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Il Decreto correttivo bis in materia di giustizia tributaria in GU

13 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 134 del 12 giugno 2025, il Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante disposizioni integrative e correttive in materia di enti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (anche noto come decreto correttivo bis).

Modifiche alle disposizioni in materia di adempimenti tributari

Tra le modifiche e integrazioni più rilevanti del decreto correttivo bis si segnalano:

  • la proroga dell’uso dei vecchi coefficienti di redditività per i forfetari, prevedendo in particolare l’uso dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della L. 145/2018, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007 (in attesa dell’elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025)
  • il rinvio al 30 aprile del termine per l’invio delle CU dei lavoratori autonomi, a partire dal 2026
  • lo spostamento al 20 maggio della data di disponibilità della dichiarazione precompilata per le partite IVA
  • la trasmissione annuale, e non più semestrale, delle spese sanitarie al Sistema TS, a partire dai dati 2025
  • la semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari: l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile di cui all’art. 17 D.P.R. 633/1972, andrà versata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari

Decreto correttivo bis e modifiche al concordato preventivo biennale

Tra le modifiche e integrazioni più rilevanti del decreto correttivo bis in materia di giustizia tributaria si segnala:

    • l’abrogazione, dal 1° gennaio 2025, del Capo III del Titolo II del D. Lgs. 13/2024, che disciplinava l’adesione al concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (art. 7): tali contribuenti non potranno più accedere al concordato per il biennio 2025-2026, anche se in possesso dei requisiti previsti inizialmente
    • a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, qualora la differenza tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente sia superiore a 85.000 euro, sulla parte eccedente si applicheranno le aliquote ordinarie del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES
    • ulteriori cause di esclusione e cessazione per chi partecipa a studi associati o società tra professionisti che non aderiscono al concordato, a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026
    • una norma di interpretazione autentica sulle cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale: ai fini dell’applicazione di tali cause (ex artt. 11, c. 1, lett. b-quater, e 21, c. 1, lett. b-ter), del D. Lgs. 13/2024, per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda
    • la proroga del termine di adesione al concordato dal 31 luglio al 30 settembre
    • l’introduzione di una soglia massima alla proposta di reddito nel concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti con elevata affidabilità fiscale, ovvero quelli che negli ISA ottengono un punteggio pari o superiore a 8: in particolare, il reddito proposto non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente di oltre:
      • 10% con punteggio ISA 10
      • 15% con punteggio ISA tra 9 e 9,99
      • 25% con punteggio ISA è tra 8 e 8,99.

Le modifiche alle disposizioni in materia di contenzioso tributario del decreto correttivo bis

Il decreto, intervenendo principalmente sul Testo unico della giustizia tributaria (D. Lgs. 175/2024), introduce alcune misure per migliorare la digitalizzazione del processo tributario telematico, tra cui:

  • l’obbligo per i difensori di attestare la conformità dei documenti al “documento analogico detenuto dal difensore” (non più all'”originale“), ex art. 72, c. 6 del testo unico
  • l’estensione dell’uso della PEC per notifiche anche nel giudizio di ottemperanza (art. 70, c. 2 del testo unico)
  • la possibilità di lettura immediata del dispositivo in udienza da parte del presidente della Corte di giustizia tributaria (art. 84, c. 1 del testo unico).

Modifiche alle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario

Le modifiche intervengono in particolare:

  • sull’Allegato 1 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, graduando diversamente le sanzioni per violazioni in materia doganale e di accise
  • sul D. Lgs. 472/1997, in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e disposizioni di coordinamento, estendendo il ravvedimento operoso anche in caso di annullamento parziale di atti
  • sul testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali (di cui al D. Lgs. 173/2024)
  • all’art. 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 131/1986), introducendo una sanzione pecuniaria minima per ciascuna ipotesi di violazione considerata dalla norma
  • sul D. Lgs. 218/1997,  adeguando il procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dall’art. 1, c. 1, del D. Lgs. 13/2024
  • sul D.P.R. 600/1973, sul recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato, per cui gli atti di recupero di somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis di importo non determinabile nei provvedimenti di concessione, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione, e gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
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