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Attualità

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani di risanamento attestati nella delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi e dell’insolvenza

7 Novembre 2017

Eleonora Pagani, Dottoressa di ricerca in Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari presso l’Università di Bologna; Avvocato presso Studio Legale Rossi, Professionisti Associati in Bologna

La legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi e dell’insolvenza (L. 19 ottobre 2017, n. 155), che trae le proprie origini dal disegno di legge elaborato dalla Commissione Rordorf [1], poi approvato dalla Camera in data 1° febbraio 2017 [2] e dal Senato in data 11 ottobre 2017 [3], è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017 ed entrerà in vigore il 14 novembre 2017 [4].

Detta delega, espressamente ispirata ai principi di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014 (2014/135/UE), che favorisce l’accesso precoce delle imprese a procedure di ristrutturazione al fine di evitare l’insolvenza, in conformità ad essa incentiva gli strumenti di risoluzione stragiudiziale della crisi preesistenti nel nostro ordinamento.

Trattasi, più specificamente, dei seguenti istituti:

  1. gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’art. 182-bis l. fall., strumenti che consentono all’imprenditore in stato di crisi di domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, accompagnato da una relazione redatta da un esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei, nel rispetto del termine di 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti a quella data; di 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione;
  2. gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari ex art. 182-septies l. fall., “subgenus degli accordi di ristrutturazione”[5], che integrano la disciplina dell’art. 182-bis l. fall., consentendo di estendere l’accordo alle banche e agli intermediari finanziari ad esso non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria;
  3. i piani attestati di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d) l fall., menzionati dalla legge fallimentare al solo fine di esentare da azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione dei medesimi, che consentono il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che un professionista indipendente designato dal debitore iscritto nel registro dei revisori legali attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
  4. le convenzioni di moratoria di cui all’art. 182-septies l. fall., accordi tra l’imprenditore e banche o intermediari finanziari diretti a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti.

Gli istituti richiamati, pur essendo stati introdotti, rispettivamente, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 [6], per quanto attiene agli accordi di ristrutturazione dei debiti e ai piani attestati di risanamento, e dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 [7] per ciò che concerne le convenzioni di moratoria e gli accordi con intermediari finanziari [8], dunque in epoca recente, necessitavano a mente del legislatore di una “rivitalizzazione” che ne consentisse “un proficuo utilizzo nella prassi” [9].

A tale scopo, l’art. 5 della legge 155/2017 ha stabilito principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell’esercizio della delega in materia entro i 12 mesi successivi all’entrata in vigore della legge [10].

Innanzitutto, sulla scorta dell’art. 182-septies l. fall., il legislatore ha previsto la possibilità di un accordo “a maggioranza” con i creditori di qualsiasi genere nelle ipotesi in cui sia almeno parzialmente proseguita l’attività d’impresa [11].

Si introduce, invero, la facoltà di estendere gli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti non liquidatori (specificazione di portata non chiara, che si colloca in un’ottica di favore per le misure che consentono una continuazione dell’attività d’impresa) [12] o delle convenzioni di moratoria che siano stati conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee [art. 5, comma 1, lett. a): “estendere la procedura di cui all’articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all’accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari  finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o piu’ categorie giuridicamente ed economicamente omogenee”].

Inoltre, nell’ottica di favorire la rapida soluzione stragiudiziale della crisi, si consente l’eliminazione o la riduzione della percentuale del 60% dei crediti aderenti per il debitore che paghi tempestivamente i creditori rimasti estranei – ossia che non proponga la moratoria del pagamento entro i 120 giorni dalla scadenza del credito o dall’omologazione se già scaduto – e che non faccia richiesta delle misure protettive previste dal comma sesto dell’art. 182-bis l. fall., quali, ad esempio, la sospensione delle azioni esecutive o cautelari [art. 5, comma 1, lett. b): “eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182-bis, ne’ richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo”].

Ancora, la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti viene assimilata a quella del concordato preventivo sia sotto il profilo delle misure protettive, così superando la complessità del meccanismo attualmente previsto dall’art. 182-bis, sia sotto quello dell’estensione degli effetti dell’accordo della società ai suoi soci illimitatamente responsabili [art. 5, comma 1, lett. c): “assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile” e lett. d): “estendere gli effetti dell’accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo”].

Quanto, invece, ai piani attestati di risanamento, la delega si limita ad integrare la scarsa disciplina di cui all’art 67, comma 3, lett. d) l. fall., stabilendo che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico, così da garantire l’opponibilità del medesimo ad un eventuale e successivo fallimento [13] [art. 5, comma 1, lett. e): “prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico”].

Infine, si prevede che le attestazioni prescritte dalla disciplina degli istituti richiamati debbano essere rinnovate ove gli accordi o i piani siano soggetti a rilevanti modifiche in seguito alla loro attestazione [art. 5, comma 1, lett. f): “imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell’accordo o del piano”].

Nel complesso, dai principi e criteri direttivi qui sinteticamente esposti, che sembrano seguire l’indirizzo tracciato dalla cd. mini-riforma del 2015, emergono una riduzione degli aspetti negoziali dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e una diminuzione della distanza tra detto strumento e il concordato preventivo.

Occorrerà, tuttavia, attendere l’emanazione dei decreti delegati di attuazione per comprendere l’effettiva portata della riforma su questi temi e la sua capacità di impattare positivamente sulla diffusione dei meccanismi di risoluzione stragiudiziale della crisi.

 


[1] Disponibile in http://www.dirittobancario.it/news/fallimento-e-procedure-concorsuali/la-proposta-definitiva-della-commissione-rordorf-la-riforma-delle-procedure-concorsuali.

[2] In seguito allo stralcio del disegno di legge A.C 3671. A tale proposito, vd. Panzani, Alcune considerazioni sul disegno di legge delega delle procedure concorsuali, www.dirittobancario.it.

[3] http://www.dirittobancario.it/news/fallimento-e-procedure-concorsuali/riforma-della-legge-fallimentare-approvata-dal-parlamento-la-delega-al-governo.

[4] http://www.dirittobancario.it/news/crisi-di-impresa/riforma-della-legge-fallimentare-gazzetta-ufficiale-la-legge-di-delega-al-governo.

[5] Trentini, Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, Ipsoa, Milano, 2016, p. 468.

[6] Convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.

[7] Convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e che è intervenuto sugli stessi accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo la fattispecie di cui all’art. 182-septies l. fall.

[8] G. Fichera, Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento nel progetto Rordorf, in Quotidiano Giuridico, 23/02/2016: «Com’è noto, solo con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento, hanno trovato una prima sede normativa, mediante l’innesto nella legge fallimentare, rispettivamente, del nuovo art. 182-bis e del novellato art. 67, comma 3, lett. d).Quanto agli accordi di ristrutturazione può decisamente parlarsi di un work in progress del legislatore riformista, considerato che l’art. 182-bis l. fall. è stato interessato da un primo intervento legislativo di revisione attraverso il D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (cd. decreto correttivo) e poi da una novella apportata dall’art. 48, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha inserito misure protettive del patrimonio del debitore anticipate. Ancora, con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il legislatore urgente -nel quadro di una complessiva rivisitazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione- ha apportato ulteriori rilevanti modifiche alla norma in commento, estendendo agli accordi l’ambito di applicazione della disciplina tributaria in tema di sopravvenienze attive e di deducibilità delle perdite.L’ennesimo intervento di restyling sugli accordi si è registrato con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, che ha inserito nella legge fallimentare, attraverso l’art. 182-septies, la “sottospecie” dell’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e la convenzione di moratoria».

[9] Relazione allo schema di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali.

[10] Art. 1, comma 1, legge 155/2017: “Il Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o piu’ decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonche’ per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie”. Sul punto, vd. Lamanna, La riforma concorsuale in progress: dalla legge delega alla sua (rapida) attuazione, in www.ilfallimentarista.it, 23.10.2017: “Varata finalmente dal Senato, l’11 ottobre 2017, ormai pochi mesi prima che finisca la legislatura in corso, la legge delega per la riforma della disciplina delle procedure concorsuali e della composizione delle crisi da sovraindebitamento (oltre che del sistema dei privilegi e delle garanzie), conformemente al disegno di legge n. 2681, si è appreso che il Ministro della Giustizia aveva già prima nominato in prevenzione, a tambur battente, con decreto del 5 ottobre 2017, la Commissione di esperti chiamati ad elaborare gli schemi dei decreti delegati di attuazione, chiedendo loro di provvedere a consegnarli in termini ultrarapidi – entro il 10 gennaio 2018! – benchè l’art. 1 della medesima legge di delegazione affidi al Governo il compito di adottare tali decreti nel ben più ragionevole termine di 12 mesi dalla sua entrata in vigore”.

[11] Vd. Zorzi, L’accordo di ristrutturazione con banche e intermediari finanziari (art. 182 septies legge fallim.): le categorie di creditori e l’efficacia nei confronti dei non aderenti, in Dir. fall., 2017, 2, p. 405 ss.

[12] Zorzi, L’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari: da eccezione a regola in un mercato in evoluzione, in Fall., 2017, 7, p. 761: “Non è chiaro se l’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo anche ai creditori non finanziari sia ristretto agli accordi basati su piani con continuità aziendale o, invece, si preveda un’estensione soggettiva generalizzata ma si restringa l’ambito oggettivo dell’art. 182 septies ai soli accordi non liquidatori”.

[13] Sui requisiti idonei a garantire validità ed opponibilità del piano, vd. già Ferro, Il piano attestato di risanamento, in Fall.,2005, 12, p. 1353 ss.

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