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Attualità

Fondi pensione: le novità della proposta finale di direttiva IORP II

13 Settembre 2016

Alessandra Camedda

Di cosa si parla in questo articolo

Si avvia alla conclusione l’iter di revisione della direttiva 2003/41/CE (c.d. direttiva IORP) relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali[1].

Dopo lunghe trattative volte a conformare i contenuti della proposta di revisione formulata dalla Commissione europea alle osservazioni delle altre Istituzioni coinvolte nel procedimento legislativo[2], il Parlamento europeo ha approvatolo scorso 28 giugno, in via provvisoria, il testo finale di compromesso della proposta di direttiva IORP II, omologato dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti nel Consiglio UE (COREPER) il successivo 30 giugno.

L’accordo raggiunto sul testo finale della proposta di direttiva IORP II (di seguito: “accordo IORP II) sarà sottoposto nelle prossime settimane all’approvazione definitiva e formale dal Parlamento europeoe pubblicato entro l’anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il nuovo provvedimento entrerà così in vigore, in sostituzione della direttiva IORP del 2003 attualmente vigente[3], e determinerà l’obbligo per ciascuno Stato membro dell’UE di recepirlo nell’ordinamento interno entro i successivi 24 mesi.

Pur rinviando alla definitiva approvazione del provvedimento per un suo esame più approfondito, è possibile sin d’ora individuare gli obiettivi e i principali profili innovativi della revisione.

Nell’ottica di un potenziamento del ruolo di investitori a lungo termine dei fondi pensione aziendali e professionali e di un innalzamento del livello di tutela offerto ai loro iscritti e ai beneficiari delle relative prestazioni, la direttiva IORP II introdurrà significative novità in tema di:

Attività transfrontaliera degli enti pensionistici aziendali e professionali: per favorire lo sviluppo di servizi pensionistici transfrontalieri, finora ostacolato dalle differenti norme di diritto del lavoro e della sicurezza sociale vigenti nei singoli Stati europei, l’accordo IORP II chiarisce il concetto di “cross-border activity”[4] e delinea con precisioneil ruolo delle Autorità di vigilanza degli Stati membri in cui operano i fondi pensione:ferma la competenza della Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine (c.d. Autorità “home”) in materia di autorizzazione all’operatività transfrontaliera dei fondi, questi ultimi dovranno necessariamente operare nel rispetto della normativa in materia di fondi pensione occupazionaliedi trasparenza vigente nello Stato membro ospitante; la conformità dell’attività del fondo ai suddetti parametri normativi sarà sottoposta alla vigilanza continua della competente autorità dello Stato membro ospitante (c.d. Autorità“host). L’accordo IORP II disciplina, inoltre, per la prima volta i trasferimenti, totali e parziali, del portafoglio dei fondi pensione tra i vari Stati membri eintroduce una dettagliata regolamentazione delle relative procedure, caratterizzata, in particolare, dall’attribuzione all’EIOPA del potere di effettuare, su richiesta di una delle Autorità competenti o di propria iniziativa, una mediazione non vincolante[5] in caso di disaccordo circa la procedura o il contenuto di una azione o omissione – compresa la decisione di autorizzare o rifiutare un trasferimento transfrontaliero – della competente Autorità dello Stato membro di origine dell’EPAP cedente o dell’EPAP cessionario.

Governance e gestione del rischio: la revisione della normativa europea persegue l’obiettivo di garantire più elevati standard di governance dei fondi pensione aziendali e professionali attraverso la rigorosa determinazione dei requisiti professionali richiesti al personale degli organi di amministrazione e ai soggetti incaricati dell’esercizio delle cc.dd. funzioni chiave[6], nonché mediante la chiara definizione delle attribuzioni e delle responsabilità dei suddetti soggetti e della relativa politica di remunerazione. Quanto alle novità dell’accordo IORP IIin tema di gestione dei rischi, occorre segnalare l’obbligo per i fondi occupazionali di predisporre un efficace sistema di risk management che consenta di identificare, misurare, monitorare, gestire e segnalare gli eventuali rischi ai quali essi sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e tali da incidere sulla loro capacità di far fronte agli obblighi assunti nei confronti degli aderenti al fondo e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.

Trasparenza: al fine di colmare le lacune della normativa europea in materia di trasparenza e di informazionee di innalzare il livello minimo di protezione dei potenziali aderenti, degli iscritti e degli aventi diritto alle prestazioni offerte dai fondi pensione aziendali e professionali, le disposizioni contenute nel Titolo IV dell’accordo IORP II incrementano gli obblighi informativi gravanti sugli enti pensionistici. In particolare, la nuova disciplina europea pone a carico dei fondi pensione l’obbligo di trasmettere ogni anno agli aderenti e ai beneficiari uno specifico documento informativo, il c.d. Pension Benefit Statement, volto a renderli edotti circa l’ammontare della posizione individuale fino a quel momento maturata e a fornire loro una stima dell’importo della prestazione pensionistica attesa.

 


[1] Sinteticamente defininiti “IORPs” dalla normativa europea e “EPAP” dalla disciplina italiana.

[2] Come messo in luce dalla Covip, Relazione per l’anno 2015, p. 189, reperibile sul sito www.covip.it, il testo della proposta di direttiva IORP II predisposto dalla Commissione nel marzo 2014 è stato successivamente emendato dal Consiglio UE e sottoposto al vaglio del Parlamento europeo; quest’ultimo, pur esprimendo il proprio parere favorevole sul testo di compromesso, ha formulato, nel gennaio 2016, nuove proposte di modifica. È così ripreso il negoziato sulla redazione del testo finale della revisione, affinchè quest’ultimo potesse contenere soluzioni condivise dalle Istituzioni europee sulle più rilevanti questioni politiche fino a quel momento rimaste irrisolte.

[3] Entrata in vigore il 23 settembre 2003 e destinata ad essere recepita dai singoli Stati membri entro due anni (art. 21), la direttiva IORP è stata attuata in Italia con il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 (entrato in vigore il 25 marzo 2007), il quale ha significativamente modificato la disciplina dettata dal d.lgs. 252/2005 (c.d. T.U. della previdenza complementare).

[4] V. art. 6, lett. qa) dell’accordo IORP II, il quale recita: ‘cross-border activity’ means operating a pension scheme where the relationship between the sponsoring undertaking, and the members and beneficiaries concerned, is governed by the social and labour law relevant to the field of occupational pension schemes of a Member State other than the home Member State.

[5] Ai sensi dell’articolo 31 (c), del Regolamento UE24 novembre 2010, n. 1094 del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale, come è noto, la nuova Autorità europea delle assicurazioni e dei fondi pensione è stata istituita.

[6] Le “key functions” sono specificamente individuate dall’art. 6, lett. q), dell’accordo IORP II, il quale annovera, nel loro ambito, la funzione di risk management, quella attuariale e la nuova funzione di revisione interna (c.d. internal audit).

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