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Giurisprudenza

L’interesse ad agire del correntista al ricalcolo del saldo parziale

7 Maggio 2024

Veronica Zerba, dottoranda presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 13 marzo 2024 n. 6707, Pres. Scotti, Rel. Di Marzio

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 6707 del 13 marzo 2024 (Pres. Scotti, Rel. Di Marzio) ha stabilito che il correntista ha interesse ad agire, anche precedentemente alla chiusura del conto, per sentire pronunciata una sentenza di accertamento avente ad oggetto la non debenza delle somme pagate, e in generale l’accertamento del saldo residuo.

Nell’ambito di un contratto di conto corrente, il correntista proponeva domanda di ripetizione di indebito finalizzata alla restituzione di quanto prestato in virtù di interessi a tasso extra legale, della commissione di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale degli interessi e giorni di valuta.

L’accoglimento della domanda in primo grado era stato censurato in appello, dove la Corte, rilevato che il rapporto contrattuale tra le parti non si era concluso, emanava una sentenza di accertamento dell’invalidità delle clausole contestate e ricalcolava il saldo residuo. 

Il ricorso in Cassazione viene proposto dall’intermediario, sulla base della mancanza di interesse del correntista alla sentenza concretamente pronunciata dalla Corte territoriale, in effetti diversa dalla condanna alla restituzione di indebito originariamente oggetto dell’istanza.

La Corte conferma la sentenza di appello, ribadendo un orientamento costante (già espresso in Cass. 4214/2024; Cass. 30850/2023; Cass. 5904/2021; Cass. 21646/2018), per cui l’interesse ad agire del correntista per l’accertamento dell’invalidità delle clausole contrattuali e al ricalcolo del saldo parziale risiede nel fatto che la sentenza ha l’effetto di precludere pro futuro l’annotazione delle somme non dovute, e di consentire il ripristino dell’affidamento, o comunque, alla cessazione del rapporto, la riduzione del saldo esigibile dall’intermediario.

Tale risultato, sicuramente «utile [e] giuridicamente apprezzabile» non potrebbe essere ottenuto «senza la pronuncia del giudice».

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