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Gestione crisi bancarie e sistemi a garanzia dei depositi: riforma UE

26 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto oggi un accordo per istituire un quadro riformato di gestione delle crisi bancarie e assicurazione dei depositi (CMDI) per le banche UE.

Si ricorda che un pilastro centrale del quadro CMDI è il Requisito Minimo di Fondi Propri e Passività Ammissibili (MREL), che garantisce che le banche dispongano di una capacità di assorbimento delle perdite sufficiente a supportare la risoluzione.

Tuttavia, nella pratica, molte banche di piccole e medie dimensioni faticano a raggiungere gli obiettivi MREL a causa della loro dipendenza dai depositi e del limitato accesso ai mercati dei capitali: questo “divario di finanziamento” ha indotto le autorità nazionali a privilegiare la liquidazione o gli aiuti di Stato rispetto alla risoluzione, compromettendo l’efficacia del quadro CMDI e creando potenziali rischi per la stabilità finanziaria.

Nell’aprile 2023, la Commissione europea ha proposto una revisione significativa del quadro CMDI dell’UE, proponendo di colmare queste carenze rendendo la risoluzione un’opzione più pratica e coerente, soprattutto per le banche più piccole; in sostanza, la revisione mirava a colmare il deficit di finanziamento offrendo alle banche di piccole e medie dimensioni l’accesso alle reti di sicurezza del settore, come ulteriore strumento di finanziamento della risoluzione e a ridurre la dipendenza dai bail-in dei depositanti non assicurati.

La revisione CMDI prevede in particolare modifiche:

In sintesi, l’accordo odierno raggiunto fra Parlamento e Consiglio UE faciliterà l’accesso delle banche in dissesto alle reti di sicurezza finanziate dal settore – ovvero i fondi di risoluzione nazionali e, nell’Unione bancaria, il Fondo di risoluzione unico (SRF) – per finanziare la loro risoluzione e l’eventuale uscita dal mercato.

Questo approccio è volto a utilizzare i fondi di garanzia dei depositi per integrare le riserve di assorbimento delle perdite (MREL) di una banca in dissesto, costituite da fondi propri e passività convertibili, che garantiscano che le perdite siano sostenute in primo luogo dagli azionisti e dai creditori della banca.

Di conseguenza, le banche con un MREL insufficiente al momento della risoluzione possono, come ultima risorsa, fare affidamento sui sistemi di garanzia dei depositi (DGS) o sui fondi di risoluzione (o SRF nell’Unione bancaria) per finanziare la propria risoluzione senza ricorrere al bail-in dei depositanti.

Per salvaguardare la stabilità finanziaria e mantenere la disciplina di mercato, i colegislatori hanno concordato che l’accesso a queste reti di sicurezza finanziate dal settore sarà soggetto a rigorose garanzie, garantendo che il MREL rimanga la principale linea di difesa.

Il nuovo quadro CMDI, sulla gestione delle crisi bancarie, in sintesi:

  • chiarisce come l’attuale valutazione dell’interesse pubblico debba essere condotta dalle autorità di risoluzione, e, in particolare, amplia i criteri che danno priorità alla risoluzione rispetto alla liquidazione, quando questa sia più idonea a garantire la stabilità finanziaria e la tutela dei depositanti: ciò aumenta la probabilità che una banca ottenga una valutazione di interesse pubblico positivo, ma garantisce che la liquidazione rimanga l’opzione predefinita per la gestione delle banche in dissesto nella maggior parte dei casi, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni.
  • prevede inoltre che, nella valutazione delle perturbazioni dell’economia reale, l’autorità di risoluzione debba concentrarsi sia sul livello nazionale che su quello regionale, riflettendo il potenziale impatto di alcune banche di piccole e medie dimensioni.
  • prevede un approccio armonizzato per l’esecuzione del cosiddetto “test del costo minimo” per determinare se una banca possa utilizzare le risorse del DGS anziché ricorrere ad altre misure come la liquidazione tramite una procedura di insolvenza; ciò garantisce che l’utilizzo dei fondi del DGS non possa superare l’importo dei depositi coperti detenuti dalla banca in questione.
  • mantiene l’attuale preferenza per il rimborso dei depositanti protetti dal DGS in prima istanza e una seconda fascia per i depositi di famiglie e PMI non coperti dal DGS. Questo ordine di preferenza migliorerà la tutela dei depositanti e contribuirà a mantenere la fiducia nel sistema bancario, garantendo al contempo la continuità operativa.
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