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Giurisprudenza

Forma convenzionale dei contratti di investimento ex art. 1352 c.c.

4 Aprile 2018

Maria Claudia Dolmetta

Cassazione Civile, Sez. I, 12 marzo 2018, n. 5890 – Pres. Dogliotti, Rel. Valitutti

Di cosa si parla in questo articolo

La sentenza n. 5890 del 2018 pronunciata dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione affronta varie problematiche; quella che qui interessa ha ad oggetto il tema della forma convenzionale ex art. 1352 c.c. pattuita dalle parti in merito ai singoli ordini di investimento impartiti a valle di un contratto quadro.

Se è pur vero che l’art. 23 TUF impone la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, solo per il contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento, le parti, d’accordo tra loro, possono disporre che i singoli ordini di investimento o di disinvestimento debbano essere impartiti dal cliente all’intermediario assumendo una specifica forma ai sensi dell’art. 1352 c.c.; la conseguenza del mancato rispetto di tale forma determina la nullità dell’ordine, in quanto, in assenza di diversa pattuizione, la forma si presume richiesta per la validità dello stesso.

La forma che le parti possono richiedere per i singoli ordini non deve necessariamente essere quella scritta; quest’ultima è richiesta espressamente dal legislatore solo per l’accordo. Non certo per i singoli ordini. Spesso, infatti, viene stabilito che qualora gli ordini vengano emessi per telefono, le conversazioni tra il cliente e l’intermediario siano soggette a registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente. Questa forma deve essere intesa, in mancanza di diversa pattuizione, richiesta ad substantiam.

Le naturali conseguenze di ciò sono il giustificato rifiuto dell’intermediario di eseguire un ordine impartito in una forma diversa da quella pattuita convenzionalmente e la legittimazione di tutti i contraenti a fare valere la nullità dello stesso.

La pronuncia conferma dunque un orientamento emergente presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 28816/2017; Cass. 3950/2016). Resta isolato, in questa in prospettiva, l’unico – e recente – arresto dal segno opposto (Cass. 3087/2018).

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