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Giurisprudenza

Fusione di società e trasferimento degli obblighi risarcitori ex art. 2501 c.c. in capo al nuovo soggetto risultante dalla fusione

27 Settembre 2016

Nicolò Piccaluga, trainee lawyer presso Giovanardi e Associati Studio Legale

Cassazione Civile, Sez. III, 11 novembre 2015, n. 22998

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui la fusione o l’incorporazione di una società realizzano una successione universale analoga a quella “mortis causa”. Il soggetto risultante dalla fusione (o incorporante) rappresenta pertanto il nuovo centro di imputazione o legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, divenendo così l’unico e diretto obbligato per le obbligazioni dei soggetti definitivamente estinti in ragione della fusione o della incorporazione, tra le quali devono ricomprendersi anche i debiti derivanti da responsabilità ex articolo 2501 cod. civ. originati, come nel caso di specie, da danni causati da un incendio delle parti comuni di un immobile di proprietà della società incorporata.

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