La Corte di Cassazione con la sentenza 2 febbraio 2026 n. 2181 (Pres. Scrima, Rel. Ambrosi) ha sancito la legittimità dell’installazione, su aree di pertinenza comune, della videosorveglianza a scopo di sicurezza se ad essere ripresa è solo una zona di proprietà dell’installatore, purché il trattamento dei dati rispetti i requisiti di liceità, proporzionalità e necessarietà delineati dal Garante della Privacy.
Nel caso di specie, il ricorrente era ricorso alla Cassazione adducendo la violazione e falsa applicazione del GDPR e del D. Lgs. 196/2003, impugnando, fra gli altri, il capo della sentenza che – presupponendo la mancata lesione del diritto alla riservatezza – aveva dichiarato non configurabile quale atto emulativo (ai danni della ricorrente) l’installazione, in un’area di pertinenza comune, di una videocamera che consentiva la ripresa a 360 gradi, asseritamente intrusiva della propria riservatezza.
Il ricorrente riteneva inoltre che nessun consenso fosse stato previamente richiesto dalla vicina di casa, prima dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza.
In punto di fatto tuttavia – incensurabile dalla Corte di Cassazione, e peraltro confermato pure dalla ricorrente in appello – la Corte d’appello aveva escluso che le videocamere installate dalla vicina inquadrassero zone diverse da quelle di sua proprietà; da qui l’insussistenza della necessità dell’acquisizione di un consenso conforme a GDPR.
Risulta essere determinate, dunque, l’area rispesa dalle videocamere, e non il luogo in cui queste sono apposte oppure la mera potenziale videoregistrazione di zone altrui.


