Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con le decisioni n. 2419 del 5 marzo 2025 (Pres. A. Tina, Rel. C. Baldinelli) e n. 2587 del 112 marzo 2025 (Pres. A. Tina, Rel. G. Corno) si è pronunciato sui profili di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento in due casi di frode subita dal cliente.
In particolare, nel primo caso di frode nei servizi di pagamento, il cliente aveva trasferito i propri fondi ad una piattaforma online presso la quale aveva trovato un lavoro, rivelatosi poi una truffa.
Quindi, contestava all’intermediario di non aver vigilato sui pagamenti effettuati e di non aver posto in essere adeguate misure per prevenirne l’esecuzione.
Nel secondo caso, il cliente aveva seguito le istruzioni contenute in un link fraudolento trasmessogli via SMS e, successivamente, quelle ricevute telefonicamente da parte di un soggetto che si presentava come dipendente dell’intermediario e che lo invitava a trasferire i propri fondi su un altro conto per metterli in sicurezza.
Solo dopo aver trasferito il denaro, il cliente veniva contattato dal vero intermediario e reso edotto della truffa; pur essendo stato rimborsato di metà di quanto versato, il cliente, comunque, conveniva in giudizio l’intermediario anche per la restante metà.
L’Arbitro ha rigettato entrambi i ricorsi, ribadendo il proprio orientamento per cui, «quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore (con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione), l’operazione stessa deve considerarsi autorizzata; pertanto, non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/EU (“PSD2”) e al D.lgs. n. 11/2010, l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico».