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IVA

Gruppo IVA e verifica del vincolo organizzativo: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

5 Novembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta a interpello n. 526 del 4 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’esclusione di alcune società dal perimetro soggettivo di un Gruppo IVA per difetto del vincolo organizzativo.

Sul punto si ricorda come, ai sensi dell’art. 70-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA) il Gruppo IVA è costituito a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all’art. 70-ter del medesimo decreto IVA.

La disposizione assegna una preminenza relativa al vincolo di carattere finanziario, stabilendo, al comma 4 del citato art. 70-ter, che dall’esistenza dello stesso si presume anche quella del vincolo economico e del vincolo organizzativo.

Inoltre, l’art. 70-ter, comma 3, del decreto IVA, considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Come precisato nella circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018, si ritiene che il coordinamento consista nella definizione della politica economica, delle strategie e delle linee essenziali delle attività svolte da autonomi soggetti passivi d’imposta, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di entità, formalmente distinte, tale da determinare la gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa.

Il vincolo organizzativo tra soggetti implica, pertanto, una limitazione della capacità decisionale di ciascuno di essi e la loro sottoposizione agli indirizzi ed al controllo di una struttura unica preposta alla determinazione degli obiettivi di gruppo.

La presunzione di cui all’art. 70 comma 4 può essere superata fornendo prova contraria, ai sensi del successivo comma 5, mediante presentazione di apposita istanza di interpello da parte del soggetto individuato quale rappresentante del Gruppo ai sensi dell’art. 70-septies del decreto IVA e dal membro o dai membri in relazione al quale o ai quali il Gruppo voglia dimostrare l’insussistenza del vincolo presunto.

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