Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno pubblicato i primi “Quaderni del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica”, tra cui si segnala il quaderno n. 2, sul tema delle garanzie pubbliche, nell’ambito del quale viene analizzata non solo la loro funzione, diversa tipologia e impiego, ma altresì la problematica del loro indebito utilizzo da parte delle imprese.
Si ricorda che di tali tematiche se ne discuterà ampiamente nel corso del prossimo webinar dell’11 novembre 2025 “Finanziamenti con garanzia pubblica: problematiche attuali – Tra invalidità, risarcimento e danno erariale“.
La Corte ricorda preliminarmente che, fra le politiche di agevolazione ed incentivo alle imprese, l‘uso dello strumento della garanzia pubblica a sostegno di finanziamenti erogati per finalità predeterminate dal legislatore, rappresenta un meccanismo efficace per mitigare il rischio di credito in capo agli intermediari finanziari e, conseguentemente, per agevolare l’accesso alla provvista da parte delle imprese.
Durante l’emergenza pandemica, in particolare, le garanzie hanno svolto una funzione importante nel sostenere la crescita del credito per le imprese solide ma colpite da carenze di liquidità, facilitando l’accesso ai finanziamenti anche per nuovi clienti e contribuendo così alla tenuta complessiva del sistema finanziario.
L’efficacia di tale strumento è, tuttavia, subordinata all’adozione di rigorosi criteri di istruttoria e monitoraggio del merito creditizio; in assenza di tali presidi, gli operatori possono incorrere in rischi di credito sulla quota residuale non garantita.
La Corte dei Conti segnala il recente rafforzamento del monitoraggio, al fine del contenimento dei rischi per la finanza pubblica: in tale direzione è andata altresì la legge di bilancio 2025, riducendo il tetto massimo delle garanzie concedibili.
Ricorda inoltre che anche il sistema creditizio deve rispettare le disposizioni di vigilanza prudenziale, sia nella fase di erogazione sia nella successiva gestione dei finanziamenti, inclusi quelli assistiti da garanzia pubblica: “comportamenti imprudenti o carenze nei controlli possono ridurre l’efficacia dello strumento di garanzia statale o indirizzare risorse pubbliche verso iniziative prive di adeguato merito creditizio, esponendo così le banche a potenziali rischi di credito, contenziosi legali e danni reputazionali“.
La Corte sottolinea che la crescente complessità del sistema delle garanzie evidenzia la necessità di una disciplina normativa unitaria, che si manifesta:
- sia con riferimento alla strutturazione delle operazioni di garanzia, la cui tipologia deve essere preventivamente qualificata al fine di valutarne l’impatto sui saldi di finanza pubblica
- sia in relazione alla loro corretta rappresentazione contabile e finanziaria nel bilancio dello Stato.
L’attività di razionalizzazione del sistema dovrebbe basarsi sull’adozione di schemi di garanzia standardizzati e omogenei, che consentano:
- un confronto sistematico e trasparente dei profili gestionali
- l’applicazione condivisa di criteri prudenziali uniformi nella gestione del rischio
- l’implementazione di un sistema informativo coordinato tra tutti i soggetti pubblici coinvolti
- un uso più efficiente delle risorse pubbliche, tramite l’applicazione di modelli di valutazione finalizzati a verificare l’adeguatezza delle risorse stanziate rispetto ai rischi assunti dallo Stato
- l’individuazione di eventuali eccedenze di risorse rispetto al profilo di rischio effettivo o assumibile.
Un profilo analizzato nel quaderno, inoltre, concerne l’utilizzo indebito, da parte delle imprese, del sistema delle garanzie pubbliche, per ottenere finanziamenti agevolati, con possibile incidenza negativa sulla restituzione del finanziamento e, quindi, sull’operatività della garanzia stessa.
Nell’ambito della rilevazione delle segnalazioni delle operazioni sospette (SOS) da parte dell’UIF, si è osservato come nell’ambito delle segnalazioni riguardanti misure pubbliche di agevolazione ricorrano spesso “fattispecie relative a finanziamenti assistiti da garanzia pubblica concessi a beneficiari con profilo caratterizzato da diverse criticità, spesso riscontrabili già in sede di istruttoria”.
In alcuni casi, le criticità attengono ai criteri di ammissibilità ai finanziamenti e alla documentazione prodotta a supporto della richiesta, nonché al merito creditizio; in altri, sottolinea UIF, l’uso di garanzie pubbliche quale strumento di mitigazione del rischio ha finito per interessare la quasi totalità delle posizioni in portafoglio del finanziatore, diventando parte integrante del suo modello di business, con l’adozione concreta di politiche volte al trasferimento del rischio di credito allo Stato in assenza di adeguati presìdi.
Nell’ambito della tutela delle risorse finanziarie pubbliche, erogate quali incentivi alle imprese, nel 2024 la Guardia di finanza ha effettuato numerosi interventi contestando finanziamenti assistiti da garanzia statale non spettante per un ammontare di 98,6 milioni: l’inadempimento agli obblighi previsti in relazione al finanziamento assistito da garanzia pubblica è idoneo a configurare un danno alla finanza pubblica (c.d. danno erariale).
La Corte ricorda l’indirizzo sull’inquadramento pubblicistico dei finanziamenti conseguiti attraverso il sistema creditizio assistiti da garanzie pubbliche, sottolineando il vincolo teleologico gravante sugli stessi, in quanto strumenti di realizzazione del programma statale di aiuto al sistema produttivo: conseguentemente, la richiesta e l’ottenimento del finanziamento pubblico garantito dallo Stato creano un rapporto di servizio tra beneficiario e pubblica amministrazione, incardinando la giurisdizione della Corte dei Conti.
In considerazione della complessità dell’operazione di finanziamento assistita da garanzia in caso di violazioni del paradigma normativo che regolamenta il singolo finanziamento assistito da garanzia, l’illecito erariale si concretizza nel momento in cui si verifica il danno; la Corte ricorda tuttavia che sul punto la propria giurisprudenza non è univoca, ritenendo che il danno coincida:
- con la semplice escussione della garanzia (Puglia 184/24 e Veneto 6/24)
- con la richiesta di escussione della garanzia (Marche 98/2025)
- con l’indebito ottenimento/distrazione dei fondi concessi dalla banca (Veneto 13/2024, Liguria 67/2023 e Toscana 23/2024).