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Giurisprudenza

Furto di bancomat, colpa del cliente e responsabilità della banca

3 Novembre 2025

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

ABF Milano, 28 maggio 2025, n. 5189 – Pres. A. Tina, Rel. L. Modica

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 5189 del 28 maggio 2025 (Pres. A. Tina, Rel. L. Modica), si è pronunciato sulla responsabilità della banca in caso di operazioni di pagamento eseguite dopo il furto del bancomat, ovvero sul tema del rimborso delle operazioni di pagamento effettuate con una carta di pagamento rubata e successivamente disconosciute dal relativo titolare.

In particolare, nel caso di specie, il ricorrente lamentava il furto del proprio bancomat, disconosceva dieci operazioni di pagamento che erano state effettuate con il medesimo a breve distanza l’una dall’altra dopo il furto e ne chiedeva il rimborso all’intermediario.

Tuttavia, l’intermediario aveva dato prova in giudizio che tutte le operazioni di pagamento disconosciute erano state correttamente autorizzate ai fini della strong customer authentication di cui all’art. 10-bis del D. Lgs. n. 11/2010, con lettura del chip della carta e digitazione del PIN.

Secondo il Collegio, considerato anche il breve lasso di tempo tra il furto del bancomat ed i pagamenti (una ventina di minuti), ciò farebbe presumere la colpa grave del cliente che avrebbe agevolato i pagamenti contestati conservando il PIN assieme alla carta.

Ad ogni modo, precisa l’Arbitro, la colpevolezza del cliente «non esclude che l’intermediario, pur avendo fornito prova della corretta autenticazione delle operazioni, possa ritenersi responsabile».

Al riguardo rileva, secondo il Collegio, la mancata attivazione di un sistema di SMS-alert, il quale avrebbe potuto evitare il compimento, se non delle prime, delle operazioni collocatesi a distanza dalla prima di circa mezz’ora.

Inoltre, risultavano integrati alcuni indici di frode di cui al D.M. 112/2007, in particolare: «sette o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta, effettuate nelle 24 ore» (art. 8, lett. b, pt. 1), «tre o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta, effettuate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita” (art. 8, lett. a, pt. 2).

Per tali ragioni, il Collegio ha ritenuto l’intermediario responsabile con riguardo alla settima, ottava, nona e decima delle operazioni compiute, condannandolo a rimborsarne l’importo al cliente.

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