad effettuare le segnalazioni, ma vi è da dire che il fine della segnalazione è evidente nella misura in cui i dati SIC possono essere utilizzati da banche e finanziarie (solo ed esclusivamente) nell’ambito della propria attività, al fine di preservarsi dal rischio di insolvenza dei loro clienti” (così Tribunale Di Napoli, Sentenza n. 8639 del 11 Ottobre 2024 che, quindi – a contrario – sembra confermare l’orientamento ribadito dal richiamato Collegio di Coordinamento dell’ABF)[5].

3. Onere probatorio per il segnalante

3.1 Natura recettizia del preavviso e prova della ricezione

La ratio della disposizione di cui all’art. 5, comma 6, del Codice di Condotta è evidentemente quella di rendere edotti gli interessati delle conseguenze di un inadempimento, dando così loro la possibilità di sanarlo prima di procedere all’effettiva iscrizione dei nominativi nei SIC.

Tuttavia, l’interpretazione che della medesima è stata data e l’applicazione pratica che ne è conseguita, hanno generato un fitto contenzioso che, nel corso degli anni, si è risolto, con pronunce anche contrastanti da parte degli organi a vario titolo chiamati a pronunciarsi (Autorità giudiziaria, Arbitro Bancario Finanziario, Garante della Privacy).

Solo in tempi recenti, la giurisprudenza si è univocamente orientata nel senso per cui, benché non siano previste forme particolari per la comunicazione del preavviso, incomba sul creditore l’onere di provare l’effettivo adempimento all’obbligo di invio di tale comunicazione, ritenendo non sufficienti elementi solo presuntivi, quali, ad esempio, la produzione della copia delle missive asseritamente inviate con modalità inidonee a provarne sia l’avvenuta spedizione sia il ricevimento da parte del debitore (così Trib. Verona, Sent. n. 163 del 6 febbraio 2016).

Ancora più puntuale risulta il pronunciamento della Corte di cassazione che, con ordinanza del 13 giugno 2017, n. 14685, ha stabilito che il preavviso di cui all’art. 5, comma 6, del Codice di Condotta “integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di “cattivo debitore” del destinatario interessato, (…). Perciò, l’efficacia della dichiarazione di “avviso” si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario“.

Dal canto suo, l’Arbitro Bancario Finanziario, che si era espresso in passato in termini contrastanti (v. per tutte, Collegio di Napoli del 23 gennaio 2012, n. 234 e Collegio di Milano del 14 ottobre 2016, n. 9150), si è, successivamente, orientato nel senso che il mezzo adoperato per l’invio debba integrare i requisiti necessari per poter conseguire la prova legale non solo dell’invio, ma anche della relativa ricezione, e pertanto che la comunicazione debba essere pervenuta a conoscenza del destinatario (v. Collegio di Roma dell’11 novembre 2016, n. 10012 e Collegio di Bari del 6 aprile 2017, n. 3740).

Il preavviso è, dunque, considerato un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. Ciò significa che, per la legittimità della segnalazione a un SIC, l’intermediario deve essere in grado di dimostrare non solo l’invio, ma anche l’effettiva ricezione della comunicazione da parte del cliente.

Anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con il provvedimento del 26 ottobre 2017, ha confermato che gli intermediari devono poter dimostrare l’effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso. Esso ha, infatti, affermato che: “anche il Garante ritiene che, al fine di rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile considerare il preavviso di imminente segnalazione un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei “Sic”, i titolari del trattamento (cioè gli operatori bancari e finanziari) debbano essere in grado di dimostrare l’effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso. Tale lettura è infatti da condividere anche sotto lo specifico profilo della normativa in materia di protezione dei dati personali (…)” (cfr. Provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del Codice SIC – 26 ottobre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2017) – Registro dei provvedimenti n. 438 del 26 ottobre 2017).

Successivamente a detto provvedimento del Garante, la giurisprudenza di merito e dell’ABF si sono più volte espresse nello stesso senso, ribadendo che l’onere di provare l’avvenuto e corretto invio del preavviso grava interamente sull’intermediario segnalante, il quale deve dimostrare di aver tempestivamente avvisato il debitore dell’imminente segnalazione (cfr. Collegio di Milano, Decisione N. 5360 del 06/05/2024; Collegio di Torino, Decisione N. 8797 del 06/09/2023[6]).

La giurisprudenza ABF ha tuttavia ammesso che la prova della ricezione possa essere fornita anche in via presuntiva, ad esempio attraverso la produzione di numerosi solleciti di pagamento, tutti contenenti il preavviso e inviati all’indirizzo corretto del cliente, in assenza di elementi che facciano dubitare della loro ricezione (cfr. Collegio di Milano decisione n. 7071/2023; Collegio di Bari, Decisione N. 4227 del 08/04/2024).

3.2 Contenuto del preavviso

Il preavviso deve essere specifico e non generico.

La comunicazione deve informare chiaramente il cliente dell’imminente registrazione in uno o più specifici sistemi di informazione creditizia, con la conseguenza che una comunicazione che menziona unicamente la possibile segnalazione in Centrale Rischi della Banca d’Italia non è idonea a fungere da valido preavviso per una segnalazione nei SIC privati come CRIF.

Sul punto si veda quanto affermato dall’Arbitro Bancario Finanziario: “vista l’assenza di una previsione normativa circa il contenuto minimo del preavviso, la sua idoneità sostanziale va verificata, su contestazione del cliente, tenendo conto di tutti gli elementi in concreto a disposizione del Collegio giudicante, al fine di accertare la sua effettiva idoneità a individuare il rapporto cui esso si riferisce e a consentire al cliente di regolarizzare la sua posizione e a evitare la segnalazione. Pertanto, costituisce elemento indispensabile l’individuazione del rapporto o del debito cui il preavviso si riferisce (…)” (così Collegio di Milano, Decisione N. 5956 del 20 giugno 2025).

E ancora sul tema: “le segnalazioni oggetto di contestazione da parte del ricorrente sono quelle effettuate presso i SIC, in particolare CRIF. Nella missiva inviata dall’intermediario, invece, si fa presente che in caso di inadempimento si procederà alla segnalazione in Centrale Rischi della Banca d’Italia, senza alcuna ulteriore informazione e pertanto risultando non idonea, in quanto priva dello specifico ed esaustivo preavviso richiesto dalla normativa. Ed infatti per consolidata giurisprudenza dell’Arbitro, una segnalazione di tipo negativo in CRIF a carico di persona fisica è valida solo se preceduta da regolare preavviso (cfr. ex multis Collegio di Milano, decisione n. 21585/2021)” (così Collegio di Milano, Decisione N. 5360 del 06/05/2024).

4. Le conseguenze del mancato preavviso

Alla luce della diversa natura e delle diverse finalità della segnalazione in CR e della segnalazione nei SIC, anche le conseguenze della violazione dell’obbligo di preavviso sono diverse a seconda del sistema di riferimento.

4.1 Conseguenze per le segnalazioni nei SIC:

Come anticipato, l’assenza di un valido preavviso rende la segnalazione illegittima ab origine.

La conseguenza principale è, dunque, il diritto del cliente a ottenere la cancellazione della segnalazione (cfr. ad esempio Collegio di Roma, Decisione N. 8855 del 26 luglio 2024: “Il Collegio accerta l’illegittimità delle segnalazioni contestate e dispone che l’intermediario si attivi per la cancellazione”; e così ancora Collegio di Milano, Decisione N. 8782 del 25 luglio 2024: “il ricorso deve essere accolto in quanto non risulta comprovato l’invio del preavviso di segnalazione; (…) Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione della contestata segnalazione nei SIC”).

Una volta che sia stata accertata l’illegittimità della segnalazione, l’intermediario è tenuto ad attivarsi per la rimozione dei dati indebitamente iscritti.

In secondo luogo, l’illegittimità della segnalazione può dare diritto al risarcimento del danno, in presenza di precisi requisiti.

Come ha ribadito il Collegio di Roma, con la Decisione N. 8855 del 26 luglio: i Collegi territoriali, conformemente alle indicazioni del Collegio di Coordinamento, (n. 3089/2012 e 3500/2012), sono concordi nel ritenere che sia da escludere la risarcibilità del danno nel caso in cui: (i) in atti vi siano elementi che consentano di qualificare l’istante come un cattivo pagatore; ovvero (ii) la segnalazione è solo formalmente scorretta (per assenza di preavviso) ma sostanzialmente veritiera (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 334/2021)”.

4.2 Conseguenze del mancato preavviso di segnalazione nella Centrale Rischi

Come già rilevato, al contrario dell’ABF, la giurisprudenza di merito non è concorde quanto alla illegittimità della segnalazione, in caso di violazione di regole formali nell’invio di preavviso, che sia sostanzialmente corretta, il che ha conseguenze in ordine all’obbligo di cancellazione o meno della segnalazione.

Gli interpreti sono, invece, d’accordo nel ritenere pacifico che vi sia la possibilità per il cliente di richiedere il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale).

5. Il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

5.1 Nozioni

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha delineato con precisione la natura e i presupposti per la risarcibilità di entrambe le tipologie di danno, in caso di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia o ad altri Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC).

5.1.1 Il danno patrimoniale

Il danno patrimoniale consiste nel pregiudizio economico diretto e concreto subito dal soggetto a causa dell’illegittima segnalazione. La responsabilità della banca segnalante è generalmente inquadrata come responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., derivante dalla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che regolano il rapporto con il cliente.

Concretamente, il danno patrimoniale può manifestarsi in diverse forme:

i) mancato accesso al credito o revoca degli affidamenti

È la conseguenza più diretta. Il soggetto segnalato può vedersi negare nuove richieste di finanziamento, mutui o altre forme di credito da parte di altri intermediari, i quali, consultando la Centrale Rischi o i SIC, lo ritengono un cliente inaffidabile.

ii) peggioramento delle condizioni di credito

Anche qualora riesca ad ottenere un finanziamento, il soggetto potrebbe essere costretto ad accettare condizioni contrattuali peggiorative, come tassi di interesse più elevati, a causa del maggior rischio percepito dall’istituto erogante.

iii) perdita di opportunità commerciali (danno da perdita di chance)

L’impossibilità di accedere al credito può impedire la conclusione di affari vantaggiosi.

Ad esempio, un imprenditore potrebbe dover rinunciare ad un investimento profittevole o all’acquisto di beni strumentali, oppure un privato potrebbe perdere l’opportunità di acquistare un immobile a condizioni favorevoli.

iv) Danno emergente

In alcuni casi, per far fronte alla crisi di liquidità causata dal blocco dell’accesso al credito, il soggetto potrebbe essere costretto a dismettere beni del proprio patrimonio (personale o aziendale), spesso a un prezzo inferiore a quello di mercato, subendo una perdita secca.

v) Costi aggiuntivi

Il danno può includere anche i costi sostenuti per far fronte alle conseguenze della segnalazione, come gli interessi dovuti per dilazioni di pagamento ottenute da altri creditori a causa della mancanza di liquidità.

5.1.2 Il danno non patrimoniale (alla reputazione e all’immagine)

Il danno non patrimoniale deriva dalla lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, come l’onore e la reputazione.

Nel contesto di una segnalazione illegittima, questo si traduce in un danno all’immagine personale e alla reputazione commerciale del soggetto, che viene ingiustamente presentato al sistema bancario e finanziario come un “cattivo pagatore”.

Tale danno è risarcibile sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche (società, enti), in quanto anche queste ultime sono titolari di un diritto alla reputazione e all’immagine commerciale, protetto dall’art. 2 della Costituzione.

5.2 L’onere della prova del danno e il superamento del danno in re ipsa

Quanto alle conseguenze risarcitorie di cui sopra, un punto cruciale, consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e recepito dall’ABF, è l’abbandono della teoria del “danno in re ipsa“: il danno derivante da un’illegittima segnalazione non è automatico, ma deve essere allegato e provato dal soggetto che ne chiede il ristoro. In proposito, la giurisprudenza della Corte di cassazione, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (nn. 26972-26975), ha chiarito che il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, è un “danno conseguenza” e non un “danno evento”.

Ciò significa che non è sufficiente dimostrare l’illegittimità della condotta (la segnalazione), ma è necessario provare che da tale condotta sia derivato un pregiudizio effettivo.

L’onere della prova grava sul danneggiato, il quale deve dimostrare: i) l‘illegittimità della segnalazione (per vizi formali o sostanziali); ii) l’esistenza di un danno concreto (an debeatur); iii) l‘entità del danno (quantum debeatur); iv) il nesso di causalità tra la segnalazione illegittima e il danno subito.

Richieste di risarcimento generiche, non supportate da allegazioni specifiche e prove concrete, sono dunque destinate al rigetto.

In giurisprudenza, ad esempio, è stato osservato che: “il danno derivante dalla illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato “in re ipsa” e deve, quindi, essere sempre allegato e provato oltre al nesso causale tra l’illegittima segnalazione ed il danno lamentato (Cass. n. 1931/2017; Cass. n. 6589/2023) secondo la regola generale dettata dall’art. 1223 c.c. (che presuppone un rapporto di consequenzialità tra la violazione e il pregiudizio subito) e dall’art. 2697, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 9 gennaio 2019, n. 207).” (così Tribunale di Catania, Sentenza n. 2159 del 2 maggio 2024).

Anche l’ABF si è espresso in tal senso, sia con riguardo alle segnalazioni in CR sia alle segnalazioni nei SIC: “nell’ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata, eventualmente anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza” (Collegio di Roma, Decisione N. 6536 del 03 luglio 2025).

5.3 Il danno patrimoniale: il mancato accesso al credito e le sue conseguenze

Come detto, il danno patrimoniale più frequentemente lamentato è quello derivante dall’impossibilità di accedere a nuovo credito.

Tuttavia, per ottenere il risarcimento, non è sufficiente allegare genericamente di aver ricevuto un diniego di finanziamento. La giurisprudenza richiede una prova più stringente. Infatti, il danneggiato deve dimostrare il beneficio economico specifico che avrebbe ottenuto se non vi fosse stata la segnalazione pregiudizievole. Ad esempio, deve provare di aver perso una specifica opportunità commerciale, di aver dovuto rinunciare a un investimento profittevole, o di essere stato costretto a ricorrere a un finanziamento a condizioni più onerose.

In tal senso la Suprema Corte, la quale ha osservato come “la circostanza di fatto costituita dal diniego di diversi finanziamenti opposto alla ricorrente risulti espressamente presa in considerazione dalla corte appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), la quale ne ha tuttavia sottolineato l’irrilevanza, non avendo l’attrice dimostrato di aver dovuto far ricorso ad altro finanziamento più oneroso, da intendersi come l’effettiva conseguenza dannosa causalmente riconducibile alla illegittima segnalazione contestata (così esprimendosi la valutazione della Corte d’appello di Bari Sent. 828/2020)”, dichiarando quindi inammissibile l’impugnazione della mancata valutazione della circostanza del diniego di più finanziamenti (Cass. n. 30241/2023).

Nella giurisprudenza di merito, citiamo ad esempio la decisione del Tribunale di Salerno (Sentenza n. 5479 del 4.12.2023) secondo cui: “Riguardo all’onere probatorio, si osserva che per ottenere il risarcimento di un pregiudizio conseguente all’altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare non solo il danno – evento, ma anche il danno – conseguenza.  Ciò, peraltro, vale anche con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, in quanto il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non può essere considerato in re ipsa nell’illegittimità della segnalazione”[7].

Nello stesso senso, tra le altre, Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1467/2021, secondo cui: “il danno conseguente all’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non costituisce un danno in re ipsa (…) nell’illegittimità della segnalazione e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione: il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l’impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione”.

Sul tema del nesso di causalità, la citata sentenza del Tribunale di Salerno n. 5479 del 4.12.2023 precisa che: “l’accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l’accertamento di un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell’accesso al credito; (b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell’andamento economico del soggetto danneggiato. (…). Le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata, pertanto, costituiscono un fatto materiale rilevante e centrale nell’accertamento del danno in esame, sia in sé, sia in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi.

Dal canto suo, l’Arbitro Bancario e Finanziario ha osservato che: “il danno da mancato accesso al credito è da qualificarsi come danno da perdita di chance e, per poter ottenere il risarcimento, il danneggiato ha l’onere di dimostrare che il diniego sia dovuto esclusivamente alla segnalazione negativa e che la segnalazione ha prodotto effetti pregiudizievoli rilevanti, nelle voci del danno emergente e del lucro cessante (Coll. Coordinamento dec. N° 1642/2019).” (così Collegio di Palermo, Decisione N. 7389 del 29 luglio 2025).

E ancora, in positivo: “il danno da mancato accesso al credito deve essere qualificato come un danno patrimoniale da perdita di chance, che, nel caso di specie, è comprovato dalla missiva dell’intermediario terzo il quale fa in essa espresso riferimento alle segnalazioni pregiudizievoli illegittime dovute al rapporto garantito in contestazione e, peraltro, le sole segnalazioni attribuibili alla ricorrente. L’entità di tale danno, tuttavia, non può essere commisurata all’ammontare del finanziamento non erogato come afferma la ricorrente, ma unicamente a “quei pregiudizi, diversi ed ulteriori, che si possano dimostrare strettamente legati, da un nesso di causalità, all’impossibilità di aver accesso al canale del finanziamento bancario…(Collegio di Napoli, Decisione N. 6706 del 08 luglio 2025).

5.4 Il danno non patrimoniale: lesione della reputazione e dell’immagine

Come anticipato, il danno non patrimoniale attiene invece alla lesione della reputazione personale e commerciale, dell’onore e dell’immagine del soggetto ingiustamente segnalato come “cattivo pagatore”.

Anche per questo tipo di danno il danneggiato ha l’onere di allegare fatti concreti dai quali desumere l’esistenza del pregiudizio. Ad esempio, deve dimostrare che la notizia della segnalazione si è diffusa nell’ambiente sociale o commerciale di riferimento, causando un discredito effettivo, un deterioramento delle relazioni commerciali o una percezione distorta della propria affidabilità.

La semplice affermazione di aver subito un danno alla reputazione, senza alcun elemento fattuale a supporto, non è sufficiente ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova in capo al soggetto richiedente il risarcimento.

5.4.1 La giurisprudenza di legittimità in tema di danno alla reputazione ha precisato che il danno all’immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre “danno conseguenza”, alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell’11/11/2008 n. 26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Sez.3, 19/07/2018, n. 19137; Sez.6, 28/03/2018, n. 7594; Sez.1, 25/01/2017, n. 1931), così Cass. civ., Sez. 3, N. 30241 del 31-10-2023; conf. Cass. civ., Sez. 1, N. 6589 del 06-03-2023.

5.4.2 Sul punto, anche molto di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza di merito che, se “il paventato pregiudizio di discredito del mercato e di diniego di accesso al credito (rimane) una mera allegazione, priva di qualsivoglia riscontro probatorio, di aver ricevuto da parte di istituti di credito specifici rifiuti di finanziamento e che i medesimi sono stati causalmente determinati proprio dalla predetta segnalazione effettuata dalla resistente (cfr. Trib. Milano, 35169/2024; Trib. Milano, 35904/2024). […] Il ricorso va dunque rigettato” (così Trib. Foggia, ord. n. 4696/2025; conf. Trib. Monza, sent. 80/2024).

E ancora, ha osservato il Tribunale di Latina, Sentenza n. 2212 del 20 ottobre 2023, che “Quanto al risarcimento del danno chiesto di conseguenza alla predetta condotta illecita della banca, va richiamato il principio, fermo nella giurisprudenza di legittimità per cui in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all’immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (Cass. civ.,06/03/2023, n. 6589).

Il Tribunale Di Palermo, Sentenza n. 4225 del 24 Luglio 2024 ha, infine, ribadito che: “il soggetto che assume l’illegittimità della segnalazione “a sofferenza” del proprio nominativo alla Centrale dei rischi deve fornire la prova di avere subìto, in conseguenza di ciò, un concreto pregiudizio (ex multis: Cass. Civ. n. 8421/2011; Cass. Civ. n. 6199/2004); non sono, infatti, ricevibili richieste di risarcimento generiche: il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subìto dal titolare del diritto leso (da dimostrare) (…) Tali considerazioni riguardano, inoltre, anche il danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell’immagine commerciale, il quale – così come il pregiudizio patrimoniale – deve essere allegato e provato da parte dell’attore, escludendosi che la sua esistenza possa essere desunta automaticamente secondo la dinamica del danno in re ipsa (cfr. Cass. Civ. n. 10904/2017; Cass. Civ. n. 25420/2017: Cass. Civ. n. 1931/2017; Cass. Civ., Sez. Unite, n. 3677/2009).

5.4.3 A riguardo, si è espressa anche la giurisprudenza ABF.

In particolare, il Collegio di Bari, Decisione N. 5862 del 17 giugno 2025 (conf. Collegio di Napoli, Decisione N. 6706 del 08 luglio 2025) ha osservato che: “sotto il profilo del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione del soggetto segnalato, l’illegittimità sostanziale della segnalazione cagiona un danno-conseguenza che, se provato, deve essere risarcito. Tale danno può reputarsi provato anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza. (…) Inoltre, si rammenta che non sono comunque generalmente risarcibili i “pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale” (Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972)”.

5.5 Il risarcimento in via equitativa

Il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., è uno strumento a cui il giudice può ricorrere, ma a condizioni precise.

La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che la valutazione equitativa non può surrogare la mancata prova dell’esistenza del danno. In particolare, i presupposti per la liquidazione equitativa sono due:

  • che l’esistenza del danno (an debeatur) sia stata concretamente accertata e provata dal danneggiato;
  • che risulti impossibile o estremamente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare (quantum debeatur) per fattori oggettivi e non per negligenza della parte danneggiata.

In assenza della prova sull’esistenza ontologica del danno, il giudice non può procedere a una liquidazione equitativa, poiché essa non può “creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto“, come ben precisato dal Tribunale di Palermo, con Sentenza n. 4225 del 24 Luglio 2024. Sul punto, il medesimo Tribunale ha precisato che: “la liquidazione equitativa del danno, criterio abitualmente utilizzato nei casi di illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, può aver luogo soltanto se il pregiudizio sia stato provato nell’an.  La Cassazione ha ormai definitivamente chiarito che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: i) in primo luogo, che sia concretamente accertata l’ontologica esistenza d’un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato; ii) in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) d’una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno (ex multis Cass. Civ. n. 4534/2017; Cass. Civ. n. 1931/2017; Cass. Civ. n. 127/2016)” (così Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4225 del 24 Luglio 2024).

E ancora, è stato precisato in giurisprudenza che: “La valutazione equitativa presuppone, infatti, che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell’an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata ancora raggiunta – come accaduto nel caso di specie – non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447), non potendo, la valutazione equitativa assumere valenza surrogatoria della prova del danno” (così Tribunale di Catania, Sentenza n. 2159 del 2 maggio 2024).

6. Conclusioni

L’analisi della giurisprudenza recente evidenzia un quadro normativo e interpretativo complesso, caratterizzato da una fondamentale biforcazione tra la disciplina dei SIC e quella della Centrale Rischi.

Mentre per i SIC il preavviso si configura come un requisito di validità la cui assenza travolge la segnalazione, per la CR esso dovrebbe assumere principalmente la veste di un obbligo di trasparenza, la cui violazione apre la via al solo risarcimento del danno.

Su quest’ultimo fronte, la giurisprudenza di legittimità ha tracciato un solco netto, abbandonando la figura del danno in re ipsa e ponendo in capo al danneggiato un rigoroso onere di allegazione e prova del pregiudizio concreto, sia esso patrimoniale o non patrimoniale.

Tale approccio, se da un lato responsabilizza il cliente, dall’altro impone agli intermediari una gestione sempre più attenta e diligente del processo di segnalazione, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede che devono governare il rapporto con la clientela.

 

[1] In particolare:

A. il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia (denominato “Centrale dei rischi”) è disciplinato:

i) dal decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze – Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell’11 luglio 2012 n. 663 (sebbene sia stato emesso in circostanze di urgenza, le sue disposizioni continuano a regolare l’accesso e le modalità di consultazione delle informazioni della Centrale dei Rischi;

ii) dalle “Istruzioni per gli intermediari creditizi”, di cui alla “Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991” di Banca d’Italia;

B. il sistema di contribuzione nei SIC è disciplinato, invece, dal “Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”.

[2] Collegio di Milano, Decisione N. 5360 del 06/05/2024; nello stesso senso, Collegio di Roma, Decisione N. 3234 del 03/04/2023.

[3] In particolare, in risposta al primo quesito il Collegio di Coordinamento ha argomentato quanto segue: “la lesione del diritto alla riservatezza dei dati personali, espressamente riconosciuto a tutte le persone fisiche dall’art. 4, comma 7 del Codice deontologico per i SIC (ora art. 5, comma 6 del nuovo Codice di condotta per i SIC), viene integrata da una segnalazione negativa inserita in un sistema di informazione creditizia senza che vi sia stata una preventiva comunicazione che valga a consentire al debitore di contestare o eliminare tempestivamente il presupposto della segnalazione stessa. Il Collegio di coordinamento ha pertanto concluso che l’art. 4 co. 7 (ora art. 5, co. 6) del Codice deontologico vada sempre applicato a favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti che siano, non potendo tale norma essere interpretata in conflitto con il Codice della privacy sulla base del quale la disposizione stessa è stata emanata” (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632 del 15/05/2023).

[4]Tutto ciò premesso, vanno ora analizzati gli argomenti spesi dalla giurisprudenza di merito (l’orientamento nel senso della natura essenziale del preavviso per la validità della segnalazione non è comunque pacifico in giurisprudenza): cfr. Corte di Appello di Bari, sentenza n. 2066/2021; Tribunale di Sassari, sentenza 18/05/2021; Tribunale di Patti, ordinanza 29/05/2020; Tribunale di Treviso, ordinanza 29/09/2020; Tribunale di Prato, ordinanza 21/04/2017). Segnaliamo al riguardo l’ampia ed esauriente argomentazione di Trib. Foggia, ord. n. 3828/2024 che non riportiamo per motivi di spazio ma che merita di essere esaminata.

[5] Nello stesso senso, Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 942 del 26 marzo 2024; Corte d’Appello Salerno, sez. 1, sentenza n. 740/2023; Tribunale Di Roma, Sentenza n. 14333 del 20 Settembre 2024; Tribunale Di Avezzano, Sentenza n. 320 del 7 Settembre 2024.

[6]Non essendo stata provata la ricezione del preavviso di segnalazione secondo le modalità indicate dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 438/2017 sopra richiamato e gli orientamenti dei Collegi ad esso successivi, il Collegio ritiene che la segnalazione in CRIF debba essere cancellata, in quanto iscritta in assenza di tutti i requisiti di legittimità previsti dall’ordinamento” (così Collegio di Torino, Decisione N. 8797 del 06/09/2023).

[7] E ancora: “Sul punto, si riporta l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU, 11/11/2008, n. 26972), secondo cui la tesi del danno in re ipsa “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”, per cui “al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, (…), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 25/01/2017, n. 1931). Ad avviso del Tribunale la domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale deve essere rigettata dal momento che non v’è prova adeguata né del danno emergente né del lucro cessante paventato dall’attore” (cfr. Tribunale di Salerno, Sentenza n. 5479 del 4.12.2023).

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