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Il nuovo articolo 2929-bis c.c.: prime riflessioni

15 Luglio 2015

Andrea Pantaleo

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83, merita certamente attenzione l’articolo 12, che introduce nel codice civile il nuovo 2929-bis, denominato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”.

La norma prevede che “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa”.

Il secondo comma individua nell’espropriazione presso il terzo proprietario la forma in cui può essere eseguito il titolo esecutivo, mentre il terzo comma prevede il diritto del debitore, del terzo assoggettato ad espropriazione e di ogni altro interessato al mantenimento del vincolo di proporre opposizione all’esecuzione ex artt. 615 c.p.c. e ss., qualora venga contestata la sussistenza dei requisiti di cui al primo comma o la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.

Il nuovo articolo 2929-bis c.c. esonera dunque il creditore pregiudicato da un atto del debitore volto a sottrarre beni al proprio patrimonio dall’obbligo di promuovere azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ove ricorrano i seguenti presupposti:

a) la non onerosità dell’atto pregiudizievole, che deve avere ad oggetto beni mobili registrati o beni immobili e deve consistere nella costituzione di un vincolo o di una alienazione;

b) l’anteriorità del credito rispetto all’atto pregiudizievole;

c) l’esistenza di un titolo esecutivo e la trascrizione del pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole;

d) la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato al creditore.

Delineati i tratti essenziali della nuova disciplina, è possibile svolgere alcune prime riflessioni sulla formulazione del nuovo articolo 2929-bis c.c. che non è particolarmente chiara in alcuni suoi passaggi e pone subito degli interrogativi sul suo campo di applicazione.

1) Le “alienazioni a titolo gratuito”

La locuzione “alienazione a titolo gratuito” è certamente infelice dal momento che il termine alienazione è generalmente utilizzato per i negozi traslativi onerosi e, se gratuita, dovrebbe corrispondere più propriamente alla fattispecie della donazione. Non è quindi chiaro se il decreto abbia semplicemente scelto una terminologia impropria oppure se, dietro la locuzione in commento, esso abbia voluto estendere l’ambito di applicazione della norma ad altre fattispecie.

Si profilano dunque due ipotesi:

a) nella prima, il decreto utilizza la locuzione “alienazione a titolo gratuito” in modo improprio volendo più semplicemente far rientrare nell’ambito di operatività della norma le sole donazioni quali atti a titolo gratuito traslativi della proprietà di un bene;

b) nella seconda, invece, si potrebbe pensare che il decreto abbia voluto estendere l’applicazione della norma ai casi di simulazione relativa (più difficilmente a quelli di negozio indiretto, come la vendita mista con donazione, che hanno comunque dei profili di onerosità), così che il creditore può ritenersi titolato ad avviare l’esecuzione anche in presenza di un negozio dissimulato a titolo gratuito benchè formalmente e simulatamente oneroso.

Ad avviso di chi scrive, la prima ipotesi è quella che, in attesa di eventuali modifiche in sede di conversione del decreto, deve ritenersi più verosimile. Ciò in considerazione del fatto che l’atto di precetto, con cui si avvia l’esecuzione, non sembra uno strumento compatibile con la allegazione di un negozio simulato (anche in considerazione degli oneri probatori connessi a tale allegazione), che trova invece la sua sede più propria in un giudizio di accertamento a cognizione piena, solo eventuale nell’ambito dell’art. 2929-bis c.c. in caso di opposizione nelle forme previste dal terzo comma della norma in commento.

Alla luce delle riflessioni sopra esposte, che l’esecuzione diretta prevista dall’art. 2929-bis c.c. sia applicabile solo nell’ipotesi in cui l’alienazione pregiudizievole consista in un atto formalmente e sostanzialmente gratuito (quale appunto la donazione), mentre nel caso in cui il creditore intenda allegare la natura simulata del negozio pregiudizievole parrebbe sia ancora necessario (o quanto meno preferibile) ricorrere all’azione revocatoria ordinaria accompagnata da una domanda di accertamento del negozio gratuito dissimulato.

b) Le forme dell’esecuzione e profili problematici in relazione all’istituto del Trust

Un ulteriore aspetto sul quale sembra opportuno soffermarsi è quello relativo al tipo di esecuzione che il creditore può avviare ai sensi dell’art. 2929-bis c.c..

Il secondo comma della norma in commento prevede testualmente che “quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario”.

La norma non specifica tuttavia in quali forme debba essere avviata l’azione esecutiva in caso di atti di costituzione di vincoli di indisponibilità, determinando alcuni dubbi interpretativi in relazione ai conferimenti di beni in untrust.

Secondo una interpretazione letterale della norma, infatti, lo specifico riferimento ai soli atti di alienazione sembrerebbe escludere che, per gli atti di costituzione di vincoli di indisponibilità (quali tipicamente i conferimenti di beni in un trust), l’esecuzione possa essere eseguita nelle forme dell’espropriazione presso il terzo proprietario.

Tale lettura, tuttavia, si scontrerebbe con l’orientamento giurisprudenziale ad oggi assolutamente prevalente per il quale i beni conferiti in un trust,una volta dichiarati inefficaci i relativi atti dispositivi, possono essere aggrediti dal creditore nelle forme dell’espropriazione presso il terzo proprietario (ovverosia il trustee)ex art. 602 c.p.c. (sul punto si vedano tra le altre le sentenze del Tribunale di Torino del 5 maggio 2009, Trib. Reggio Emilia, 14 luglio 2007 e 14 marzo 2011).

Nonostante dunque l’infelice precisazione contenuta nella norma in commento, riterrei preferibile una lettura non tassativa della stessa che permetta di ritenere che anche i beni oggetto di atti costitutivi di vincoli di indisponibilità, ove ricorrano il presupposti, possano essere oggetto di esecuzione nelle forme dell’espropriazione presso il terzo proprietario.

3) L’opposizione all’esecuzione in ambito trust

Infine, è interessante notare come il terzo comma della norma in commento conferisca il potere di proporre opposizione all’esecuzione anche ad “ogni altro interessato alla conservazione del vincolo”.

In ambito trust, infatti, la norma sembrerebbe lasciare aperti degli spiragli alla proposizione dell’opposizione non solo da parte del disponente nella sua qualità di debitore, e del trustee in quella di “proprietario”, ma anche da parte dei beneficiari del trust che sono indiscutibilmente soggetti interessati alla conservazione del vincolo, come peraltro riconosciuto anche in giurisprudenza nel momento in cui è stato riconosciuta l’ammissibilità del beneficiario a svolgere intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c. in un’azione di accertamento dell’invalidità di un trust e di sua inefficacia(Trib. Reggio Emilia 27 agosto 2011) in quanto appunto portatore di un interesse giuridico diretto alla conservazione degli effetti del trust.

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