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Flash News

Il Codice degli incentivi in Gazzetta Ufficiale

11 Dicembre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 286 del 10 dicembre 2025, il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante il Codice degli incentivi, in attuazione della delega di cui all’art. 3, c. 1 e 2, lett. b), L. 160/2023. 

La L. 160/2023 conferiva infatti al Governo la delega per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure: il decreto, in attuazione delle delega, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce quindi i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

Sono soggette alla disciplina del presente codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all’art. 12 del decreto, ovvero:

  • contributo a fondo perduto
  • garanzie su operazioni finanziarie
  • finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili
  • interventi nel capitale di rischio
  • agevolazioni fiscali e contributive
  • altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.

Le disposizioni del codice non si applicano:

  • agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, come quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali resta ferma l’applicazione della disciplina di settore, salvo quanto previsto dai c. 2 e 3 dell’art. 19
  • agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore.
  • agli incentivi contributivi.

La disciplina del codice si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Le regioni a statuto ordinario si conformano alla medesima disciplina nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, fermo restando il rispetto delle competenze attribuite ai sensi dell’art. 117, c. 3 e 4, della Costituzione e fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell’art. 116, c. 3 Cost.

In caso di incentivi oggetto di cofinanziamento a valere su risorse europee, le disposizioni del presente codice si applicano compatibilmente con il rispetto della disciplina definita in sede europea e nazionale per l’utilizzo di tali risorse.

Qualora l’incentivo presenti le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE, viene espressamente fatto salvo il rispetto della pertinente normativa dell’Unione europea: in caso di regimi di aiuti di Stato o di aiuti di Stato individuali soggetti a notifica ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, o previsti nel rispetto di un regolamento di esenzione, l’incentivo viene concesso previa positiva decisione della Commissione UE sulla compatibilità con il mercato interno, ovvero previa comunicazione del regime di aiuti o dell’aiuto individuale alla Commissione europea.

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