IVASS, con provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026, ha modificato e integrato i Regolamenti IVASS nn. 40/2018 e41/2018in materia di diritto all’oblio oncologico.
La L. 193/2024 ha infatti introdotto una specifica disciplina per l’esercizio del diritto all’oblio delle persone, già affette da patologie oncologiche, finalizzate alla prevenzione delle discriminazioni e alla tutela dei diritti di queste ultime: viene introdotto, in particolare, il divieto per le imprese di assicurazione e per i distributori di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione successivi alla sua entrata in vigore, quando sia trascorso un determinato periodo dal trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute della malattia.
Di tale diritto deve essere fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di tali contratti.
Inoltre, se precedentemente fornite tali informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, peraltro, non possono avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente (art. 2, comma 5 L. n. 193/2023), se sono nel frattempo maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio.
Il Provvedimento è emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 2, c. 7 della L. n. 193/2023, che demanda a IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il potere di stabilire le modalità di attuazione del diritto all’oblio oncologico, “eventualmente predisponendo formulari e modelli”.
Poiché l’informativa precontrattuale e in corso di contratto è disciplinata da IVASS con propri regolamenti attuativi degli artt. 120 e 185 del CAP (Regolamenti IVASS nn. 40 e 41 del 2 agosto 2018), si è dovuto intervenire sugli stessi, per adeguare gli obblighi informativi posti a capo dei distributori e delle imprese di assicurazione.
Il Provvedimento è così composto:
- l’art. 1 modifica e integra il Regolamento IVASS n. 40/2018:
- i commi 3 e 4 richiamano le modalità di esercizio del diritto all’oblio con riguardo a diversi profili, introducendo, rispettivamente, l’art. 56-bis e l’art. 56-ter
- i commi 5 e 6 dispongono modifiche all’art. 68-bis, integrandovi i riferimenti agli artt. 56-bis e 56-ter, ai fini dell’applicazione delle nuove previsioni regolamentari in materia di oblio oncologico alla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi da parte di agenti, broker e loro collaboratori
- il comma 7 dell’art. 1 dispone che il Modulo unico precontrattuale per i prodotti assicurativi, di cui all’Allegato 3 del Reg. n. 40/2018, sia modificato conformemente a quanto indicato nell’Allegato 1
- il comma 8 prevede che il Modulo unico precontrattuale per i prodotti d’investimento assicurativi, di cui all’Allegato 4 del Reg. n. 40/2018, sia integrato con l’informativa sul diritto all’oblio oncologico
- l’art. 2 modifica il Regolamento IVASS n. 41/2018, e, in particolare:
- il comma 3 introduce l’art. 9-bis che richiama le imprese all’osservanza di quanto previsto dalla Legge sull’oblio, e dispone l’inserimento nei Documenti informativi precontrattuali (DIP) aggiuntivi – con eccezione di quelli relativi alla responsabilità civile auto, per cui non appare significativa l’anamnesi delle patologie oncologiche – dell’informativa sull’oblio oncologico
- il comma 5 interviene sull’art. 11 a fini di raccordo tra la disciplina dell’oblio oncologico e quella civilistica in materia di dichiarazioni reticenti (lettera a), nonché per fornire indicazioni con riguardo alla richiesta di visite mediche di controllo e accertamenti sanitari
- il comma 6 modifica l’art.15 (DIP aggiuntivo Vita) e prevede che, in deroga ai limiti dimensionali già in vigore per la redazione dei DIP aggiuntivi, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore per consentire l’inserimento dell’informativa relativa al diritto all’oblio oncologico e all’Arbitro Assicurativo; modifiche analoghe sono previste per la redazione dei DIP aggiuntivi Multirischi, IBIP e Danni, dai commi 7, 8 e 10
- i commi da 11 a 14 modificano il contenuto degli Allegati del Reg. n. 41/2018, che recano rispettivamente i modelli dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni, per integrare l’informativa relativa al diritto all’oblio oncologico.


