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Fusione per incorporazione: l’AE sulla cessione dei crediti d’imposta

24 Giugno 2025

Dott. Bruno Chiaravalle, praticante avvocato del Foro di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta n. 134 del 2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al corretto iter da seguire, in caso di fusione per incorporazione, ai fini della successiva cessione e dell’utilizzo dei crediti d’imposta, nella specie edilizi, maturati a fronte dello sconto in fattura, di cui all’art. 121, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2020 (in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico previsti dall’art. 119 dello stesso decreto). 

Nel caso di specie, la società ALFA ha incorporato OMEGA, attiva nel settore dell’efficienza energetica e parte di un Accordo Quadro con la società BETA, relativo alla cessione delle quote annuali – relative agli anni 2025, 2026 e 2027 – dei crediti d’imposta maturati da OMEGA. 

L’Agenzia ha chiarito che, pur determinando la fusione una successione a titolo universale nei rapporti giuridici dell’incorporata, il trasferimento formale dei crediti d’imposta non avviene automaticamente ai fini della cessione.

È pertanto necessario che l’incorporante ottenga la trasposizione dei crediti nel proprio cassetto fiscale, rivolgendosi al Settore Gestione tributi della Direzione Centrale Servizi Fiscali dell’Agenzia delle Entrate. Solo dopo tale passaggio sarà possibile procedere alla cessione dei crediti a favore della controparte.

Diversamente, nel solo caso in cui l’incorporante intendesse compensare propri debiti fiscali mediante l’utilizzo diretto dei crediti presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata, non sarebbe necessaria alcuna comunicazione, poiché la fusione non configura un’ulteriore cessione. 

In seguito alla cessione del credito, la società cessionaria potrà utilizzare in compensazione gli stessi crediti, compilando il Modello F24 nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa Superbonus 110%, cioè il 31 dicembre dell’anno di riferimento dei crediti stessi, facendo riferimento ai codici tributo identificativi indicati dalle Risoluzioni del 14 marzo 2022, n. 12/E, 7 dicembre 2022, n. 71/E, 2 maggio 2023, n. 19/E ed alle indicazioni presenti al paragrafo 6.4. del Provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022.

Non sarà invece necessario, come prospettato dalle istanti stesse, indicare nel campo ”CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale della società incorporata, unitamente al codice ”62”, poiché non è la cessionaria ad essere succeduta all’incorporata.

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