Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 134 del 12 giugno 2025, il Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante disposizioni integrative e correttive in materia di enti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (anche noto come decreto correttivo bis).
Modifiche alle disposizioni in materia di adempimenti tributari
Tra le modifiche e integrazioni più rilevanti del decreto correttivo bis si segnalano:
- la proroga dell’uso dei vecchi coefficienti di redditività per i forfetari, prevedendo in particolare l’uso dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della L. 145/2018, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007 (in attesa dell’elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025)
- il rinvio al 30 aprile del termine per l’invio delle CU dei lavoratori autonomi, a partire dal 2026
- lo spostamento al 20 maggio della data di disponibilità della dichiarazione precompilata per le partite IVA
- la trasmissione annuale, e non più semestrale, delle spese sanitarie al Sistema TS, a partire dai dati 2025
- la semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari: l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile di cui all’art. 17 D.P.R. 633/1972, andrà versata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari
Decreto correttivo bis e modifiche al concordato preventivo biennale
Tra le modifiche e integrazioni più rilevanti del decreto correttivo bis in materia di giustizia tributaria si segnala:
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- l’abrogazione, dal 1° gennaio 2025, del Capo III del Titolo II del D. Lgs. 13/2024, che disciplinava l’adesione al concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (art. 7): tali contribuenti non potranno più accedere al concordato per il biennio 2025-2026, anche se in possesso dei requisiti previsti inizialmente
- a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, qualora la differenza tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente sia superiore a 85.000 euro, sulla parte eccedente si applicheranno le aliquote ordinarie del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES
- ulteriori cause di esclusione e cessazione per chi partecipa a studi associati o società tra professionisti che non aderiscono al concordato, a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026
- una norma di interpretazione autentica sulle cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale: ai fini dell’applicazione di tali cause (ex artt. 11, c. 1, lett. b-quater, e 21, c. 1, lett. b-ter), del D. Lgs. 13/2024, per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda
- la proroga del termine di adesione al concordato dal 31 luglio al 30 settembre
- l’introduzione di una soglia massima alla proposta di reddito nel concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti con elevata affidabilità fiscale, ovvero quelli che negli ISA ottengono un punteggio pari o superiore a 8: in particolare, il reddito proposto non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente di oltre:
- 10% con punteggio ISA 10
- 15% con punteggio ISA tra 9 e 9,99
- 25% con punteggio ISA è tra 8 e 8,99.
Le modifiche alle disposizioni in materia di contenzioso tributario del decreto correttivo bis
Il decreto, intervenendo principalmente sul Testo unico della giustizia tributaria (D. Lgs. 175/2024), introduce alcune misure per migliorare la digitalizzazione del processo tributario telematico, tra cui:
- l’obbligo per i difensori di attestare la conformità dei documenti al “documento analogico detenuto dal difensore” (non più all'”originale“), ex art. 72, c. 6 del testo unico
- l’estensione dell’uso della PEC per notifiche anche nel giudizio di ottemperanza (art. 70, c. 2 del testo unico)
- la possibilità di lettura immediata del dispositivo in udienza da parte del presidente della Corte di giustizia tributaria (art. 84, c. 1 del testo unico).
Modifiche alle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario
Le modifiche intervengono in particolare:
- sull’Allegato 1 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, graduando diversamente le sanzioni per violazioni in materia doganale e di accise
- sul D. Lgs. 472/1997, in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e disposizioni di coordinamento, estendendo il ravvedimento operoso anche in caso di annullamento parziale di atti
- sul testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali (di cui al D. Lgs. 173/2024)
- all’art. 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 131/1986), introducendo una sanzione pecuniaria minima per ciascuna ipotesi di violazione considerata dalla norma
- sul D. Lgs. 218/1997, adeguando il procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dall’art. 1, c. 1, del D. Lgs. 13/2024
- sul D.P.R. 600/1973, sul recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato, per cui gli atti di recupero di somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis di importo non determinabile nei provvedimenti di concessione, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione, e gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione