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Attualità

Flat tax: al via il nuovo regime dei neo residenti

10 Marzo 2017

Elio Andrea Palmitessa, Dottore Commercialista in Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2017 (cfr. contenuti correlati), sono state pubblicate le prime istruzioni operative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’istituto introdotto dal comma 1 dell’articolo 24-bis del T.U.I.R. recante disposizioni per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia (residenti non domiciliati), e per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo. Insieme al Provvedimento è stato approvato anche un modello di check-list che il soggetto richiedente dovrà compilare ed inviare in caso di presentazione di interpello.

Come esercitare l’opzione

L’opzione si intende esercitata con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale il contribuente ha trasferito la residenza in Italia (o, al massimo, entro l’esercizio successivo), producendo effetti a decorrere da tale periodo d’imposta. Preventivamente, il contribuente può inviare istanza di interpello alla Direzione Centrale Accertamento, per valutare la sussistenza dei requisiti necessari per l’accesso al regime. In tal caso, la domanda del contribuente potrà essere consegnata a mano, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mezzo posta elettronica certificata (per i soggetti senza domiciliatario in Italia, è stata istituita una specifica casella di posta elettronica dove inviare le domande). L’istanza, come detto, dovrà essere accompagnata dalla check-list allegata al Provvedimento nella quale il contribuente, oltre che fornire indicazioni in merito ai legami affettivi e familiari con i quali si andrà a verificare l’assenza del presupposto di residenza fiscale in Italia (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del T.U.I.R.) negli ultimi nove periodi di imposta dei dieci antecedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione, nonché la fonte degli interessi economici al momento dell’esercizio dell’opzione, dovrà riportare: i propri dati anagrafici, informazioni in quanto al possesso di cittadinanza italiana ed alla residenza fiscale attuale e pregressa, informazioni di eventuali familiari ai quali si decida di estendere il regime.

In ragione della natura facoltativa dell’interpello per l’adesione al nuovo regime (la norma lo riconduce, infatti, tra gli interpelli probatori, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della Legge n. 212/2000), il contribuente ha la possibilità di attivare l’opzione direttamente in dichiarazione dei redditi. In questo caso, nella dichiarazione dei redditi con la quale si perfeziona l’esercizio dell’opzione (che può coincidere con il periodo d’imposta nel quale è stata trasferita la residenza in Italia, ovvero al massimo entro l’anno successivo al trasferimento) dovranno essere comunicate le seguenti informazioni: dati anagrafici, status di non residente in Italia per il periodo richiesto dalla norma, giurisdizione di provenienza e territori esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva (tra gli altri, è prevista anche la possibilità di aggiungere ex-post, insede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello di adesione al regime, ulteriori Stati o territori per i quali il contribuente decida di avvalersi dell’imposta sostitutiva). Stesso iter sarà seguito quando, pur avendo presentato istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta rilevante, non sia ancora pervenuta risposta dall’amministrazione finanziaria (tenuto conto del termine di 120 giorni a disposizione dell’Ufficio, con ulteriore finestra di 60 giorni in caso di richiesta supplementare di documentazione).

Il regime dell’imposta sostitutiva può essere esteso anche ad uno o più familiari del contribuente (definiti sulla base del rapporto di parentela individuato dall’articolo 433 del codice civile). Quest’ultimo dovrà esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale il familiare trasferisce la residenza in Italia (al massimo, anche in questo caso, entro l’esercizio successivo). Ciascun familiare, inoltre, dovrà confermare l’efficacia del regime nella prima dichiarazione dei redditi presentata.

Di particolare interesse è la possibilità, prevista sia per il contribuente che per uno (o più) dei suoi familiari, di aderire alla nuova disciplina anche nelle ipotesi in cui sussistano le condizioni poste dall’art. 2, comma 2-bis del T.U.I.R., vale a dire una presunzione di residenza sul territorio dello Stato (salvo prova contraria fornita dal contribuente) a seguito di trasferimento della residenza fiscale in territori o Stati a fiscalità privilegiata. In questo scenario, appare di sicura utilità l’attivazione di un interpello volto a definire ex-ante il superamento dell’onere della prova posta a carico del contribuente.

Effetti, revoca e decadenza dell’opzione

L’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e può durare fino ad un massimo di 15 anni, a condizione che nel frattempo non siano intervenute cause di revoca o decadenza dal regime.

In caso di revoca, il contribuente e i familiari (questi ultimi, anche disgiuntamente dal contribuente) potranno darne indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui l’opzione è stata esercitata, ovvero, qualora a seguito dell’interruzione non si configurasse più alcun obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, la comunicazione dovrà essere fatta direttamente alla Direzione Centrale Accertamento. Invece, tra le causa di decadenza dal regime, già individuate dal Provvedimento, riportiamo: l’omesso o parziale versamento delle imposte sostitutive e il trasferimento della residenza in un altro Stato. In entrambe le situazioni, la fuoriuscita dal regime in capo al contribuente (fattispecie che, tra gli altri, costituirà causa ostativa per una sua nuova richiesta di adesione a questa disciplina) produrrà pari effetti anche in capo ai familiari aderenti alla procedura (viceversa, la decadenza in capo ad uno dei familiari non produrrà effetti in capo al contribuente). Tuttavia, questi ultimi avranno ancora l’opportunità di presentare un’autonoma richiesta di accesso al regime agevolato: in tal caso, dal termine dei 15 anni di validità della disciplina saranno scomputati i periodi d’imposta già coperti dal precedente regime.

Versamento dell’imposta

I contribuenti sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva annuale pari ad € 100.000, da versare (in unica rata e senza possibilità di compensazione con altri tributi) entro il 30 giugno di ciascun anno.

Ciascun familiare aderente al regime è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva annuale pari ad € 25.000, da versare (come sopra) entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il Provvedimento ha previsto che, con successiva Risoluzione, sarà istituito il codice tributo per il versamento delle imposte sostitutive con modelli di pagamento F24.

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