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In GU le modalità di compensazione di crediti con somme dovute in base a istituti deflativi del contenzioso tributario

24 Gennaio 2014

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 recante modalità di compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

Il decreto è stato emanato ai sensi dell’art. 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di «Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario», inserito dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Tale norma prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, dell’articolo 5-bis, dell’articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell’articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine é necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore lo stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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