E’ in esame al Senato il testo del disegno di legge n. 978, recante “Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l’effettiva realizzazione del credito“, volto ad introdurre significative modifiche al procedimento per decreto ingiuntivo di cui agli artt. 633 e ss. C.p.c., introducendo una nuova “intimazione di pagamento” del difensore.
Nella relazione accompagnatoria al disegno di legge, si legge che tali modifiche sono volte ad arginare il problema della scarsa funzionalità dell’attuale sistema di realizzazione del credito, peraltro non in linea con gli standard europei, che impongono il principio dell’effettività degli strumenti di tutela processuale.
Sistema che alimenta il clima di sfiducia negli operatori economici nazionali ed europei, con un impatto negativo sul nostro sistema economico-produttivo.
Il DDL intende quindi semplificare la gestione della procedura per decreto ingiuntivo, che – si legge nella relazione accompagnatoria – “costringe il creditore a rivolgersi al giudice civile per ottenere l’ingiunzione“, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 633 C.p.c., procede con l’emissione di un decreto ingiuntivo su una formula che, nella pratica, è già predisposta in calce al ricorso dal medesimo difensore: trattasi di mera verifica documentale e cartolare.
Il procedimento monitorio si caratterizza infatti per la mancanza del contraddittorio, che è posticipato alla eventuale successiva fase dell’opposizione.
Il DDL, pertanto, propone di superare il preventivo filtro del giudice civile, consentendo direttamente al difensore munito di procura di emettere un provvedimento di intimazione di tipo monitorio, che andrebbe quindi notificato alla controparte debitrice.
Trattandosi di un atto di parte, tale provvedimento non sarebbe caratterizzato dalla spendita di poteri pubblicistici, come la concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, prerogativa che resta riservata all’autorità giudiziaria.
Si tratterebbe di un procedimento da collocare nell’ambito dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR – alternative dispute resolution), che si affiancano al procedimento tradizionale disciplinato attualmente dal codice di procedura civile: sarà il difensore di parte che accerta gli elementi di cui all’art. 633 C.p.c., che il disegno di legge riproduce nel nuovo articolo 656-bis, eliminando, per alcune ipotesi, quella mera verifica che oggi è svolta dai giudici civili.
Al fine di autoresponsabilizzare il difensore che si avvale di questa procedura, il DDL propone di porre a carico del difensore che accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 656-bis C.p.c. precisi obblighi di verifica preventiva dei presupposti per l’emanazione di siffatto provvedimento.
Il travalicamento di tali limiti, ove caratterizzato da dolo o colpa grave, potrà essere suscettibile di illecito disciplinare dinanzi al competente ordine professionale, salva la responsabilità civile per i danni provocati.
Dopo la notifica del provvedimento monitorio a cura del difensore del creditore, il debitore manterrà inalterata la possibilità di procedere all’opposizione, ma, qualora l’opposizione non sia fondata su prove certe, e si riveli altresì infondata e temeraria, vi sarà l’obbligo da parte del giudice di condannare l’opponente per lite temeraria, come previsto dall’art. 96 C.p.c.
Più nel dettaglio, il nuovo art. 656-bis (“Intimazione di pagamento“) disciplinerebbe le modalità e le condizioni per l’emissione dell’atto di intimazione di pagamento da parte del difensore, per somme liquide di danaro:
- per crediti di valore non eccedente la competenza del giudice di pace, per i quali vi è prova scritta ai sensi dell’art. 634 C.p.c.
- relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai, con obbligo di allegazione di parcella e parere della competente associazione professionale (ai sensi dell’art. 636 C.p.c.), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie.
Nell’intimazione viene assegnato il termine di 40 giorni dalla notifica, per il pagamento delle somme, dovute ovvero per l’eventuale opposizione dell’intimato.
Sono inoltre esclusi dall’intimazione di pagamento del difensore i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da banche.
Nell’atto di intimazione devono essere altresì quantificati spese e onorari per la redazione dello stesso, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense vigenti.
Si introduce poi l’art. 656-ter C.p.c. (rubricato “Verifica dei presupposti”) con cui si stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all’avvocato che emette l’intimazione senza la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 656-bis C.p.c.: inoltre, tramite l’art. 2 del DDL, gli ordini e i collegi professionali dovranno adottare disposizioni deontologiche per sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza di tali requisiti.