Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 23 marzo 2026, la delibera del 03 marzo 2026 dell’AGCM di adeguamento dell’aliquota per il calcolo del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese per gli oneri di funzionamento dell’Autorità.
L’art. 10 L. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell’art. 5-bis del D.L. 1/2012 stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’AGCM si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a 100 volte la misura minima.
In base al comma 7-quater dell’art. 10 citato, a decorrere dall’anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità stessa con propria deliberazione; eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall’Autorità stessa con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.
Nel 2025 l’AGCM aveva già ridotto la percentuale del contributo per il 2025 allo 0,057% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell’art. 16, della L. 287/1990.
Per il 2026, l’Autorità ha ritenuto che, alla luce delle esigenze di funzionamento dell’Autorità previste per l’esercizio 2026 e del rispetto degli equilibri di bilancio assicurati per il triennio di programmazione, è possibile un’ulteriore riduzione dell’aliquota di contribuzione, per il 2026, fissandola nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.
Pertanto, ha deliberato di ridurre per l’anno 2026, ai sensi dell’art. 10, comma 7-quater, della L. 287/1990, con il voto contrario del Presidente, favorevole a una maggiore riduzione, l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, fissandola nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, pertanto, non superiore a 275.000,00 euro.

