E’ tornato all’esame del Senato il 26 giugno 2025, per l’approvazione, il disegno di legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (anche noto come DDL intelligenza artificiale), così come approvato e modificato dalla Camera nella seduta dello scorso 25 giugno.
Si ricorda che il DDL sull’intelligenza artificiale reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, con l’obbiettivo duplice di:
- promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità
- garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale.
Le disposizioni della legge, come ribadito nell’art. 1, vanno interpretate e applicate conformemente al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act): per la definizione di “sistema di intelligenza artificiale”, infatti, si richiama la definizione di cui all’art. 3, punto 1), dell’AI Act, così come per “modelli di intelligenza artificiale“, ove il richiamo è all’art. 3, punto 63) dell’AI Act.
Si chiarisce inoltre che la legge non intende produrre nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dall’AI Act per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.
Fra le modifiche approvate dalla Camera, ora all’esame del Senato, si segnalano:
- l’inserimento di un ulteriore capoverso al comma 4 dell’art. 3 (Principi generali), per cui “L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l’esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei princìpi di autonomia e sussidiarietà e non deve altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo“
- le integrazioni al comma 4 dell’art. 4 (Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali), per cui l’acceso all’AI da parte degli infra quattordicenni “nonché il conseguente trattamento dei dati personali, richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196“
- le integrazioni alla lett. a) del comma 1 dell’art. 5 (Principi in materia di sviluppo economico), per cui lo Stato e le altre Autorità pubbliche “a) promuovono lo sviluppo e l’utilizzo
dell’intelligenza artificiale come strumento per migliorare l’interazione uomo-macchina, anche mediante l’applicazione della robotica, nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all’avvio di nuove attività economiche e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea” - l’aggiunta di un capoverso al comma 1 dell’art. 16 (Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale), per cui “Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale senza obblighi ulteriori, negli ambiti soggetti al regolamento (UE) 2024/1689, rispetto a quanto già ivi stabilito“
- le modifiche all’art. 19, per cui viene disposta l’istituzione del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal MEF, dal MIMIT, dal MIUR, dal Ministro della salute, dal Ministro per la PA, dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale
- all’art. 20, fra le Autorità per l’intelligenza artificiale, vengono confermate le competenze, i compiti e i poteri non solo del Garante Privacy, ma altresì dell’AGCOM, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell’art. 15 D.L. 123/2023
- all’art. 28, infine, viene precisato che per le finalità di cui al presente articolo, possono essere conclusi accordi di collaborazione “con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi appartenenti all’Unione europea. Sulla base dell’interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, può altresì partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale“.