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Front-loading: la soluzione dell’ESMA per l’applicazione degli obblighi di clearing dei derivati previsti dall’EMIR

8 Maggio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

In data odierna l’ESMA ha pubblicato una lettera inviata al Commissario Europeo Barnier (responsabile per il Mercato Interno e Servizi) in cui l’agenzia ha preso posizione sulla tematica del c.d. front-loading, e cioè della decorrenza e dell’esatta estensione dell’obbligo a carico degli operatori in derivati di assoggettare a compensazione presso una CCP le operazioni in derivati, una volta che detto obbligo entrerà definitivamente in vigore.

In particolare, il problema del front-loading consiste nel verificare se effettivamente tutte le operazioni in derivati concluse a partire dalla data in cui una CCP (autorizzata dall’ESMA) abbia fatto espressa richiesta di poter avviare la fase di clearing di alcune categorie di derivati (circostanza che si è verificata il 18 marzo 2014) dovranno essere immediatamente fatte oggetto di clearing nel momento in cui l’obbligo entrerà in vigore.

Come chiarito anche nella lettera dell’ESMA, la tematica del front-loading rischia di creare notevoli incertezze tra gli operatori, dal momento che sussistono quantomeno due periodi di tempo diversi da prendere in considerazione quando si esamina l’ampiezza temporale da ricollegarsi agli obblighi di front-loading dei derivati, e cioè:

(a) una prima fase che dovrebbe abbracciare il periodo di tempo consistente tra il momento in cui una CCP (autorizzata come tale) ha chiesto l’autorizzazione ad iniziare il clearing di alcune categorie di derivati (18 marzo 2014), fino al momento in cui saranno pubblicate definitamente le apposite bozze di Regulatory Technical Standards (RTS) da predisporsi dall’ESMA per regolamentare nel dettaglio l’adempimento agli obblighi di clearing (circostanza che può cadere fino a 6 mesi dopo il 18 marzo 2014);

(b) una seconda fase che andrebbe invece dalla scadenza della fase (a), fino al momento in cui entrerà definitivamente in vigore l’obbligo di clearing, anche ai sensi di quanto previsto dagli RTS predisposti dall’ESMA (come sopra precisato).

A tale riguardo, l’ESMA ritiene che sarebbe opportuno evitare che gli obblighi di front-loading retroagissero fino a ricomprendere anche la fase (a), dal momento che nel corso di detta fase (nella quale attualmente ci troviamo) gli operatori del mercato non hanno a disposizioni tutti gli strumenti e/o le informazioni minime per sapere se un derivato che stanno concludendo sarà soggetto o meno agli obblighi di clearing a partire da una certa data futura, in quanto tali informazioni si potranno avere solo nel momento in cui le RTS saranno pubblicate. Su tale aspetto, l’ESMA ha chiarito che rendere applicabile il front-loading anche alle operazioni in derivati stipulate nel periodo (a) significherebbe introdurre nuovi rischi ed incertezze nel mercato finanziario, che sarebbe invece più opportuno evitare.

La lettera in questione è inviata dall’ESMA in copia anche al Parlamento e al Consiglio Europeo, dal momento che gli stessi avranno il potere di sollevare obiezioni alla bozza di RTS sul tema della modulazione degli obblighi di clearing, per come previsti dall’EMIR. A tale riguardo, la stessa ESMA si augura un pronto riscontro dalle autorità sollecitate, proprio per cercare di evitare il permanere dell’attuale stato di incertezza.

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