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Il fornitore unico di liquidità può operare come internalizzatore sistematico

12 Gennaio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato l’ultimo aggiornamento del 16 dicembre 2022 alle Q&A ESMA sulle strutture di mercato disciplinate dal regime MiFID II e MiFIR, con cui ESMA fornisce chiarimenti circa la possibilità per un’impresa di investimento, che agisce come fornitore unico di liquidità in mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione, di operare come internalizzatore sistematico.

Secondo ESMA deve riconoscersi tale possibilità, purché le due attività siano completamente separate.

L’ESMA osserva che i casi in cui un’impresa di investimento agisce come unico fornitore di liquidità in un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione generano un conflitto di interessi, in quanto l’impresa di investimento ha un accesso privilegiato alle informazioni sul portafoglio ordini.

Per gestire al meglio il possibile conflitto di interessi, l’impresa di investimento dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per svolgere le due attività in modo separato.

A titolo di esempio, quindi, l’impresa deve:

  • disporre di team gestionali e operativi distinti e di una separazione fisica delle attività,
  • assicurare la segregazione dei sistemi di esecuzione e
  • disporre di misure di salvaguardia per garantire che non vi siano fughe di informazioni tra le due attività.
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