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Il Consiglio UE sul divieto di immissione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato

31 Gennaio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio ha adottato il 26 gennaio la propria posizione sulla proposta di Regolamento della Commissione che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’UE.

Il mandato negoziale formalizza la posizione negoziale del Consiglio e conferisce alla presidenza del Consiglio un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo, che, a sua volta, aveva adottato la propria posizione l’8 novembre 2023.

La proposta della Commissione, in particolare, vieta che i prodotti ottenuti con il lavoro forzato (come definito nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla Convenzione OIL n. 29 sul lavoro forzato) siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione o esportati dall’Unione verso paesi terzi, creando una rete dell’Unione sui prodotti del lavoro forzato, che coordinerà le misure adottate dalle autorità competenti e dalla Commissione.

In sintesi:

  • Le autorità competenti dovrebbero valutare i rischi di lavoro forzato sulla base di una serie di fonti di informazione diverse, quali le comunicazioni della società civile, una banca dati delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato, nonché informazioni sull’eventuale adempimento degli obblighi in materia di dovere di diligenza per quanto riguarda il lavoro forzato da parte delle imprese interessate
  • In caso vi siano indicazioni ragionevoli del fatto che un prodotto sia stato ottenuto con il lavoro forzato, le autorità dovrebbero avviare un’indagine, che può comprendere richieste di informazioni da parte di imprese o lo svolgimento di controlli e ispezioni nell’UE o in paesi terzi
  • Qualora le autorità competenti constatino che è stato fatto ricorso al lavoro forzato, dovranno ordinare il ritiro del prodotto e vietarne l’immissione sul mercato e l’esportazione
  • Le imprese saranno tenute a smaltire i beni in questione e le autorità doganali vigileranno sull’esecuzione del divieto di esportazione o importazione di prodotti vietati alle frontiere dell’UE

Il mandato negoziale del Consiglio sostiene dunque l’obiettivo generale di lotta al lavoro forzato e introduce diversi miglioramenti al testo proposto:

  • formalizza la cooperazione amministrativa all’interno della rete dell’Unione sui prodotti del lavoro forzato, e ne garantisce la partecipazione attiva a tutte le fasi del processo che porta al divieto di un prodotto.
  • prevede la creazione di un portale unico sul lavoro forzato, che fornirebbe informazioni e strumenti facilmente accessibili e pertinenti, tra cui:
    • un punto unico per la presentazione delle informazioni
    • una banca dati e orientamenti,
    • un facile accesso alle informazioni sulle decisioni adottate.
  • prevede la necessaria collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione nell’applicazione del Regolamento
  • rafforza il ruolo della Commissione europea, che, sulla base di tutte le informazioni pertinenti, verificabili e affidabili, valuterà se i prodotti in questione rientrano nell’interesse dell’Unione, ovvero nei casi in cui:
    • l’entità e la gravità del presunto lavoro forzato siano significative
    • i rischi di presunto lavoro forzato si trovino al di fuori del territorio dell’Unione
    • i prodotti interessati abbiano un impatto significativo sul mercato interno (ovvero siano presenti in almeno tre Stati membri)

Se vi fosse un interesse dell’Unione, la Commissione si farà carico automaticamente della fase preliminare dell’indagine; in caso contrario, la fase preliminare sarà svolta da un’autorità nazionale competente.

  • semplifica il coordinamento nei casi di indagini transfrontaliere, con la designazione di un’autorità competente capofila (che avvierà la fase preliminare e garantirà la continuità delle indagini e la partecipazione di altre autorità) e con un maggiore coinvolgimento della rete dell’Unione sui prodotti del lavoro forzato
  • chiarisce la procedura per le ispezioni in loco: la Commissione, in tali casi, dovrà stabilire contatti con i paesi terzi (di propria iniziativa, nei casi di interesse dell’Unione o su richiesta di un’autorità competente) e chiedere ai governi dei paesi terzi di effettuare ispezioni sui presunti casi di lavoro forzato; se la richiesta della Commissione verrà respinta dal governo del paese terzo, ciò può costituire un caso di mancata collaborazione e la Commissione può adottare una decisione sulla base di altri elementi di prova pertinenti
  • incarica la Commissione di preparare la decisione finale di divieto di un determinato prodotto mediante un atto di esecuzione da adottare secondo la procedura d’esame, e ne trasmetterà una sintesi non riservata al portale unico sul lavoro forzato.

 

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