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Giurisprudenza

Il diritto di voto del custode nel pignoramento di partecipazioni di S.r.l.

9 Novembre 2015

Dott. Federico Piccione

Tribunale di Firenze, 02 settembre 2015; Tribunale di Firenze, 24 luglio 2015

Di cosa si parla in questo articolo

I casi.

L’ordinanza del 23.07.2015 del Tribunale di Firenze decide sul ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c., proposto dal debitore esecutato nell’ambito di un pignoramento della nuda proprietà di partecipazioni di S.r.l..

Questa la fattispecie: in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il creditore procedente avviava una procedura esecutiva avente ad oggetto la nuda proprietà delle partecipazioni detenute dal debitore all’interno di una pluralità di S.r.l.. L’esecutato (il quale, anteriormente alla notifica del pignoramento, aveva costituito sulle predette partecipazioni usufrutto in favore di un soggetto terzo) presentava ricorso in opposizione all’esecuzione, chiedendo, inter alia, la rettifica dei poteri conferiti al custode delle quote, con particolare riguardo al diritto di voto: nella prospettazione del ricorrente, infatti, tale diritto sarebbe dovuto spettare all’usufruttuario.

Avverso la suddetta ordinanza, che confermava la titolarità del diritto voto in capo al custode, il debitore proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., chiedendo la revoca e/o la rettifica (limitatamente al potere di voto) delle attribuzioni proprie del custode.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 02.09.2015, confermava il provvedimento del 23.07.2015, e stabiliva altresì la non reclamabilità dell’atto di nomina del custode e l’inscindibilità tra la nomina e l’esercizio del diritto di voto.

Le decisioni. Attribuzione del diritto di voto al custode nel caso di pignoramento della nuda proprietà di partecipazioni di S.r.l.. Non reclamabilità del provvedimento di nomina del custode. Inscindibilità tra la nomina del custode e l’esercizio del diritto di voto da parte del medesimo.

L’ordinanza del 23.07.2015, con riguardo all’attribuzione, nell’ambito del pignoramento della nuda proprietà di partecipazioni di S.r.l., del diritto di voto al custode, rileva come, nel silenzio dell’art. 2471 c.c., la norma di riferimento debba essere individuata nel successivo art. 2471 bis c.c..

Tale disposizione, nel disciplinare le ipotesi di pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione sociale, rimanda all’art. 2352 c.c.: per effetto di tale richiamo, nell’ipotesi di vincolo convenzionale, la legittimazione all’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi minori spetta, salvo pattuizione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, mentre, in caso di vincolo coattivo, tale legittimazione pertiene in via esclusiva al custode giudiziario.

Nonostante il combinato disposto delle due norme nulla espliciti quanto alla fattispecie del pignoramento, l’ordinanza de qua ritiene possibile superare tale lacuna normativa in via analogica: il generico riferimento dell’art. 2352 c.c. al “sequestro” tout court, infatti, rivelerebbe la volontà del legislatore di risolvere unitariamente gli aspetti riguardanti la legittimazione al voto, estendendo la disciplina del sequestro agli altri vincoli giudiziari sulle azioni.[1]

L’attribuzione del diritto di voto al custode, quindi, varrebbe non solo per il sequestro, ma anche per il pignoramento,[2] atteso che entrambe le figure assolvono ad una funzione conservativa del valore della res: tale funzione, nel caso in cui sia stato costituito un vincolo sulle partecipazioni sociali, viene svolta attraverso l’amministrazione delle quote stesse.[3] L’art. 2352 c.c., quindi, avrebbe inteso dettare una disciplina unitaria per tutti i vincoli giudiziari sulle partecipazioni azionarie, applicabile tanto ai vincoli di natura cautelare quanto a quelli di carattere esecutivo.

Tali considerazioni possono essere svolte anche laddove, come nel caso di specie, la titolarità della proprietà della quota sia separata dalla titolarità del relativo diritto di voto. L’attribuzione del potere di voto in capo al custode, infatti, risponde a finalità di carattere cautelativo per le ragioni del creditore pignorante. Nel caso in cui tale potere fosse conferito all’usufruttuario, il creditore correrebbe il rischio di vedere compromessa la propria esigenza di conservazione del valore economico della quota per tutto il periodo compreso tra la notifica del pignoramento e la vendita e/o l’assegnazione della quota stessa.  

L’analogia tra il pignoramento ed il sequestro è altresì suffragata, nella motivazione del Tribunale, dalla formulazione letterale dell’art. 65 c.p.c., disposizione che equipara i beni pignorati a quelli sequestrati quando ne dispone l’affidamento ad un custode terzo, il cui incarico si risolve nella conservazione e nell’amministrazione dei beni stessi, attività rispetto alle quali, nel caso di custodia di partecipazioni sociali, il diritto di voto costituisce il più efficace strumento di esercizio.

Posto, quindi, che, nel caso di pignoramento della nuda proprietà di partecipazioni di S.r.l., il diritto di voto spetta in via esclusiva al custode, l’ordinanza del 02.09.2015, nel decidere sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., afferma la non impugnabilità del provvedimento di nomina del custode, neppure limitatamente all’attribuzione del potere di voto al medesimo.

Ai sensi dell’art. 559, u.c., c.p.c.,[4] infatti, i provvedimenti di nomina e di sostituzione del custode sono pronunciati con ordinanza non impugnabile. Il dato legislativo, introdotto con il D.L. 35/2005, trova riscontro anche nelle precedenti elaborazioni giurisprudenziali: nel vigore della previgente disciplina, le Corti ritenevano che l’ordinanza di nomina del custode fosse un provvedimento meramente conservativo, a contenuto ordinatorio, e non decisorio, inidoneo, pertanto, ad incidere sulle vicende del processo esecutivo. Da tali caratteristiche la giurisprudenza di merito e di legittimità faceva discendere la non reclamabilità dell’ordinanza, neppure con ricorso per Cassazione ex art. 111, VII comma, Cost..[5]

Il Collegio, muovendo da tali premesse, si spinge oltre, affermando la non impugnabilità, in via autonoma, finanche della sola attribuzione del diritto di voto in favore del custode. Il potere di voto, infatti, può essere esercitato dal custode solo se, e nella misura in cui, quest’ultimo sia stato nominato tale con ordinanza emessa dal Giudice dell’Esecuzione: nelle argomentazioni del Collegio, contestare l’attribuzione del diritto di voto significa contestare il provvedimento stesso di nomina del custode. Dall’inscindibilità tra la nomina ed il potere di voto il Tribunale ricava che, se la nomina a custode resta ferma, perché non impugnabile, anche il conferimento del voto non potrà subire modificazioni o limitazioni di sorta. Senza il diritto di voto, o con un voto limitato, infatti, il custode non potrebbe garantire la tutela dell’integrità del valore economico delle partecipazioni sociali pignorate, atteso che il terzo votante potrebbe approvare (o impedire l’approvazione di) delibere assembleari atte ad incidere sul valore delle quote, con effetti pregiudizievoli per il creditore pignorante.



[1] In tal senso, BRIOLINI, ne Il nuovo diritto societario. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2006, I, 671 ss..

[2] In dottrina, DIMUNDO, Sub art. 2352 c.c., ne La riforma del diritto societario, a cura di LO CASCIO, Milano, 2003, 104.

[3] Così SANTOSUSSO, La riforma del diritto societario, Milano, 2003, 86. In giurisprudenza, App. Milano, 17.02.1995, in Vita notarile, 1996, 311 ss., secondo la quale, con riferimento ad un sequestro conservativo penale avente ad oggetto titoli azionari, “la mera appropriazione materiale del titolo cartaceo (…) può essere insufficiente al raggiungimento dello scopo, perché se tutti i poteri connessi alle azioni rimanessero nelle mani del loro proprietario, questi potrebbe operare uno svuotamento della società – costituente l’unico valore reale – di cui le azioni costituiscono soltanto titolo rappresentativo e quote di proprietà”.

[4] Disposizione dettata in tema di espropriazione immobiliare, ma pacificamente applicabile anche alle ipotesi di pignoramento di quote sociali, attesa la corrispondenza strutturale tra le due procedure esecutive. In dottrina, BUCCARELLA, Pegno, sequestro, espropriazione di partecipazioni nella S.r.l., Milano, 2012, 65; GASPERINI, Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali, Milano, 2007, 123; REVIGLIONO, Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata. Il regime legale, Milano, 1998, 321.

[5] Nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. I, 30.05.1995, n. 6064, in Giust. Civ. Mass., 1995, 1144; Cass. civ., Sez. III, 14.10.1992, n. 11201, in Giust. Civ. Mass., 1992, 10; Cass. civ., Sez. III, 28.08.1992, n. 9968, inGiust. Civ. Mass., 1992, 8-9. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Monza, 07.10.2002, in Giur. It., 2003, 1609, con nota di DONVITO, Contrasti giurisprudenziali sulla sostituzione del custode e sull’abitazione della casa pignorata.  

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