Assegnato alla X Commissione (attività produttive) della Camera lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2024/825, che modifica le Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (green claims ingannevoli e greenwashing).
L’art. 1 dello schema di decreto, in particolare, modifica il Codice del Consumo:
- la lett. a) modifica l’art. 18, inserendo delle nuove definizioni, come specificate nell’art. 2, par. 1, della Direttiva 2005/29/CE, come modificata, e coordinate con la Direttiva (UE) 2019/771; in particolare, viene riprodotta nel Codice la nozione di “beni” già presente all’art. 128, c. 2, lett. e), per coerenza sistematica, e si introducono le definizioni di “asserzione ambientale”, “asserzione ambientale generica”, “marchio di sostenibilità”, “sistema di certificazione”, “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”, “durabilità”, “aggiornamento del software”, “materiali di consumo” e “funzionalità”, recependo pedissequamente il dettato unionale.
Per l’“aggiornamento del software” si preferisce rinviare direttamente agli artt. 130 e 135-undecies del Codice, quali norme di recepimento delle Direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 - la lett. b) incide sull’art. 21, aggiornando i criteri della valutazione caso per caso delle pratiche commerciali ingannevoli, riconoscendo rilievo espresso alle caratteristiche ambientali o sociali del prodotto e agli aspetti di circolarità (durabilità, riparabilità, riciclabilità); si introducono inoltre le nuove lett. b-ter e b-quater nel comma 2, ampliando l’elenco delle pratiche da valutare, con particolare attenzione alle asserzioni ambientali relative a prestazioni future che non siano sorrette da piani dettagliati, obiettivi misurabili, risorse dedicate e verifiche indipendenti, e alla pubblicizzazione come “vantaggi” per il consumatore di elementi in realtà irrilevanti
- la lettera c) inserisce il comma 5-ter nell’art. 22, in tema di omissioni ingannevoli, per cui, quando il “professionista” (modificando il termine “operatore economico”, di cui alla direttiva, in coerenza con l’impianto del Codice del consumo) offre servizi di raffronto tra prodotti sulle caratteristiche ambientali, sociali o di circolarità, diventano informazioni rilevanti: il metodo di confronto, i prodotti e fornitori inclusi e le misure per mantenere aggiornati i dati, alla luce del carattere potenzialmente ingannevole di tali comparazioni
- la lettera d) amplia in modo significativo la black list dell’art. 23, introducendo nuove pratiche sempre considerate ingannevoli, tra cui:
- uso di marchi di sostenibilità privi di sistemi di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche
- asserzioni ambientali generiche non dimostrabili
- green claim che riguardano solo un aspetto del prodotto ma sono presentati come riferiti all’intero bene o all’intera attività
- dichiarazioni sull’impatto climatico neutro fondate solo su compensazioni; presentazione come tratto distintivo di requisiti imposti per legge
- pratiche legate a aggiornamenti software che degradano il funzionamento dei beni o sono presentati come necessari pur migliorando solo alcune funzionalità
- condotte che incidono artificiosamente sulla durabilità, sulla riparabilità o sull’uso di materiali di consumo e pezzi di ricambio.
- la lettera e) modifica l’art. 45, inserendo nuove definizioni in recepimento dell’art. 2 Direttiva 2011/83/UE:
- la definizione di “produttore”, trascritta per esteso dal modello unionale
- di “garanzia commerciale di durabilità”, collegata agli artt. 135-quinquies e 135-ter
- di “durabilità”, riprodotta integralmente
- di “indice di riparabilità”, legato a requisiti armonizzati UE
- di “aggiornamento del software”, inteso come aggiornamento gratuito necessario a mantenere la conformità ai sensi degli artt. 130 e 135-undecies.
- le lettere f) e g) intervengono sugli artt. 48 e 49, rafforzando gli obblighi informativi precontrattuali per contratti diversi dai contratti a distanza, per contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali, per cui diventano centrali:
- il promemoria sulla garanzia legale di conformità (minimo due anni ex art. 133)
- la segnalazione della presenza di una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi
- le informazioni su servizi post-vendita, aggiornamenti software e indice di riparabilità, nonché, in mancanza di quest’ultimo, su disponibilità e costo stimato dei pezzi di ricambio, istruzioni di manutenzione e restrizioni alla riparazione.
- la lettera h) modifica l’art. 51, comma 2, imponendo che, nei contratti a distanza elettronici che comportano un pagamento, il professionista fornisca in modo chiaro e evidente, prima dell’ordine, anche le informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.
- la lettera i) introduce il nuovo art. 65-ter, dedicato ad “avviso armonizzato ed etichetta armonizzata”, che recepisce l’art. 22-bis Direttiva 2011/83/UE, disciplinando la rappresentazione grafica armonizzata della garanzia legale e delle garanzie commerciali di durabilità, a completamento del sistema informativo al consumatore.

