Il MIMIT, con circolare n. 2908 del 24 novembre 2025, ha fornito chiarimenti relativamente alla gestione del fondo rischi, in caso di operazioni di fusione poste in essere da confidi assegnatari del contributo, ai sensi del decreto interministeriale del 03 gennaio 2017.
L’art. 1, c. 54, della L. 147/2013 stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, definisce, con proprio decreto, misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), destinando a tali interventi l’importo di euro 225 milioni, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le PMI.
Tale decreto intemrinisteriale, del 03 gennaio 2017, disciplina quindi l’assegnazione in gestione ai Confidi, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 3, c. 1, dello stesso decreto, di contributi per la costituzione di fondi rischi, da utilizzare per la concessione di garanzie agevolate alle PMI.
L’art. 12, c. 1, del decreto inoltre, disciplina la fattispecie in cui un Confidi presso il quale è istituito un fondo rischi effettui di operazioni di fusione con altro Confidi, stabilendo, in tale caso, che il predetto fondo rischi è trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie, in capo al confidi nascente dalla fusione, a condizione che quest’ultimo presenti i requisiti previsti per l’inquadramento in almeno una delle fattispecie di cui all’art. 3, c. 1, dello stesso decreto, per l’accesso al contributo.
In particolare il decreto MIMIT pubblicato:
- si prevede una specifica disciplina per le ipotesi in cui, a seguito di operazioni di fusione, un confidi risulti assegnatario di più contributi, chiarendo le conseguenti modalità di gestione e monitoraggio del fondo rischi
- si disciplinano i casi in cui un confidi vigilato subentri nella gestione di un contributo originariamente assegnato ad un confidi minore, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. c) del decreto interministeriale del 3 gennaio 2017.
