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Giudicato implicito: le conclusioni della Procura della Cassazione

31 Gennaio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha richiesto a quest’ultima di pronunciarsi con una serie di principi di diritto in merito alle recenti pronunce della Corte di Giustizia europea (causa C-600/19, cause riunite C-693/19, C-831/19, cause C-725/19 e C-869/19) sul superamento del giudicato implicito per le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

I principi di diritto della Procura della Cassazione sul giudicato implicito

In particolare, la Procura Generale chiede che la Cassazione enunci i seguenti principi di diritto in materia di giudicato implicito:

  • nel decreto ingiuntivo richiesto nei confronti del consumatore il giudice deve dichiarare di aver proceduto ad un esame d’ufficio delle clausole del titolo all’origine del procedimento e che detto esame, motivato almeno sommariamente, non ha rivelato la sussistenza di nessuna clausola abusiva e che, in assenza di opposizione entro il termine stabilito dalla legge, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo di siffatte clausole.
  • il giudice dell’esecuzione deve rilevare d’ufficio l’eventuale natura vessatoria della clausola inserita nel contratto tra professionista e consumatore, non essendogli tanto precluso dalla definitività del decreto ingiuntivo non opposto, fermo il limite preclusivo del già avvenuto trasferimento del bene;
  • il giudice dell’esecuzione deve indicare il rimedio a favore del debitore consumatore, da individuarsi in un’ordinaria azione di accertamento, un actio nullitatis che inizi dal primo grado e davanti al giudice ordinariamente competente per territorio, materia e valore, nel corso della quale la sospensione (esterna) del titolo giudiziale può conseguirsi in via cautelare con efficacia ex art. 623 cpc sul processo esecutivo;
  • il giudice dell’esecuzione potrà differire la vendita a data presumibilmente successiva alla decisione (adottata anche in via cautelare) del giudice del merito.

Impatto delle sentenze europee sul giudicato nazionale

Le pronunce in esame travolgono la forza del giudicato implicito nazionale a tutto vantaggio della parte più debole del rapporto, che nel caso di specie si identifica col consumatore, ma che in futuro potrebbe essere identificata da una pluralità di soggetti, tanti quanti sono gli statuti di protezione sanzionati dal legislatore europeo, presidiati dalle “nullità di protezione”.

In particolare, la Corte di Cassazione è stata investita in merito al rilievo del giudicato implicito, e di come esso possa limitare i poteri dei giudici nazionali sia dell’esecuzione sia d’appello in punto di valutazione dell’eventuale carattere abusivo di clausole contrattuali.

Il principio di effettività impone che un giudice con poteri sospensivi possa e debba esaminare il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto prima dell’esecuzione della decisione.

In sintesi il principio di effettività comporta che il consumatore possa eccepire ed il giudice debba rilevare d’ufficio, anche in sede esecutiva, l’abusività delle clausole, con la possibilità di sospendere il procedimento prima della sua esecuzione senza che l’istanza cautelare sia subordinata al versamento di una cauzione.

Rilievo che potrebbe naturalmente avvenire anche su sollecitazione, non formale del debitore, che potrebbe assumere le forme dell’istanza o del ricorso, ma non quella dell’opposizione, posto che per preservare la sottrazione al giudice dell’esecuzione di ogni ingerenza, anche quale giudice dell’opposizione ad esecuzione, sul titolo giudiziale, dovrebbe escludersi la proponibilità di un’opposizione ex art. 615 o, a maggior ragione, 617 cpc.

Il giudice dell’esecuzione potrebbe ed anzi dovrebbe quindi rilevare la questione, indicando, nel contempo, quale sia il rimedio a favore del debitore, da individuarsi in un’ordinaria azione di accertamento, una actio nullitatis che inizi dal primo grado e davanti al giudice ordinariamente competente per territorio, materia e valore nel cui ambito la sospensione (esterna) del titolo giudiziale può conseguirsi in via cautelare con efficacia ex art. 623 cpc sul processo esecutivo, superando il giudicato implicito.

Sulla sospensione del procedimento esecutivo in materia di giudicato implicito

Sulla possibilità di sospensione del procedimento esecutivo, osserva la Procura, il giudice dell’actio nullitatis potrebbe disporre la sospensione (esterna) dell’efficacia esecutiva del titolo giudiziale in via cautelare ex art. 700 c.p.c. (ipotesi pacificamente ammessa a partire da Cass., sez. I, 23 febbraio 2000, n. 2051 quale procedura cautelare volta ad interdire preventivamente l’attivazione della esecuzione), con valenza ex art. 623 c.p.c. e quindi con effetti sostanziali del tutto assimilabili alla sospensione dell’esecuzione già iniziata.

Del resto, continua la Procura, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, conformemente a quanto affermato dalla unanime dottrina, il principio di diritto secondo il quale, nel momento in cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo sospende la provvisoria esecuzione del decreto, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., si concretizza l’ipotesi della sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all’art. 623 c.p.c., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo pendente.

Ciò non determina la perdita di efficacia degli atti compiuti in precedenza, ma impedisce il compimento di ulteriori atti di esecuzione e, da un lato, impone al giudice dell’esecuzione di dare atto (con provvedimento meramente ricognitivo) della predetta sospensione, di ufficio o su istanza di parte ai sensi dell’art. 486 c.p.c., senza necessità di una opposizione all’esecuzione, mentre, dall’altro lato, consente alle parti (e le onera di tanto, al tempo stesso) di contestare la validità degli eventuali atti di cui all’art. 649 c.p.c., con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.

Ove la nullità sia rilevata nell’immediatezza del compimento di un atto esecutivo che potrebbe compromettere definitivamente il diritto di difesa del consumatore, sarà possibile attendere la decisione (adottata anche in via cautelare) del giudice del merito sul giudicato implicito, anche soltanto, ad esempio (e se ne ricorressero tutti i presupposti), con il semplice differimento della vendita a data presumibilmente successiva a tale decisione, non essendo evidentemente possibile una sospensione in senso tecnico della procedura esecutiva, ma ben potendo lo stesso giudice dell’esecuzione esercitare i suoi poteri diretti al sollecito e leale svolgimento del procedimento esecutivo, ai sensi dell’art. 484 c.p.c., onde garantire che la vendita avvenga in modo corretto, all’esito dei necessari accertamenti sul carattere abusivo di una o più clausole a danno del consumatore da parte degli organi giudiziari competenti.

In linea di massima deve comunque ritenersi che, ai fini della sospensione esecutiva del titolo esecutivo (ovvero del rinvio della vendita), occorrerà, tuttavia, che l’intero credito portato dal titolo esecutivo dipenda dalla clausola colpita dalla nullità perché, diversamente il titolo esecutivo sarà valido per la parte di credito che non dipende dalla clausola vessatoria (ad esempio se affetta da nullità è la clausola che determina gli interessi moratori o la penale in misura eccessiva ex art. 33 lett. f) cod. cons., resta fermo il titolo esecutivo per il debito residuo in linea capitale e gli interessi corrispettivi; se affetta da nullità è la clausola che consente al professionista di esercitare lo ius variandi del prezzo senza consentire il recesso del consumatore se il prezzo finale è eccessivamente elevato ex art. 33 lett. o) cod. cons., resta fermo il titolo esecutivo rispetto al prezzo impagato originariamente convenuto e non è dovuta soltanto la differenza).

L’adeguamento dell’ordinamento interno alle sentenze della Corte di giustizia europea

L’adeguamento dell’ordinamento interno allo speciale statuto protettivo del consumatore delineato dalle sentenze della CGUE sul superamento del giudicato implicito, sottolinea la Procura della Cassazione, non può quindi determinare una tutela incondizionata, senza se e senza ma, anche perchè non può non rilevarsi che, se è pur vero che la primazia dell’ordinamento unionale trae origine dall’osservanza di precisi obblighi costituzionali, la selezione delle situazioni da tutelarsi, effettuata dalla disciplina unionale inevitabilmente pone un problema di possibile deroga e/ o violazione del principio di uguaglianza sostanziale predicato dalla prima parte della Costituzione.

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