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Approfondimenti

I crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese

2 Settembre 2020

Marco Piazza, SBNP Studio Legale Tributario Biscozzi Nobili Piazza

Di cosa si parla in questo articolo
PMI

Con l’emanazione del decreto Mef 10 agosto 2020, dopo l’autorizzazione della Commissione europea il cui parere è stato pubblicato il 31 luglio scorso[1], divengono operative le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni previste dall’articolo 26 del Dl. 34 del 2020.

Si tratta di tre forme di aiuto legate all’emergenza Covid di cui due hanno natura fiscale, consistendo in un credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro a società di medie dimensioni in emergenza COVID-19 (comma 4) e in un credito d’imposta a favore delle società stesse (comma 8),

Le condizioni a cui è subordinato il beneficio sono estremamente stringenti soprattutto con riferimento alla situazione in cui deve trovarsi la società beneficiaria del conferimento.

Inoltre, i due crediti d’imposta sono concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziate, ossia, complessivamente, 2 miliardi di euro.

Inoltre, si deve tener presente che in base all’articolo 26, comma 20 del Dl., i due benefici sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società abbia beneficiato in base al paragrafo 3.1 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” della Commissione europea[2], ma l’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l’ammontare di 800.000 euro[3], il che, come vedremo richiede un sistema di autocertificazioni a cui farà seguito il controllo dell’Agenzia delle Entrate (art. 9 del Dm.).

La società beneficiaria del conferimento in denaro

La società che riceve il conferimento deve essere una società di capitali, (comprese le società a responsabilità limitata semplificata, le cooperative e le società europee anche cooperative); ma sono esclusi gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie (comprese quindi le holding industriali) di cui all’articolo 162-bis del Testo unico e quelle che esercitano attività assicurative.

La società deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

  1. si tratti di una “piccola o media impresa, ossia presenti un ammontare di ricavi, come definiti dall’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico[4] relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, e fino a cinquanta milioni di euro[5]
  2. abbia subito, a causa dell’emergenza COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi di cui sopra, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%[6];
  3. abbia deliberato ed eseguito dopo il 19 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

In analogia con la prassi formatasi con riferimento all’articolo 18 del Dl. 23 del 2020[7], si dovrebbe ritenere che per le società il cui reddito d’impresa è determinato con le regole del reddito fondiario (su base catastale), possano utilizzare i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020.

In base al comma 6 dell’articolo 26 l’agevolazione spetta anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

Il credito d’imposta per il soggetto che effettua il conferimento in denaro

Ai soggetti che fra il 20 luglio e il 31 dicembre 2020 effettuano conferimenti in denaro, in una o più società con le caratteristiche descritte nel precedente paragrafo, spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento (art. 26, comma 4 del Dl. e art. 2, comma 1 del Dm.). L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000 (art. 26, comma 5). Il limite di 2 milioni si riferisce al conferente (che come si è detto può effettuare conferimenti in denaro a più di una società) e non alla società conferitaria.

Il decreto 10 agosto 2020 (art. 2, comma 6) precisa che l’agevolazione spetta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle società beneficiaria, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione,

Essendo pacifico che l’agevolazione non spetta per i conferimenti in natura, si dovrebbe ritenere che non spetti neppure nei casi di rinuncia a crediti commerciali o derivanti da precedenti finanziamenti, sia perché non esplicitamente citati dal decreto[8], sia perché la prassi dell’Agenzia delle entrate tende ad assimilarli ai conferimenti in natura[9].

Ulteriori condizioni non previste nell’articolo 26, Dl.

L’articolo 2, comma 3 del Dm pone l’ulteriore condizione che l’investimento non sia effettuato da imprese qualificabili, al 31 dicembre 2019, come «imprese in difficoltà» ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato[10], a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese. A microimprese e piccole imprese è riconosciuto il credito d’imposta se non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell’investimento agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell’investimento agevolato. Questa ulteriore condizione non è prevista dal Dl., ma trova fondamento nella citata autorizzazione della Commissione europea[11].

Un’altra condizione non prevista nell’articolo 26 del Dl, ma solo nel decreto ministeriale (v. art. 3, comma 1, lett. b) consiste nel fatto che nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, questa debba attestare di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest’ultima controllata. Si tratta di una condizione molto stringente, perché preclude la fruibilità del credito d’imposta nella patrimonializzazione infragruppo, ma trova risconto nell’autorizzazione della Commissione europea (par. 13 c).

Investimenti indiretti

In base al comma 6 dell’articolo 26 all’articolo 2, comma 1 l’investimento è agevolato anche quando avvenga attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società dotate dei requisiti sopra descritti. Sul paino pratico, la norma pare di difficile applicazione. Pare concedere il credito d’imposta a coloro che investano in fondi comuni d’investimento che abbiano fatto conferimenti in denaro, in misura superiore al 50% del capitale delle società target (ossia piccole o medie imprese nel 2019 che abbiano subito, nel periodo d’osservazione un decremento dei ricavi in misura non inferiore al 33% nel periodo d’osservazione, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente) in esecuzione di aumenti di capitale a pagamento deliberati dalle società stesse ed eseguiti dopo il 19 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 ed integralmente versati stesse. Il credito d’imposta dovrebbe essere proporzionato alla parte di patrimonio del fondo investito nelle società stesse e il limite di 2 milioni dovrebbe essere calcolato con riferimento agli investimenti nel fondo comune o diretti effettuati dal soggetto beneficiario, anche se, come vedremo, l’istanza all’Agenzia deve essere presentata dal fondo comune. La procedura, sotto questo aspetto dovrebbe essere meglio chiarita.

Procedura di riconoscimento del credito d’imposta in favore degli investitori

L’articolo 3 del Dm. dispone che gli investitori e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che intendono avvalersi del credito d’imposta presentano all’Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia. Nel caso di investimento indiretto, quindi, l’istanza viene presentata dall’organismo di investimento collettivo.

Nell’istanza dovrà essere indicato anche l’importo degli aiuti eventualmente non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione – ai sensi dell’art. 53 del Dl. 34 del 2020 – del credito d’imposta richiesto.

Prima della presentazione dell’istanza – e a pena di decadenza dell’agevolazione – il richiedente deve acquisire[12]:

  1. una copia della delibera di aumento del capitale sociale della società beneficiaria
  2. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 del “Quadro temporaneo” di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000[13], ciò in quanto, come ricordato in premessa, in base all’articolo 26, comma 20 del Dl., qualora il credito d’imposta spettante in relazione al conferimento effettuato dal richiedente determini il superamento dei limiti di cui al precedente periodo, la società conferitaria deve indicare anche l’importo massimo del credito d’imposta che l’investitore può richiedere.

Come si è detto, il credito d’imposta è riconosciuto dall’Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell’istanza, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse. Il metodo utilizzato, quindi, è quello del “click day”.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle entrate comunica al richiedente il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante.

A seguito della comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto, gli investitori devono consegnare alla società conferitaria una dichiarazione attestante la misura dell’incentivo ricevuto per consentire a quest’ultima la verifica del rispetto dei limiti di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo”, di cui si è detto.

Vincoli di detenzione dell’investimento

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Né la legge, né il decreto dettano un criterio per stabilire nel caso di partecipazioni acquisite a più riprese quali debbano essere considerate dismesse per prime. In analogia con il regime di cui all’articolo 87 de testo unico si dovrebbe ritenere che siano dismesse per prime le partecipazioni acquistate per ultime. Nel caso però in cui il conferimento avvenga nell’esercizio del diritto d’opzione (quindi senza un aumento della propria quota di partecipazione) le azioni rivenienti dall’aumento di capitale acquisterebbero l’anzianità di quelle azioni già possedute che hanno originato il diritto. Conseguentemente, in tal caso il rispetto del requisito del periodo di ininterrotto possesso va verificato con riferimento alla data di acquisto delle azioni che hanno attribuito il diritto di opzione[14].

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto,

unitamente agli interessi legali[15]. Come è stato osservato[16] il decreto si limita infine a confermare che costituisce causa di decadenza la distribuzione di riserve «di qualsiasi tipo» (quindi anche diverse da capitale e sovrapprezzo) effettuata entro il 31 dicembre 2023. In proposito, sarebbe stato opportuno chiarire se la decadenza riguarda l’intera agevolazione – a prescindere dall’ammontare oggetto di distribuzione – e il dies a quo da cui rilevano le distribuzioni (presumibilmente a partire dal 20 maggio 2020), così come avere conferma dell’irrilevanza della distribuzione dell’utile d’esercizio.

Il credito d’imposta per la società beneficiaria

Il credito d’imposta a favore della società beneficiaria del conferimento in denaro è regolato dall’articolo 26, comma 8 del Dl. 34 del 2020, ma solo se la beneficiaria, oltre a possedere i requisiti già visti in relazione al credito d’imposta per l’investitore, soddisfa le condizioni aggiuntive elencate nel successivo paragrafo.

Il credito d’imposta a favore della beneficiaria del conferimento è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale di cui sopra.

La società beneficiaria del conferimento, per fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 26, comma 8 del Dl, oltre a rispettare tutte le condizioni che la beneficiaria del conferimento deve possedere affinché l’investitore possa fruire del credito d’imposta di cui al comma 4 dell’articolo 26, Dl. deve (art. 26, comma 2 del Dl.):

  1. non essere rientrata, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa unionale sugli aiuti di Stato[17] [18].
  2. trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  3. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  4. non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  5.  non trovasi nelle condizioni ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159 del 2011 per chi abbia commesso particolari reati.

Inoltre, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7.

Utilizzazione dei crediti d’imposta

Il credito d’imposta riconosciuto all’investitore in base all’articolo 26, comma 4 del Dl. è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

Il credito d’imposta riconosciuto alla società beneficiaria del conferimento è utilizzabile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

Entrambi i crediti d’imposta sono utilizzabili anche in compensazione, nel modello F24, senza limiti d’importo.

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spesse generali in presenza di redditi esenti.

 


[1] State Aid SA.57289 (2020/N) – Italy COVID-19: Capital-strengthening measures for medium-sized companies – C(2020) 5443 final del 31 luglio 2020.

[2] Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successivi emendamenti.

[3] Ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

[4] Si tratta dei corrispettivi, determinati con le regole del “reddito d’impresa”,  delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e di quelli delle cessioni di materie  prime  e  sussidiarie,  di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali,  acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Sono esclusi, quindi i proventi finanziari e quelli derivanti dalla cessione di beni ammortizzabili o di beni patrimoniali.

[5] Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo.

[6] Anche ai fini di questa condizione, nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo.

[7] Circolare 9/E del 2020, par. 2.2.2.

[8] A differenza che, ad esempio, nel caso della disciplina Ace che equipara espressamente ai conferimenti in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. (art. 5, comma 2, lettera a), Dm. 3 agosto 2017).

[9] Risoluzione 58/E del 2001.

[10] Art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dell’art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell’art. 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/2014,

[11] V. C(2020) 5443 final, par. 10 (e).

[12] 3. La copia della delibera di aumento del capitale sociale e la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 devono essere conservate, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorità che effettuano le attività di controllo.

[13] Ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

[14] V. circolare 36/E del 2004, par. 2.3.1.

[15] V. anche articolo 8 del Dm.

[16] G. Albano, Bonus capitalizzazione, parola alle Entrate sulla conversione dei crediti, “Il Sole 24 Ore” del 12 agosto 2020.

[17] V. Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;

[18] Le aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data del 19 maggio 2020, possono accedere all’agevolazione.

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