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Il fideiussore può opporre la concessione abusiva di credito

27 Ottobre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

La Terza Sezione civile Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21651 del 24 giugno 2026, in tema di responsabilità degli intermediari creditizi e fideiussioni, ha affermato l’opponibilità da parte del fideiussore delle eccezioni relative alla condotta della banca qualificabile come concessione (o mantenimento) abusiva del credito.

Si ricorda che la nostra Rivista approfondirà la questione nel corso del prossimo webinar del 18 novembre 2026 “Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore – Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito“.

Con tale pronuncia viene superato il principio che riservava la contestazione dell’abusiva erogazione del credito alla sola curatela fallimentare nell’ambito delle procedure concorsuali: la Cassazione ha rimarcato infatti la netta distinzione tra l’azione risarcitoria autonoma spettante al fallimento e l’eccezione difensiva azionabile dal garante.

Ai sensi dell’art. 1945 c.c., il fideiussore è legittimato a opporre al creditore tutte le eccezioni inerenti al rapporto garantito che spettano al debitore principale: in questo quadro, la disposizione dell’art. 1227, c. 1, c.c. sul concorso colposo del creditore assume una portata generale applicabile anche alla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..

Tale contestazione si configura quale mera difesa, rilevabile d’ufficio dal giudice laddove emerga dagli atti di causa, ed è idonea a determinare la riduzione o la totale esclusione della pretesa azionata dalla banca.

Onere della prova, riflessi nel giudizio civile e perimetro applicativo della pronuncia

Dall’analisi della pronuncia emerge che l’onere della prova grava integralmente sul fideiussore che eccepisca la concessione abusiva del credito; a tal fine, il garante è tenuto a un’incombenza probatoria stringente, dovendo allegare con precisione la condotta colposa o imprudente imputabile all’istituto di credito, lo stato di grave e irrecuperabile difficoltà economico-finanziaria dell’impresa finanziata al momento della delibera o del mantenimento dei fidi, nonché il nesso di causalità diretto tra il comportamento dell’intermediario e il progressivo aggravamento dell’esposizione debitoria complessiva.

D’altro canto, si sottolinea che, sempre sul versante dell’onere della prova, l’eventuale accertamento dell’illegittima o abusiva concessione del credito verificato in sede di ammissione allo stato passivo nell’ambito del fallimento o della liquidazione giudiziale del debitore principale, produce inevitabili e significativi riflessi nel giudizio civile promosso nei confronti del garante, alleggerendo l’onere della prova di quest’ultimo e condizionando la misura e l’esigibilità della pretesa azionata dall’istituto di credito.

La portata nomofilattica dell’ordinanza n. 21651/2026 della Cassazione prospetta inoltre un possibile ampliamento del perimetro operativo dei principi in essa affermati, estendendone l’impatto a differenti modelli di garanzia e a molteplici attori del mercato creditizio e finanziario.

L’operatività del principio del concorso colposo del creditore di cui all’art. 1227, comma 1, c.c. può infatti trovare applicazione nell’ambito della coobbligazione solidale ex art. 1292 c.c.

I coobbligati solidali per i debiti sociali, infatti, non diversamente dai garanti personali, risultano pienamente legittimati a far valere l’imprudenza o la negligenza dell’istituto erogante nella concessione o nel perpetuato mantenimento degli affidamenti a favore di un’impresa ormai decotta.

Attraverso l’eccezione di concorso di colpa, intesa quale mera difesa rilevabile d’ufficio, il coobbligato potrebbe contestare la causazione o l’aggravamento dell’esposizione debitoria complessiva, ottenendo un proporzionale ridimensionamento della pretesa azionata dalla banca o, nei casi di più grave inosservanza dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., la totale paralisi dell’azione di adempimento.

Il quadro ricostruttivo tracciato dalla Suprema Corte dispiega inoltre effetti rilevanti anche sulla dinamica dei contratti autonomi di garanzia.

Nei contratti di garanzia a prima richiesta, ancorché caratterizzati dall’inapplicabilità delle eccezioni di merito proprie della fideiussione ex art. 1945 c.c., ci si chiede se la condotta della banca idonea a integrare un’incontestabile concessione abusiva di credito sia idonea a consentire l’attivazione dell’exceptio doli generalis: se così fosse, infatti, il garante autonomo, di fronte all’esercizio fraudolento o manifestamente abusivo del diritto da parte dell’intermediario erogante, potrebbe opporre il comportamento colposo del creditore ex art. 1227, c. 1 c.c. per bloccare l’escussione immediata della garanzia.

L’exceptio doli generalis, come noto, è un rimedio di carattere generale, riconosciuto ed applicato dalla giurisprudenza in virtù dei principi di correttezza e di buona fede nell’esercizio del diritto, che impongono al titolare di un diritto di esercitarlo nel modo meno invasivo e lesivo della sfera giuridica altrui e comportano la condanna della condotta che, seppur formalmente lecita, implica la lesione ingiusta di un diritto della controparte.

Applicato al contratto autonomo di garanzia, consente al garante di rifiutare il pagamento qualora la richiesta di escussione da parte della banca sia palesemente arbitraria, pretestuosa o fraudolenta (ad esempio se il debito principale sia già stato integralmente estinto o sia frutto di condotte condotte in palese malafede).

Nelle pretese derivanti da concessione abusiva del credito, l’eccezione potrebbe dunque essere invocata dal garante per contrastare le richieste di pagamento avanzate dall’istituto di credito quando l’escussione della garanzia derivi da comportamenti lesivi dei doveri di prudente gestione e correttezza, come il mantenimento artificiale e incauto del credito a un’impresa decotta.

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